Sismabonus 110 interventi ammessi

Il Sismabonus 110 ed i relativi interventi ammessi. L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 706/2021 fornisce utili chiarimenti ad un interessante quesito che riguarda un muro di contenimento.

Il quesito dell’interpellante.

Vediamo innanzitutto qual è il parere richiesto all’AdE. Il quesito riguarda un immobile residenziale indipendente e, in particolare, l’intervento di consolidamento di un muro di contenimento pertinenziale. Sull’immobile sono inoltre già in programma interventi di riqualificazione energetica e sismica.
La domanda del contribuente, in sintesi, è la seguente. La ricostruzione dello stesso muro con criteri antisismici può rientrare nel novero degli interventi strutturali ammessi al Sismabonus 110?
Chiaramente la ricostruzione verrebbe effettuata per garantire un adeguato confinamento del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti. Tali cedimenti, infatti, avrebbero ovvie ripercussioni anche sull’immobile.

Il Sismabonus 110 ed i relativi interventi ammessi. AdE fornisce utili chiarimenti all'interpello n. 706/2021 che riguarda un muro di contenimento.
Il Sismabonus 110 ed i relativi interventi ammessi. AdE fornisce utili chiarimenti all’interpello n. 706/2021 che riguarda un muro di contenimento.

Abbiamo già approfondito in precedenza quali interventi permettono di fruire del Sismabonus. Abbiamo inoltre appurato come anche i soli interventi locali di messa in sicurezza garantiscano l’accesso alle agevolazioni del 110%. Quali sono dunque i fattori da considerare nel caso in oggetto?

Interventi locali con il Sismabonus?

In primo luogo il basamento della casa è contenuto a valle da un muro ed esso ha funzione sia di contenimento sia di sostegno del terreno. Non solo: tale muro presenta evidenti segni di cedimento, con conseguente abbassamento della quota del terreno in sua prossimità. A seguito di indagini geologiche, si ipotizza che il cedimento del muro possa cagionare l’abbassamento del terreno di fondazione dell’immobile di proprietà. Questo causerebbe naturalmente un aggravio del quadro fessurativo della villetta.

Quali sono gli interventi ammessi al Sismabonus 110?

Nella sua risposta l’AdE ha citato la circolare n. 24/E del 2020. Ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), la circolare precisa che il Superbonus spetta per le spese relative a specifici interventi trainanti (riqualificazione energetica ed antisismica) nonché ad interventi trainati, realizzati congiuntamente ai primi.

Gli interventi ammessi riguardano:

  • parti comuni di edifici residenziali in condominio (trainanti e trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (trainanti e trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (trainanti e trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Per gli interventi antisismici è necessaria l’asseverazione

Ai fini del Sismabonus 110, è necessario che l’intervento di riduzione del rischio sismico soddisfi questi due criteri:

  • deve riguardare edifici o unità immobiliari esistenti, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione;
  • inoltre, non necessita di una verifica preliminare per valutare se gli immobili oggetto di intervento sono funzionalmente indipendenti e dotati di accesso autonomo, come invece previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del Decreto Rilancio.

Ricordiamo che, ai sensi del c. 4 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, gli interventi indicati nell’art. 16 del DL n. 63/ 2013 rientrano sempre nell’ambito del Superbonus 110%. Si tratta proprio dei lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente (per approfondire si legga all’art. 16-bis, c. 1, lettera i), del TUIR approvato con il DPR n. 917 del 22/12/1986).

Gli interventi di cui sopra possono accedere alle agevolazioni, a patto che:

  • le relative procedure autorizzative siano iniziate dopo l’1/1/2017, ovvero, con riferimento alle spese sostenute dal 1 Gennaio 2021, che i titoli abilitativi siano stati rilasciati dopo il 1 Gennaio 2017;
  • gli interventi riguardino edifici in zona sismica 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003;
  • la loro efficacia finalizzata alla riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della DL delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli albi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del DM 58/2017.

Sismabonus 110 ed interventi antisismici ammessi: la risposta di Agenzia delle Entrate.

In conclusione, qual è la risposta dell’Agenzia dell’Entrate alla richiesta del contribuente?

Proprio in virtù dell’asseverazione prevista dal Decreto Rilancio al c. 13, lettera b), dell’art. 119, per gli interventi antisismici sopracitati si rendono necessari accertamenti tecnici specialistici. In particolare, è richiesta la valutazione di un professionista. Il suo compito è asseverare – ai sensi del DM 28 Febbraio 2017, n. 58l’efficacia dell’intervento al fine della riduzione del rischio sismico.

Interventi locali con il Sismabonus?

Ingegnere Edile/Architetto, laureatomi presso l’Università degli Studi di Pavia.
Svolgo l’attività di libero professionista, sono CTU presso il foro Alessandrino e mi dedico alle tematiche energetiche, all’impiantistica, alle fonti rinnovabili ed alla sostenibilità in edilizia.
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