Decreto Requisiti Tecnici Ecobonus: i nuovi requisiti per gli interventi in detrazione

Il Decreto Requisiti Tecnici Ecobonus pubblicato dal MiSE il 6 agosto 2020 e in vigore dal 6 ottobre 2020, fissa i requisiti tecnici e i massimali di spesa per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici agevolabili dal punto di vista fiscale tramite Ecobonus, Bonus Facciate e il recente Superbonus 110%.

Decreto attuativo su requisiti tecnici e massimali di spesa: esempi di riqualificazione con Ecobonus, Bonus Facciate e Superbonus

L’attesa per questo decreto interministeriale, nato dallo sforzo congiunto di Mise, MEF e del Ministero dell’Ambiente e delle Infrastrutture, è stata lunga e sicuramente la necessità di fornire indicazioni precise per la corretta applicazione del Superbonus 110% ha contribuito ad accelerarne i tempi per la pubblicazione. Il Decreto è un attuativo dell’articolo 14, comma 3-ter del D.L. n.63/2013 e definisce, una volta per tutte, quali sono i requisiti tecnici che devono essere rispettati nei lavori di efficientamento energetico per poter ottenere la detrazione fiscale delle spese sostenute.
Il Decreto Requisiti Tecnici ha seguito a distanza di qualche giorno la pubblicazione del Decreto Asseverazioni il 5 agosto 2020 contenente i moduli che i tecnici abilitati dovranno compilare per descrivere i lavori svolti e da trasmettere agli organi competenti.

In questo articolo verrà proposta una breve sintesi dei contenuti principali del decreto, ponendo attenzione su alcune novità introdotte rispetto al passato:

  • Indicazione dei requisiti che i singoli componenti e/o impianti coinvolti nei lavori di riqualificazione energetica devono rispettare per accedere alle detrazioni fiscali;
  • Elenco degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali con indicazione della corrispondente spesa massima ammissibile o detrazione massima ammissibile (Allegato B)
  • Definizione dei massimali specifici di costo per ciascuna tipologia di intervento (Allegato I)

Per una maggiore comprensione, ogni argomento è affiancato da un esempio pratico di modellazione e riqualificazione energetica con il software TERMOLOG pienamente conforme al Decreto Requisiti Tecnici.

Con TERMOLOG è possibile eseguire un progetto di riqualificazione energetica conforme alle indicazioni contenute nel Decreto Requisiti Tecnici, recuperare le spese sostenute avvalendosi del Superbonus 110% e ottenere tutti i dati e i documenti richiesti per le pratiche ENEA. 


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Il Decreto Requisiti Tecnici: un solo decreto per tutte le detrazioni fiscali energetiche

L’analisi del Decreto Requisiti Tecnici parte dall’Art. 1 nel quale sono indicati l’ambito di applicazione, l’oggetto del decreto e le definizioni principali.

Art. 1 – Comma 1

Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’articolo l, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi l e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Il Decreto Requisiti Tecnici Ecobonus introduce quindi i Requisiti tecnici e i massimali di costo specifici per tutte le detrazioni fiscali del comparto energetico:

  • Ecobonus: il comma 1 cita immediatamente l’Art. 14 comma 3-ter del DL 63, l’articolo nel quale sono raccolti tutti gli interventi della categoria dell’Ecobonus.
  • Il Bonus facciate, che è introdotto dal comma 220 della Legge di Bilancio (L 27/12/2019).
  • Il Superbonus 110%, nei suoi commi 1 e 2 del’Art. 119 della Legge 77/2020.

Cosa si intende per Edificio Unifamiliare

Nell’Art.1 comma 3 del decreto sono presenti delle definizioni utili per chiarire molti aspetti inizialmente oscuri. Soffermiamoci ad esempio sulla definizione di Edificio Unifamiliare:

Art. 1 comma 3, lettera i)

edificio unifamiliare: per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi ”funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento dì proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un “accesso autonomo dall’esterno”, presuppone che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva;

La Legge n.77/2020 che ha convertito in legge il Decreto Rilancio aveva esteso l’applicabilità del Superbonus 110% anche alle villette a schiera. Con la definizione presente nel decreto requisiti tecnici la categoria Unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno è molto più ampia rispetto alle classiche villette a schiera e comprende tutte le unità immobiliari che abbiano queste caratteristiche:

  • è destinata ad un unico nucleo familiare
  • è termoautonoma
  • ha allacciamenti acqua, luce e gas esclusivi
  • ha un accesso indipendente e di proprietà esclusiva.

Sono certamente escluse le unità immobiliari in condominio con accesso dalla classica scala condominiale, anche se termoautonome e anche se la scala è un vano freddo.

Modello dell’edificio realizzato con TERMOLOG

Come si modella l’edificio per il Superbonus in TERMOLOG

Definiamo innanzi tutto in quale categoria ricade l’edificio di cui vogliamo calcolare il Superbonus. 

  • Condominio centralizzato: in TERMOLOG modelliamo l’intero condominio. Nel menù Relazione, nel servizio di Riscaldamento scegliamo la voce Centralizzato (ACS e Raffrescamento termoautonomi o centralizzati a seconda di come sono realmente nell’edificio). Nel menù Zone inseriamo tante unità immobiliari quante sono le unità del condominio e all’interno almeno una zona termica per ognuna. Nel menù Climatizzazione Invernale è presente un unico sistema impiantistico collegato all’unico sistema di generazione centralizzato nel menù Generatori.
TERMOLOG – Superbonus. Menù ZONE per un condominio centralizzato o termoautonomo: tante unità immobiliari quante sono le unità del condominio e all’interno una zona termica con la suddivisione in locali.
  • Condominio termoautonomo: in TERMOLOG modelliamo l’intero condominio completo di tutte le centrali termiche presenti nei singoli appartamenti. Nel menù Relazione, nel servizio di Riscaldamento scegliamo la voce Autonomo (ACS e Raffrescamento termoautonomi o centralizzati a seconda di come sono realmente nell’edificio). Nel menù Zone inseriamo tante unità immobiliari quante sono le unità del condominio e all’interno almeno una zona termica per ognuna. Nel menù Climatizzazione Invernale ci saranno tanti sistemi impiantistici quante sono le unità immobiliari, a loro volta collegati al proprio sistema di generazione nel menù Generatori.
TERMOLOG Superbonus – Menù Generatori di TERMOLOG: in un condominio di termoautonomi si devono modellare tante centrali termiche quante sono le unità immobiliari presenti. A destra nell’albero delle centrali si notano 10 sistemi di generazione di riscaldamento, ognuno asservito alla propria unità immobiliare.
  • Edificio singolo: in TERMOLOG modelliamo l’edificio completo, che è comunque costituito da una sola unità immobiliare. Nel menù Relazione i tre servizi principali, Riscaldamento ACS e Raffrescamento saranno autonomi (o non presente raffrescamento nel caso in cui non ci sia il servizio). Nel menù Zone inseriamo una sola unità immobiliare con almeno una zona termica. Nei menù dell’impianto modelliamo esattamente lo stato di fatto dell’impianto con la centrale di riscaldamento e le altre eventualmente presenti.
  • Villetta a schiera: anche in questo caso il modello è identico all’edificio singolo. Anche se le villette a schiera sono molte e se vogliamo intervenire su più di una, nel modello di TERMOLOG dobbiamo trattare una unità alla volta ed arrivare al modello dello stato di fatto esattamente come nel caso precedente. Nel menù Zone quindi avremo una unica unità immobiliare, quella oggetto dell’analisi Superbonus.

Per la modellazione dei sistemi impiantistici attivi sulle varie unità immobiliari presenti nel modello TERMOLOG mette a disposizione un utile strumento: il comando Wizard che trovi nel menù Climatizzazione Invernale: avrai un validissimo e rapido aiuto per costruire i sistemi impiantistici necessari e le centrali termiche correttamente connesse.

TAB. 1: Valori limite di trasmittanza in W/mqK introdotti dal DM 26/01/2010, revisione del precedente DM 08/03/2008
TAB. 2: Valori limite di trasmittanza in W/mqK introdotti dall’Allegato B del DM Requisiti Minimi

Nell’Art.5 del Decreto Requisiti Tecnici sono richiamati i nuovi valori limite di trasmittanza contenuti nell’Allegato E:

Art. 5

(Spese per le quali spetta la detrazione)
l . La detrazione per la realizzazione degli interventi di cui all’ articolo 2 spetta per le spese relative a:
a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, purché detta trasmittanza  non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’allegato E, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, […]
TAB. 3: Valori limite di trasmittanza in W/mqK per il DEE – Allegato E

Il sistema delle detrazioni fiscali si basa sul principio di riconoscere il bonus ad interventi premianti rispetto a quelli normalmente descritti dal Decreto Requisiti Minimi; da qui la necessità di avere dei valori limite per le trasmittanze più restrittivi rispetto agli altri. Il nuovo Decreto Requisiti Tecnici riduce i valori di trasmittanza limite per tutte le tipologie di struttura, tranne per i serramenti in zona F, già molto contenuto.

TAB. 4: Confronto tra i valori limite di trasmittanza del Decreto Requisiti Minimi, Allegato B e del Decreto Requisiti Tecnici, Allegato E (Colonna DEE)

Occorre spendere qualche parola in merito alla trattazione che il nuovo decreto fa dei ponti termici:

Allegato E

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.

Il significato di questa nota è chiaro: il valore di trasmittanza dell’edificio reale da confrontare con la tabella dei limiti è privo di ponti termici. Non si tratta di una trasmittanza media, ma di un valore puro che non considera le discontinuità.
Non è ovviamente così nel Decreto Requisiti Minimi che invece prevede di confrontare i valori della tabella con le trasmittanze medie delle strutture, comprensive di ponti termici.
Il Decreto Requisiti Tecnici introduce quindi una nuova eccezione rispetto alle modalità di considerare trasmittanze e ponti termici che abbiamo usato fino ad ora.

I limiti di spesa degli interventi: l’Allegato B del Decreto Requisiti Tecnici

Nell’Articolo 3 comma 1 del Decreto vengono presentati i massimali di spesa e di detrazione.

Art.3, comma 1

Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all’articolo 2 si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell’allegato B al presente decreto.

Per tutti gli interventi ammessi si fa quindi riferimento alle indicazioni dell’Allegato B del Decreto che specifica:

  • Gli articoli e i commi nei quali può ricadere ciascun tipo di intervento
  • Le percentuali di detrazione
  • Gli anni di fruizione del beneficio fiscale
  • La spesa massima o la detrazione massima ammissibile.
Interventi di miglioramento con TERMOLOG: in evidenza nel riquadro verde – per ciascuno scenario di intervento sono riportati tutti i commi corrispondenti, le spese massime ammissibili e le note dell’Allegato B del Decreto Requisiti Tecnici.

Vediamo qui di seguito di fornire alcune delucidazioni sulla differenza (cruciale) tra spesa massima ammissibile e detrazione massima.

Spesa massima.

Quando parliamo di spesa massima ci riferiamo direttamente al tetto massimo di investimento sostenuto dal committente, sulla base del quale calcolare la detrazione massima.

Esempio:

vogliamo beneficiare dell’Ecobonus Condomini per un edificio di 6 unità immobiliari. A quanto ammonta la spesa massima e quale detrazione potrà raggiungere il condominio saturando la spesa massima?
Per un edificio di 6 unità immobiliari, la spesa massima sarà pari a:
40.000 € x 6 = 240.000 €
Ammettendo di saturare l’investimento, avremo una detrazione massima all’aliquota del 70% di:
240.000 € x 0,7 = 168.000 €

Detrazione massima

Quando parliamo di detrazione massima invece il limite si sposta sulla cifra alla quale è già applicata l’aliquota percentuale relativa al bonus fiscale spettante.

Esempio

vogliamo eseguire un intervento di riqualificazione globale (comma 344) con detrazione massima ammissibile complessiva di 100.000 €.  A quanto può ammontare la spesa sostenuta?
L’intervento relativo al comma 344 corrisponde all’aliquota del 65%. La spesa massima ammissibile sarà quindi:
100.000 € / 0,65 = 153.846 €

Superbonus 110%: come si calcolano i limiti di spesa per interventi trainanti e trainati insieme

Per eseguire una valutazione corretta dei lavori di riqualificazione energetica da recuperare con il Superbonus 110%, la prima delle note riportate in fondo alla tabella dell’Allegato B del Decreto Requisiti Tecnici assume una particolare importanza.

Allegato B

Detrazione per singola unità immobiliare. La percentuale di detrazione prevista dall’articolo 119, comma l del Decreto Rilancio per gli interventi individuati nella tabella l dalle lettere j), o), q), s), u), w). si applica anche agli interventi dì efficientamento energetico della stessa tabella l, individuati dalle lettere da b), ad e), da k) a n), lettere p), t) e lettere da x) a z), nei limiti di spesa in essa indicati a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al suddetto articolo 119, comma l. Nel caso in cui l’intervento sia eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di cui all’articolo 119, comma l del Decreto Rilancio, il numero di anni su cui ripartire la detrazione è pari a cinque.

Se gli interventi trainati sono realizzati insieme ad almeno un intervento trainante l’aliquota di detrazione è pari al 110% per il complesso di interventi e per ognuno vale il proprio limite di spesa o di detrazione. Come si sommano i limiti? Facciamo un esempio:

Esempio:

Vogliamo realizzare in un edificio unifamiliare, il cappotto termico e sostituire i serramenti dell’edificio. Qual è il limite di spesa complessivo da considerare?

L’ intervento trainante per il Superbonus 110% è il cappotto termico che secondo il comma 1 a) dell’Art 119 ha una spesa massima di 50.000 €.
L’ intervento trainato è la sostituzione dei serramenti che, secondo l’Allegato B del Decreto Requisiti Tecnici ha una detrazione massima di 60.000 €.

Per unire i limiti trasformiamo il limite di spesa in un limite di detrazione (vale anche viceversa):
50.000 € x 1.10 = 55.000 €
In totale l’intervento di cappotto e sostituzione dei serramenti comporta una detrazione massima di:
55.000 € + 60.000 € = 115.000 €

e quindi una spesa massima ammissibile di 104.545 € da ripartire in 5 anni. Questa cifra è leggermente inferiore al limite attualmente previsto dall’Ecobonus 50%, ovvero 60.000 € di detrazione massima al 50% che significa 120.000 € di spesa massima: ad essere molto diverso però è il valore finale della detrazione, al 110% anzichè il 50%.

Va ricordato che nel caso di Superbonus 110% è sempre necessario rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese sostenute: oltre al tetto massimo bisogna considerare che l’investimento deve essere commisurato all’effettiva entità dei lavori.

Superbonus 110%: come si calcolano i limiti di spesa per interventi trainanti e trainati insieme

La valutazione della spesa massima è automatica una volta modellati gli interventi in TERMOLOG; la procedura da seguire è la seguente:

  • modellare lo stato di fatto
  • concentrarsi sugli interventi di miglioramento trainanti più adatti per il nostro edificio
  • aggiungere altri interventi trainati.
Interventi migliorativi realizzabili con TERMOLOG

TERMOLOG conosce la categoria degli interventi che stiamo progettando e valuta automaticamente spesa e detrazione massima: basta assegnare un costo per lo scenario di riqualificazione dell’edificio e TERMOLOG indica in ordine di importanza, i bonus fiscali disponibili, le aliquote che si possono raggiungere e i tetti di spesa da considerare per l’insieme dei lavori eseguiti.

Analisi del Bonus fiscale migliore con TERMOLOG – TERMOLOG determina automaticamente il bonus fiscale ottenibile, la spesa massima e i tetti di detrazione.  TERMOLOG suggerisce attraverso note e indicazioni numeriche l’aliquota di detrazione, la spesa massima ammissibile, la detrazione massima e il bonus ottenibile.

Se realizziamo in TERMOLOG il modello energetico di una unità immobiliare nella quale vogliamo sostituire i serramenti e applicare il cappotto termico otteniamo questa analisi eseguita automaticamente.

Con TERMOLOG è possibile eseguire un progetto di riqualificazione energetica conforme alle indicazioni contenute nel Decreto Requisiti Tecnici, recuperare le spese sostenute avvalendosi del Superbonus 110% e ottenere tutti i dati e i documenti richiesti per le pratiche ENEA. 


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Ingegnere Edile, esperta in analisi energetica degli edifici e product manager del software TERMOLOG di Logical Soft.
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