Nuovi obblighi rinnovabili 60%: come raggiungerli?

Il 13 giugno 2022 sono scattati i nuovi obblighi di copertura al 60 % da rinnovabili per edifici nuovi e per ristrutturazioni rilevanti (65% in caso di edifici pubblici). Vediamo in pratica con TERMOLOG come raggiungerli e quali nuovi limiti e verifiche introduce il Decreto Rinnovabili RED II

Dal 13 giugno sono scattati i nuovi obblighi rinnovabili al 60% per nuovi progetti e ristrutturazioni rilevanti
Dal 13 giugno sono scattati i nuovi obblighi rinnovabili al 60% per nuovi progetti e ristrutturazioni rilevanti

A quali edifici si applicano i nuovi obblighi sulle rinnovabili?

In primo luogo concentriamoci sull’Allegato 3 del D.Lgs 199/2021. Questo nuovo Allegato modifica lo stesso allegato già presente nel Decreto 28/11, decreto con cui abbiamo progettato le rinnovabili per oltre 10 anni.

L’Allegato 3 dice che gli obblighi sulle rinnovabili si applicano agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante. Ma cosa significa ristrutturazione rilevante?

Gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante sono innanzitutto edifici esistenti che:

  • hanno una superficie utile superiore a 1000 mq e sono sottoposti a ristrutturazione integrale dell’involucro;
  • sono soggetti a demolizione e ricostruzione.

Anche se “ristrutturazione rilevante” appare simile a “ristrutturazione importante di primo o secondo livello”, i concetti non sono identici. Se vuoi approfondire cos’è una ristrutturazione di primo o secondo livello puoi leggere questo articolo del nostro blog. Questo significa che le richieste di verifica sui valori minimi delle quote rinnovabili e della potenza installata si applicano solo alle ristrutturazioni rilevanti.

Ma come al solito c’è l’eccezione alla regola. In Regione Lombardia infatti, la direttiva prevede l’obbligo di verifica sulle rinnovabili anche per le ristrutturazioni importanti di primo livello.

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Le nuove quote rinnovabili salgono al 60%

Quali sono le nuove regole da rispettare per le quote rinnovabili minime?

  • la quota rinnovabile minima per Acqua Calda Sanitaria passa dal 50% al 60%. Ricordiamo però che esiste già una regione che da sempre impone il 60% minimo sul QRw: la Regione Piemonte.
  • la quota rinnovabile per Riscaldamento, ACS e Raffrescamento passa dal 50% al 60%.

Nel caso di edifici pubblici questi valori minimi sono innalzati al 65%.

TERMOLOG progetta e verifica le rinnovabili con il nuovo Decreto 199/2021. Per approfondire i cambiamenti e le soluzioni offerte da TERMOLOG per le rinnovabili, riguarda il webinar “Progettare con il nuovo Decreto Rinnovabili”

Progettare con il nuovo Decreto Rinnovabili: cosa cambia e come raggiungere gli obblighi con TERMOLOG

Fotovoltaico: per i nuovi obblighi serve più del doppio di prima

Il Decreto Rinnovabili ha da sempre imposto una potenza minima obbligatoria da installare derivante dalle rinnovabili elettriche. Parliamo quindi degli obblighi sulla potenza minima di fotovoltaico o minieolico. I nuovi obblighi sulle rinnovabili richiedono più del doppio di quanto era necessario prima del 13 giugno. Vediamo quali sono le formule di calcolo.

La potenza minima da rinnovabile elettrica si calcola come:

Con S pari alla superficie coperta in pianta a livello del terreno dell’edificio, espressa in mq.

Il coefficiente k invece è una costante che vale:

  • 0,02 fino al 13 giugno secondo quanto definito dal Decreto 28/2011
  • 0,05 dal 13 giugno in avanti per gli edifici nuovi, in questo caso in base al Decreto 199/2021
  • 0,025 dal 13 giugno in avanti per gli edifici esistenti, sempre secondo il nuovo decreto rinnovabili.

Nel caso di edifici pubblici i valori sono innalzati del 10%.

E’ evidente che adesso è obbligatorio installare più del doppio del fotovoltaico che installavamo all’inizio di quest’anno. Consideriamo ad esempio un edificio nuovo nZEB, con una superficie coperta di 100 mq. Il nuovo impianto dovrà avere una potenza minima di 5 kW, contro i 2 kW richiesti prima. Più del doppio della potenza precedente!

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I nuovi obblighi sulle rinnovabili innalzano la potenza minima da installare ad esempio con il fotovoltaico: ecco una valutazione con TERMOLOG per un edificio con superficie coperta di 100 mq.
I nuovi obblighi sulle rinnovabili innalzano la potenza minima da installare ad esempio con il fotovoltaico: ecco una valutazione con TERMOLOG per un edificio con superficie coperta di 100 mq.

Cosa fare in caso di impossibilità tecnica all’installazione delle rinnovabili

Nei casi in cui il progettista dimostri l‘impossibilità tecnica nel rispettare questi obblighi, è ancora possibile derogare alle richieste della norma aggiungendo una ulteriore verifica. Ricordiamo che si tratta sempre di impossibilità tecnica e non anche di convenienza economica.

La verifica aggiuntiva ora prevede questi passaggi:

  • calcolare l’indice di prestazione dell’edificio in stato di fatto
  • determinare lo stesso indice ottenuto per il nuovo edificio di riferimento
  • confrontare i due valori: il primo deve essere minore del limite di riferimento.

L’edificio di riferimento non è il solito target che già conosciamo per il progetto. Si tratta bensì di un nuovo edificio di riferimento creato apposta per le rinnovabili. Queste quindi sono le efficienze previste per gli impianti:

ServizioEfficienza
Climatizzazione invernale1,54
Climatizzazione estiva1,28
Produzione di Acqua Calda Sanitaria1,28
Efficienza dell’edificio di riferimento da utilizzare nel calcolo dell’indice di prestazione limite con cui confrontarsi nel caso di impossibilità tecnica.

Questa valutazione sostituisce quindi la precedente verifica con l’indice di prestazione ridotto.

TERMOLOG aggiunge la verifica con il nuovo edificio di riferimento quando è necessaria. Se il confronto con gli altri limiti non è soddisfatto infatti, il software calcola automaticamente il confronto con l’edificio target da allegare alla relazione che dimostra l’impossibilità tecnica al rispetto degli obblighi.

In questo esempio la verifica relativa alla potenza minima installata non è soddisfatta. TERMOLOG aggiunge la quarta verifica relativa alla prestazione globale e al confronto con l'edificio di riferimento.
In questo esempio la verifica relativa alla potenza minima installata non è soddisfatta. TERMOLOG aggiunge la quarta verifica relativa alla prestazione globale e al confronto con l’edificio di riferimento.
Per effettuare le verifiche tra l’edificio di riferimento e quello esistente

Nuovi obblighi sulle rinnovabili: cosa cambia in sintesi

In conclusione facciamo un confronto tra il Decreto 28 e il Decreto 199 che definisce i nuovi obblighi per le fonti rinnovabili. Ricordiamo che il nuovo Decreto, chiamato RED II, è in vigore dal 15 dicembre 2021, ma gli obblighi si applicano per i titoli abilitativi dal 13 giugno 2022.

Utilizziamo questa data, il 13 giugno 2022, per distinguere il PRIMA e il DOPO di questa tabella.

PRIMA
D.Lgs 28/2011
DOPO
D.Lgs 199/2021
QRw – quota rinnovabile minima ACS50%60%
QRw per edifici pubblici55%65%
QRHWC – quota rinnovabile minima per riscaldamento,
ACS, raffrescamento
50%60%
QRHWC per edifici pubblici55%65%
Potenza minima da rinnovabili elettriche
per nuove costruzioni
0,02 x Sup0.05 x Sup
Potenza minima da rinnovabili elettriche
per nuovi edifici pubblici
0.022 x Sup0.055 x Sup
Potenza minima da rinnovabili elettriche
per ristrutturazioni
0.02 x Sup0.025 x Sup
Potenza minima da rinnovabili elettriche
per edifici pubblici ristrutturati
0.022 x Sup 0.0275 x Sup
Impossibilità tecnica ad ottemperare agli obblighiEP < EP ridottoEP < EP riferimento
Tabella di sintesi: cosa cambia prima e dopo il 13 giugno 2022 per le rinnovabili

Ingegnere Edile, esperta in analisi energetica degli edifici e product manager del software TERMOLOG di Logical Soft.
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