FAQ n°: 006

Nell'edificio si vuole eseguire il cappotto termico e la sostituzione dei serramenti. Gli interventi possono concorrere insieme al raggiungimento del salto di due classi energetiche

Sì. Gli interventi TRAINATI (la sostituzione dei serramenti in questo esempio) possono essere considerati insieme agli interventi TRAINANTI (qui il cappotto termico), per raggiungere il salto di due classi energetiche richiesto dall'Art 119 della Legge 77/2020 sul Superbonus. 
A definirlo è proprio il testo dell'Art. 119 della Legge che al comma 3 indica: 
 Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventidi cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui alcomma 3 -ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui aicommi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento dialmeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliarile quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero,se ciò non sia possibile, il conseguimento della classeenergetica più alta, da dimostrare mediante l’attestatodi prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima edopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. 
Aver definito che gli interventi NEL LORO COMPLESSO devono assicurare il salto di due classi energetiche equivale a dire che, per il caso in esame, il cappotto termico e i nuovi serramenti concorrono insieme al calcolo della classe energetica nella situazione POST intervento. 
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