Fotovoltaico e DL Energia

Pubblicato il 1°marzo e già convertito in Legge, il “Decreto Energia” (DL 17/2022) contiene diverse misure a favore delle fonti rinnovabili, in particolare degli impianti solare termico e fotovoltaico.

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IL DL Energia, già in vigore, prevede numerose semplificazioni per rinnovabili e fotovoltaico, anche nei centri storici
IL DL Energia, già in vigore, prevede numerose semplificazioni per rinnovabili e fotovoltaico, anche nei centri storici

Decreto Energia: già convertito in Legge.

Avevamo già parlato qui del Decreto-Legge 17/2022 ribattezzato “Decreto Energia” e da alcuni anche “Decreto Bollette”. Lo abbiamo visto nella G.U. n. 50 del 1 Marzo 2022 ed è già entrato in vigore a partire dal 2 Marzo 2022.
Il D.L. Energia è anche già stato convertito in Legge (L. 27 Aprile 2022 n. 34) ed il suo titolo esteso è “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1° Marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali“.

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Fotovoltaico e DL Energia: le semplificazioni.

In precedenza, gli impianti solare termico e fotovoltaico installati su edifici erano esenti da permessi ed atti di assenso a patto che rispettassero criteri definiti. Gli impianti dovevano infatti essere adesi o integrati alle coperture degli immobili, mantenerne la medesima inclinazione e lo stesso orientamento di falda ed i componenti impiantistici non dovevano modificare la sagoma degli organismi edilizi.

Da ora, invece, pur con alcune eccezioni di vincoli paesaggistici, gli impianti ST ed FV non necessitano più di atti di assenso a prescindere dalla loro modalità di installazione. Le semplificazioni già vigenti per gli impianti, sono inoltre estese anche alla realizzazione di tutte le opere accessorie finalizzate a connetterli alla rete.

Fotovoltaico e DL Energia: pannelli solari anche nei centri storici.

Con la modifica introdotta dal passaggio alla Camera, la semplificazione è stata ampliata anche alle “Zone A” (centri storici) degli strumenti urbanistici comunali (ex D.M. 1444/68).
Qual è la semplificazione per i pannelli solari nei centri storici? In sintesi, l’installazione – con qualsivoglia modalità – di impianti solari termici e fotovoltaici su edifici o strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ricade nella manutenzione ordinaria e non è più subordinata ad alcuna acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso.

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Fotovoltaico e DL Energia: le eccezioni per i beni vincolati.

Fanno eccezione alle semplificazioni sopra riportate gli impianti solare termici e fotovoltaici installati in aree o immobili di cui all’Art. 136, C. 1, Lett. b) e c), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n.42).
Tuttavia, in caso di complessi immobiliari con un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e nuclei storici (Art. 136, C. 1, Lett. c) del D.Lgs 42/2004), non serviranno comunque autorizzazioni o atti di assenso. Questo vale solo qualora i pannelli fossero integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. Ovviamente a meno che le coperture non siano realizzate in materiali tradizionali locali.

Fotovoltaico e DL Energia: gli impianti sopra 50 kW e fino a 200 kW.

Per comunicare l’installazione di impianti di potenza > 50 kW e  < 200 kW non soggetti ad autorizzazioni, si dispone l’applicazione del Modello Unico Semplificato. Le condizioni e le modalità per l’uso e l’estensione del MU sono consultabili sul sito del GSE, qui.

Iter semplificato solo senza incremento di area.

L’iter semplificato per interventi di modifica di impianti di produzione elettrica rinnovabile è previsto anche nel caso in cui la modifica non sostanziale comporti un incremento della potenza installata e si presentasse la necessità di realizzare ulteriori opere connesse. L’unica condizione è che non vi sia alcun incremento dell’area occupata.
Le opere saranno quindi autorizzate con la stessa procedura semplice degli interventi non sostanziali (Art. 6-bis del D.lgs 28/2011). Tali interventi sono quindi assoggettati ad una DILA (Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata).

Fotovoltaico e DL Energia: le zone industriali.

Nelle zone industriali si potranno installare impianti ST ed FV coprendo fino al 60% dell’area industriale di pertinenza, in deroga agli strumenti urbanistici comunali ed andando anche oltre gli indici di copertura esistenti.

PAS per agro-voltaico ed impianti flottanti.

Si estende l’applicazione della PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) anche ai nuovi impianti agro-voltaici fino a 10 MW, che non distino più di 3 Km dalle aree industriali, artigianali e commerciali. Si eleva inoltre da 10 a 20 MW la soglia di potenza oltre cui scatta l’obbligo di verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Basterà in conclusione una semplice DILA anche per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra con potenza < 1 MW, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, ricadenti in aree non sottoposte a vincoli paesaggistici e fuori dai centri storici tutelati, per la cui realizzazione non siano previsti espropri.

La PAS si potrà applicare anche agli impianti di potenza fino a 10 MW, comprese le opere di connessione alla rete, flottanti su specchi d’acqua di invasi e/o bacini idrici, compresi gli invasi nelle cave dismesse, o a copertura dei canali irrigui.

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Ingegnere Edile/Architetto, laureatomi presso l’Università degli Studi di Pavia.
Svolgo l’attività di libero professionista, sono CTU presso il foro Alessandrino e mi dedico alle tematiche energetiche, all’impiantistica, alle fonti rinnovabili ed alla sostenibilità in edilizia.
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