Efficienza e prestazione energetica: addio alla Legge 90

Il 10 giugno 2020 è stato approvato dal Governo il Decreto Legislativo 48/2020 che recepisce la direttiva (UE) 2018/844 (EPBD III) modificando la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Cosa prevede il decreto che modifica la Legge 90

Il Decreto Legislativo sostituisce completamente la Legge 90/2013 che di fatto è il principale riferimento normativo per il calcolo della prestazione energetica, i requisiti minimi e le prescrizioni di progetto, gli edifici NZEB, l’impiego di fonti rinnovabili e l’APE.

Anche se dovremo attendere i decreti attuativi per veder modificare gli schemi di Legge 10 e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), molte ed importanti novità si affacciano nell’attività dei professionisti che si occupano di efficienza energetica. 

In questo focus analizziamo obiettivi e principali novità previste.


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Efficienza e prestazione energetica: dalla strategia europea agli obiettivi nazionali

La direttiva europea 844 del 2018 nasce con l’intento di razionalizzare le disposizioni dei precedenti provvedimenti che partono dal cosiddetto “pacchetto clima-energia 20-20-20” e che si sarebbero dovuti raggiungere entro il 2020:

  • taglio del 20% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990)
  • 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili
  • miglioramento del 20% dell’efficienza energetica.

Il monitoraggio della commissione europea in merito ai progressi compiuti mostra come la strada intrapresa sia quella giusta, nonostante ci sia ancora molto da fare. Il parco immobiliare esistente è responsabile infatti di circa il 36% di tutte le emissioni di CO2 dell’Unione e del 50% del consumo di energia finale per il riscaldamento e raffrescamento, appare dunque necessario definire una nuova strategia comune di lungo termine.

Per questo motivo nasce il quadro 2030 per il clima e l’energia, che definisce gli obiettivi per il periodo 2021-2030:

  • riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990)
  • quota almeno del 32% di energia rinnovabile
  • miglioramento almeno del 32,5% dell’efficienza energetica.
Relazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio, Bruxelles 26/10/2018. Totale delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni storiche 1990-2017, proiezione delle emissioni per il 2018-2030) (Mt CO2-eq.) e obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

A rafforzare l’impegno dell’Europa nella lotta all’emissione di CO2 e al consumo di energia viene messa a punto la strategia a lungo termine per il 2050 che prevede, in linea anche con l’accordo di Parigi, di arrivare entro questa data ad una economia a impatto zero.

La direttiva (UE) 2018/844, nota anche come EPBD III (Energy Performance of Buildings Directive), è in linea con le strategie generali e si colloca in questo contesto con l’obiettivo di:

  • Accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli del parco immobiliare.
  • Integrare strategie di ristrutturazione a lungo termine per favorire la mobilitazione di risorse economiche, la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050.
  • Promuovere l’uso di tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire la gestione efficiente dei consumi, introducendo un indicatore del livello di “prontezza” all’utilizzo di tecnologie smart. Questo indicatore dovrebbe affiancarsi a quelli già esistenti per la classificazione degli edifici in base alla prestazione.
  • Promuovere la mobilità elettrica con l’integrazione di infrastrutture di ricarica.

In attesa del definitivo recepimento della direttiva europea 844 del 2018, nei successivi paragrafi mettiamo in luce le principali modifiche previste al Dlgs 192/2005.

La strategia di ristrutturazione a lungo termine

Una delle novità principali del decreto comporta la definizione della strategia di ristrutturazione a lungo termine per edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050, facilitando la trasformazione in strutture a energia quasi zero.
Di seguito sono riportati i fondamenti principali della strategia:

  • Rassegna del parco immobiliare nazionale.
  • Individuazione di interventi di riqualificazione efficaci in termini di costi-benefici, tenendo in considerazione l’ubicazione degli immobili e il loro ciclo di vita.
  • Possibilità di affiancare agli interventi di efficientamento anche interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio.
  • Definizione di obiettivi per il 2030, il 2040 e il 2050 e di indicatori progressivi che misurino il conseguimento degli obiettivi stessi.
  • Aggiornamento continuo, anche tramite consultazione pubblica, della strategia di ristrutturazione proposta dal Ministero dello sviluppo economico

Prestazione energetica: metodo di calcolo e requisiti minimi

Con uno o più decreti attuativi del Ministero dello sviluppo economico successivi all’approvazione del decreto legislativo verrà aggiornata la modalità di calcolo e l’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi.
Nella bozza in particolare sono stati aggiunti i seguenti criteri generali:

  • prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi edifici o prima dell’inizio dei lavori per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;

SISTEMI ALTERNATIVI AD ALTA EFFICIENZA

sistemi tecnici per l’edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e di monitoraggio e controllo attivo dei consumi.
  • per le nuove costruzioni o sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;
  • nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati strumenti di regolazione e controllo;
  • nel caso di nuova costruzione o ristrutturazioni importante, i requisiti rispettano i parametri del benessere termoigrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica;
  • ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di strumenti di automazione e controllo di cui all’art. 14, paragrafo 4 e all’articolo 15, paragrafo 4 della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni.

Efficienza energetica e domotica

la bozza del provvedimento su efficienza e prestazione energetica introduce già nelle definizioni il concetto di domotica all’interno dei sistemi tecnici che compongono i fabbricati.

Sistema tecnico per l’edilizia

apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili.

Sistema di automazione e controllo dell’edificio BACS

sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale;

Gli strumenti di Building Automation assicurano l’utilizzo efficiente degli impianti in relazione alle condizioni climatiche esterne e alle variazioni di occupazione e utilizzo degli ambienti, fornendo alti livelli di comfort ambientale e limitando gli sprechi dovuti alle cattive abitudini degli utenti. La gestione efficiente degli impianti garantisce si traduce oltre che in aumento del comfort interno, anche in risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO2.
I BACS potranno quindi essere valutati nel calcolo della prestazionale e più in particolare nell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi per i progetti di nuova costruzione o riqualificazione. Nello schema del decreto viene infatti indicato che gli edifici di nuova costruzione o nei casi di sostituzione del generatore, dovranno essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o in una determinata zona riscaldata o raffrescata, se tecnicamente ed economicamente fattibile.
Aprrovato il decreto in via definitiva, saranno poi necessari i decreti attuativi con i quali si conosceranno nel dettaglio le modalità di valutazione dell’efficienza dei BACS.
Attualmente la norma UNI CEI EN 15232 costituisce il principale riferimento in materia di domotica e definisce i metodi per la valutazione del risparmio energetico conseguibile in strutture ove vengano impiegate tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti tecnologici e dell’impianto elettrico.
La norma EN15232 definisce quattro diverse classi “BACS” di efficienza energetica per classificare i sistemi di automazione degli edifici con efficienza energetica crescente.

Classi di efficienza energetica BACS

Efficienza energetica e mobilità elettrica

Lo schema di decreto in esame demanda ai decreti attuativi la definizione delle modalità di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, tenendo in considerazione il numero minimo e la tipologia dei punti di ricarica e delle relative infrastrutture di canalizzazione.
In realtà per trovare informazioni più dettagliate in merito dobbiamo fare riferimento alla direttiva europea 844, a cui lo stesso schema di decreto rimanda e che impone la prima scadenza agli Stati membri: entro il 1° gennaio 2025 devono essere definiti i requisiti per l’installazione di un numero minimo di punti di ricarica per tutti gli immobili con più di venti posti auto.

Nella tabella seguente vengono schematizzate le modalità di adozione delle tecnologie di ricarica per veicoli elettrici per immobili residenziali e non residenziali.

Edifici NON RESIDENZIALI

Nuova costruzioneRistrutturazione importante
Applicabilità– più di 10 posti auto
– parcheggio interno
– parcheggio adiacente
– più di 10 posti auto
– misure di ristrutturazione riguardanti il parcheggio o – infrastrutture elettriche dell’edificio o del parcheggio adiacente
Requisito
– installazione di un punto di ricarica
– installazione di infrastrutture di canalizzazione 1)
– installazione di un punto di ricarica
installazione di infrastrutture di canalizzazione 1)
Esclusioni– piccole e medie imprese
– domanda di permesso di costruire entro il 10 marzo 2021
– instabilità rete elettrica locale
– piccole e medie imprese
– costo delle infrastrutture > 7% del costo totale di ristrutturazione
– instabilità rete elettrica locale
1) i condotti per i cavi elettrici devono essere sufficienti per almeno 5 posti auto, in modo da consentire successivamente l’installazione di nuovi punti di ricarica

Edifici RESIDENZIALI

Nuova costruzioneRistrutturazione importante
Applicabilità– più di 10 posti auto
– parcheggio interno
– parcheggio adiacente
– più di 10 posti auto
– misure di ristrutturazione riguardanti il parcheggio o infrastrutture elettriche dell’edificio o del parcheggio adiacente
Requisito – installazione di un punto di ricarica
installazione di infrastrutture di canalizzazione 2)
– installazione di un punto di ricarica
installazione di infrastrutture di canalizzazione 2)
Esclusioni– domanda di permesso di costruire entro il 10 marzo 2021
– instabilità rete elettrica locale

– costo delle infrastrutture > 7% del costo totale di ristrutturazione
– instabilità rete elettrica locale
2) condotti per i cavi elettrici devono essere servire ogni posto auto in modo da consentire successivamente l’installazione dei punti di ricarica.

Attestato di Prestazione Energetica: obbligatorio entro 45 giorni

Per quanto riguarda l’Attestato di Prestazione Energetica la modifica principale riguarda le modalità di accertamento.
Come noto è necessario allegare l’APE nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili e nei contratti di locazione ad esclusione della locazione di singole unità immobiliari. Nel caso in cui venisse omessa la copia dell’Attestato di Prestazione Energetica o relativa dichiarazione sarebbero le Regioni e le Province Autonome, e non più il ministero dello Sviluppo economico, i soggetti a cui presentare copia dell’APE e della documentazione necessaria ai fini dell’accertamento. Come si legge dal testo del decreto, il pagamento della sanzione non esclude l’obbligo di presentare la copia dell’APE entro 45 giorni. 

Art. 6 comma 3)

L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell’ambito della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione del sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l’accertamento e la contestazione della violazione. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso
del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sanzioni

Rimane invece invariata l’entità delle sanzioni fissate per l’omessa dichiarazione, da 3000 a 8000 euro, oppure da 1000 a 4000 euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, quota dimezzata nel caso la durata della locazione non sia superiore ai 3 anni.
Ricordiamo infine che anche in caso di pagamento della sanzione permane l’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE entro 45 giorni.

Portale Nazionale sulla prestazione energetica

Il decreto affida a ENEA la creazione e gestione di un Portale Nazionale sulla prestazione energetica, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione informazioni sulla prestazione degli edifici, sulle migliori pratiche di riqualificazione ed efficientamento energetico.
Uno o più decreti attuativi dovranno essere emanati dal Mise entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento per definire il funzionamento del portale e le modalità con cui verranno gestiti i flussi informativi.
Al Portale per esempio dovranno affluire per via telematica gli APE, le informazioni sugli impianti termici, la banca dati del GSE (Gestore servizi Energetici) e da ogni altra informazione relativa al parco immobiliare già in possesso della Pubblica Amministrazione.

Il Portale nasce quindi come strumento conoscitivo tramite la mappatura degli edifici ma si proietta anche nell’ottica di fornire informazioni concrete a cittadini e Pubbliche Amministrazioni (tramite uno sportello unico di assistenza)


Prova il software per l’APE e il progetto

Consulente TERMOLOG, docente corsi efficienza energetica.
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