Vibrazione da macchine e attrezzi: quale rischio in cantiere?

Le vibrazioni meccaniche espongono i lavoratori che operano in cantiere a disturbi che seppur non abbiano immediate conseguenze invalidanti interferiscono con l’efficienza ed il rendimento lavorativo. A lungo andare l’impatto sulla salute può essere importante per l’insorgenza di disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari del sistema mano-braccio oppure lombalgie e traumi del rachide.

Guida pratica per valutare il rischio di esposizione alle vibrazioni


In cantiere attrezzi e macchine costituiscono sorgenti di vibrazioni che non possono essere trascurate: la valutazione del rischio è dunque obbligatoria e deve essere inclusa nel DVR di impresa o allegato al Piano Operativo della Sicurezza (POS).

Come valutare il rischio derivante dall’esposizione alle vibrazioni per chi opera in un cantiere edile? Quali misure di prevenzione e protezione adottare?

Questo focus è dedicato ad approfondire la valutazione del rischio che gli addetti di cantiere corrono quando esposti a vibrazioni e vengono proposte le misure preventive e protettive da adottare in base all’entità del rischio. La trattazione teorica è accompagnata da esempi svolti con gli strumenti offerti da SCHEDULOG per l’analisi dei i rischi di cantiere.


Scopri i rischi prodotti dal rumore

Cosa sono le vibrazioni?

Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche caratterizzate da frequenza elevata e piccola ampiezza. Sono generate da onde di pressione che si trasmettono al corpo umano attraverso il contatto con apparecchiature o mezzi vibranti e possono avere effetti negativi sulla salute dei lavoratori a causa delle sollecitazioni cui sono soggette le varie parti del corpo. L’esposizione alle vibrazioni spesso viene sottovalutata perché non genera lesioni immediate ma se prolungata nel tempo provoca disagi e disturbi importanti nello svolgimento delle attività lavorative e non solo.
Le vibrazioni sono dunque considerate a tutti gli effetti un agente fisico di rischio e vengono trattate dal Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (TU 81/2008) nel Titolo VIII (Agenti Fisici), capo III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni).

Art.180 D.Lgs. 81/08 – Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.

Nei cantieri edili i rischi legati alle vibrazioni si concretizzano nell’utilizzo di macchine e attrezzi nello svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione dell’opera.

Vibrazioni: come vengono esposti i lavoratori?

L’esposizione alle vibrazioni meccaniche coinvolge gli addetti di cantiere in modo diverso a seconda della sorgente che le produce. L’utilizzo prolungato di attrezzature particolarmente vibranti sollecitano il sistema mano-braccio provocando disturbi circolatori, neurologici ed osteorticolari a carico degli arti superiori. I lavoratori invece che svolgono mansioni che richiedono l’utilizzo di macchine sono esposti a vibrazioni meccaniche che sollecitano l’intero corpo e provocano disturbi quali lombalgie, lombosciatalgie, ernie discali ma anche disturbi circolatori e digestivi.
Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (TU 81/2008) definisce due diverse modalità di esposizione alle vibrazioni:

Art.200 D.Lgs. 81/08 – Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema manobraccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportanorischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Da quest’ultima definizione apparirebbe che sono escluse dal campo di applicazione della normativa esposizioni a vibrazioni al corpo intero di tipologia ed entità tali da non essere in grado di indurre effetti a carico della colonna vertebrale, ma di causare effetti di altra natura, quali ad esempio disagio della persona esposta o mal di trasporti. Questi ultimi effetti sono presi in esame nell’ambito dello standard ISO 2631-1:1997 (appendici C, D, ora recepito in Italia come norma UNI ISO 2631-1:2008) e generalmente possono inquadrarsi nell’ambito generale della valutazione dei rischi prevista dall’art. 181 dal D.Lgs. 81/08.
Per ciascuna tipologia di vibrazione che sollecita il corpo il datore di lavoro è tenuto a valutare l’entità del rischio a cui sono soggetti i lavoratori e stabilire le misure di prevenzione e protezione più adeguate.

Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art.28 D.Lgs. 81/08 – Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori […]

SCHEDULOG offre un ampio archivio di macchine ed attrezzi dotati di marca e modello per cui sono forniti i valori di accelerazione ponderata in frequenza per le analisi di rischi.

Scheda tipo di un martello demolitore presente nell’archivio di SCHEDULOG. Per ciascuna macchina ed attrezzo vengono forniti i dati di accelerazione ponderata in frequenza.

La valutazione del rischio di esposizione alle vibrazioni

Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28 del TU81/2008, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
L’entità di un generico rischio R può essere determinata come combinazione di due fattori: la pericolosità P e l’esposizione E.

La pericolosità P rappresenta una caratteristica della sorgente dell’agente fisico e viene quantificata indipendentemente dall’utilizzo di un’attrezzatura in cantiere. L’esposizione rappresenta la durata cui il lavoratore è soggetto alle vibrazioni prodotte dalla sorgente: rappresenta dunque il tempo di utilizzo dell’attrezzo o della macchina di cantiere.
Un rischio elevato può dunque essere associato ad un’elevata pericolosità dell’attrezzo utilizzato o da un elevato tempo di esposizione.

Quantificare numericamente il rischio di esposizione alle vibrazioni permette di definire quali strumenti siano più efficaci per fronteggiare il rischio rilevato. Strumenti che possono rispondere all’esigenza di ridurre la pericolosità della sorgente o l’esposizione del lavoratore.
Per valutare il rischio derivante dall’esposizioni alle vibrazioni il datore di lavoro può seguire questi passaggi:

  • identifica le attività lavorative che richiedono l’utilizzo di attrezzature che espongano a vibrazioni;
  • individua le caratteristiche delle attrezzature che espongono a vibrazioni (pericolosità): livello di vibrazione prodotto, età di fabbricazione, stato di manutenzione;
  • valuta i tempi di esposizione effettiva a vibrazioni associati a ciascuna attività;
  • identifica le modalità di utilizzo dell’attrezzatura che possono aumentare l’esposizione alle vibrazioni e incrementarne i potenziali effetti dannosi sugli arti o il corpo intero.

Quali indicatori consentono di quantificare pericolosità ed esposizione?

Per stabilire la pericolosità di una macchina o di un attrezzo nei confronti delle vibrazioni prodotte, il datore di lavoro recupera presso banche dati accreditate i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti e, quando necessario, esegue misurazioni strumentali.
I livelli di vibrazioni di macchine e attrezzature sono valuti sulla base dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001 (recepita in Italia come UNI EN ISO 5349-1:2004): awx awy ; awz

L’esposizione viene valutata in termini di durata, ossia di ore cui il lavoratore è esposto alle vibrazioni.
L’indicatore che quantifica il rischio di esposizione alle vibrazioni è il valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2).

SCHEDULOG valuta il è il valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro a(8), considerando le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

L’indicatore di rischio per l’ esposizione alle vibrazioni

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si valuta in maniera differente nel caso in cui le vibrazioni siano trasmesse al sistema mano-braccio o al corpo intero.
Nel primo caso, il rischio si quantifica in base al valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro: A(8) (m/s2). L’espressione matematica per il calcolo di A(8) è la seguente. 

formula1

con Te la durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore) e awx a wy ; a wz valori dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi  x, y, z (ISO 5349-1: 2001)

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell’arco della giornata lavorativa, o se uno stesso macchinario è impiegato in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), è ottenuta mediante l’espressione:

formula2

A(w)sumi è la somma vettoriale dell’accelerazione ponderata in frequenza relativa alla singola attrezzatura utilizzata per il tempo Ti.
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

formula3

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), sarà ottenuta mediante l’espressione:

formula4

Dove:
A(w)maxi accelerazione ponderata in frequenza relativa all’operazione i-esima svolta per il tempo Ti.

SCHEDULOG valuta il è il valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro a(8), considerando le vibrazioni trasmesse al corpo intero

Esposizione alle vibrazioni: le indicazioni del TU 81/08

Il D.Lgs. 81/08 nel Capo III del Titolo VIII ‘Agenti fisici’ definisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione alle vibrazioni durante il lavoro. In particolare l’art. 202 stabilisce con quali criteri condurre la valutazione del rischio.

Art. 202 – D.Lgs. 81/08 – Valutazione del rischio

1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione specificati nell’articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Il datore di lavoro procede quindi a quantificare gli indicatori rappresentativi del rischio di esposizione a rumore e stabilisce in quale classe di rischio ricade. 
Il D.Lgs. 81 del 09.04.2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro, fissa 3 Classi di Esposizione alle vibrazioni, come qui di seguito riportato per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.

Classe di RISCHIOValori limite di esposizioneIndicazioni
1 – BASSOA (8) ≤ 2,5 m/s2Rischio trascurabile
2 – MEDIO2,5 < A (8)  ≤ 5 m/s2Rischio medio che richiede azioni
3 – INACCETTABILEA (8) > 5 m/s2Rischio inaccettabile

e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero

Classe di RISCHIOValori limite di esposizioneIndicazioni
1 – BASSOA (8) ≤ 0,5 m/s2Rischio trascurabile
2 – MEDIO0,5 < A (8)  ≤ 1 m/s2Rischio medio che richiede azioni
3 – INACCETTABILEA (8) > 1 m/s2Rischio inaccettabile

Misure preventive e protettive per ridurre il rischio di esposizione a vibrazioni

In base alla valutazione dei rischi qualora siano superati i valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare la pericolosità e l’esposizione al rischio come trattato in precedenza.


In particolare per ridurre l’esposizione al rischio vibrazioni è necessario agire sull’organizzazione delle attività prevedendo turni di lavoro di durata limitata, pause anche brevi e l’alternanza con mansioni che non comportino l’utilizzo di attrezzature vibranti. In secondo luogo si può ridurre il rischio di incorrere in disturbi fisici con un piano adeguato di formazione dei dipendenti per istruirli nella scelta e utilizzo delle attrezzature. L’addestramento è utile per spiegare quale attrezzatura utilizzare nelle diverse mansioni, per quanto tempo e in quale modo.


Per ridurre la pericolosità è necessario prevedere un piano adeguato di manutenzionedelle attrezzature per mantenerle in buone condizioni ed eventualmente provvedendo alla loro sostituzione.


dispositivi di protezione più utilizzati nei confronti dell’esposizione alle vibrazioni sono i guanti antivibrazione che devono essere certificati da un ente accreditato. Tale DPI riduce l’impatto delle vibrazioni ma non elimina completamente il rischio, pertanto i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori limite calcolati devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’obiettivo è valutare lo stato di salute generale dei dipendenti e l’individuazione precoce dei sintomi che possono essere originati da una prolungata esposizione alle vibrazioni. Il medico ha il compito di informare i lavoratori dei potenziali rischi associati all’utilizzo di macchine e attrezzi vibranti, suggerire misure di prevenzione adeguati e valutare lo stato di salute dei lavoratori.

Scheda tipo di un dispositivo di protezione individuale presente nell’archivio di SCHEDULOG: guanti antivibrazione

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Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio, con specializzazione in Geotecnica e Difesa del Territorio e svolgo attività professionale presso la software house Logical Soft.
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