Scadenze Superbonus al 31 Dicembre 2021

Ecco le scadenze Superbonus di fine anno: vediamo cosa inviare all’ENEA entro il 31 Dicembre 2021 e perché l’asseverazione può anche essere inviata successivamente.

Le scadenze al 31 Dicembre 2021: i riferimenti di Legge per il Superbonus.

Il DL 34/2020 ha stabilito quali siano le opzioni per beneficiare del Superbonus 110.

Sei in regola con le pratiche Superbonus?

In particolare, l’Articolo 121 è proprio intitolato “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile“. Sulle spese sostenute nell’anno 2021 è necessario innanzitutto che corrispondano assolutamente ai lavori fatti. Inoltre dette lavorazioni devono essere o ultimate oppure liquidate sulla base di uno SAL corrispondente almeno al 30% del progetto globale.

Tutte le scadenze al 31 dicembre 2021 per il Superbonus: ecco nel dettaglio cosa inviare all'ENEA
Tutte le scadenze al 31 dicembre 2021 per il Superbonus: ecco nel dettaglio cosa inviare all’ENEA

Le scadenze Superbonus al 31 Dicembre 2021: la lista delle condizioni.

Eccovi quindi la lista che riassume tutte le condizioni che devono essere verificate entro fine 2021.

  • La DL deve aver sottoscritto (e liquidato) uno Stato Avanzamento Lavori almeno del 30% rispetto ai lavori complessivi.
  • La Committenza deve ovviamente avere accettato e sottoscritto il SAL di cui sopra.
  • Tutti i fornitori devono anch’essi aver emesso le relative fatture di addebito delle spese statuite sul SAL (accettato e liquidato).
  • La Committenza deve aver saldato tali spese.

Qualora le fatture riportassero l’annotazione dello sconto sul corrispettivo, ai sensi del sopracitato Art. 121, andrà corrisposta solamente la quota non oggetto di sconto. La parte restante si intenderà sostenuta dal Committente sulla base della medesima data di emissione della fattura.

Quali asseverazioni Superbonus non rientrano nelle scadenze del 31 dicembre 2021?

Sia per lo sconto sul corrispettivo che per la cessione del credito è chiaramente necessario anche che i tecnici abilitati abbiano rilasciato le asseverazioni previste nelle lettere a) e b) al Comma 13 dell’Art. 119 del solito DL 34/2020.
In queste asseverazioni si fa riferimento a quali siano i cosiddetti interventi trainanti e trainati per l’efficientamento energetico, ed agli interventi di riduzione del rischio per quanto riguarda l’antisismica.

L’acquisizione delle asseverazioni non è però soggetta ai limiti temporali di fine 2021. Essa infatti esula dalle scadenze obbligatorie di fine anno. È infatti sufficiente che avvenga in tempo utile per inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione delle opzioni. Nel frontespizio si riporteranno i riferimenti, ossia gli estremi identificativi, delle asseverazioni.
Questa disciplina è valida sia per gli interventi di efficienza energetica sia per quelli antisismici.

Le tempistiche delle asseverazioni, con o senza SAL

Riprendiamo su questo tema il D.M. 6 Agosto 2020Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”. I termini per la trasmissione dell’asseverazione ad ENEA sono da ritenersi entro 90gg dalla data di ultimazione dei lavori.
Sottolineiamo che l’asseverazione “finale” è dovuta anche per i lavori di cui si sono inviate in itinere le asseverazioni relative ai SAL, ove previsti.

Cosa dice il provvedimento n. 283847 di Agenzia delle Entrate

Al paragrafo 4.5 del provvedimento di AdE n. 283874 dell’8/8/2020 si riporta che “pena lo scarto della Comunicazione stessa“, la Comunicazione possa essere inviata “solo a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista“.

Conclusioni

Gli interventi ricadenti nella disciplina del Superbonus 110, le cui spese sono state effettuate nel 2021, devono corrispondere a lavori ultimati al 31/12/2021.

Qualora fosse previsto uno Stato Avanzamento Lavori- opportunamente sottoscritto dalla DL ed accettato dalla Committenza – dovranno essere ultimati lavori per almeno il 30% dell’intervento globale previsto ed i lavori stessi dovranno essere comunque liquidati entro e non oltre il 31/12/2021.
In quest’ultimo caso non è necessario trasmettere ad ENEA anche l’asseverazione. Quest’ultima potrà essere invita almeno 5 giorni lavorativi prima dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della cosiddetta comunicazione delle opzioni ex Art. 121 del D.L. 34/2020. In ogni caso non si può eccedere dai 90 giorni massimi dalla data di ultimazione delle opere.

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Ingegnere Edile/Architetto, laureatomi presso l’Università degli Studi di Pavia.
Svolgo l’attività di libero professionista, sono CTU presso il foro Alessandrino e mi dedico alle tematiche energetiche, all’impiantistica, alle fonti rinnovabili ed alla sostenibilità in edilizia.
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