Riportiamo nel seguito un'analisi concettuale ed operativa degli articoli che compongono il decreto BIM rimandando al
testo di legge per una consultazione più approfondita.
Art. 1 - Finalità
L'articolo 1 introduce la finalità del decreto di definire
modalità e tempi della progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei
metodi e strumenti elettronici nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere. Si noti come il decreto riprenda un concetto già introdotto dal Codice Appalti, vale a dire quello di estendere i termini della progressiva introduzione ai
metodi, non limitandola agli
strumenti, nel contesto più vasto della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni.
Art. 2 - Definizioni
Nell'articolo 2 vengono introdotti due concetti fondamentali per la comprensione del decreto.
In primis l'
ambiente di condivisione dei dati,
"un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati […] basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza […] e relativa accessibilità".
A seguire vengono definiti i lavori complessi come
"lavori caratterizzati da elevato contenuto tecnologico da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici […] ed in ogni caso tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza. […]"
Art. 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
L'articolo 3 pone una serie di vincoli cogenti all'adozione dei metodi e strumenti definiti dal Codice Appalti, che si distinguono in:
- un programma formativo del personale di appartenenza alla committenza pubblica, in funzione del ruolo ricoperto e con particolare interesse ai metodi e strumenti elettronici utilizzati nel processo;
- un piano di acquisizione o manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali ed informativi;
- un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti, definendo inoltre le responsabilità dei soggetti coinvolti. Si tratta di un elemento determinante in quanto assicura che i benefici che derivano dalla digitalizzazione, quale metodologia di pianificazione/programmazione, di monitoraggio e di controllo dei procedimenti, siano conseguiti interamente.
Art. 4 - Interoperabilità
L'articolo 4 definisce l'utilizzo di
piattaforme interoperabili per la gestione dei dati all'interno delle quali le informazioni siano condivise, seppur con diversi livelli di accesso, tra tutti i partecipanti al processo. L'interoperabilità prevede che i flussi di dati debbano avvenire all'interno dello stesso
ambiente di condivisione e che siano espressi in formati neutri, vale a dire senza il vincolo ad applicazioni tecnologiche commerciali specifiche.
Art. 5 - Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture
L'articolo 5 definisce,
già dall'entrata in vigore, l'utilizzo facoltativo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, da parte delle stazioni appaltanti che abbiano ottemperato agli adempimenti preliminari di cui all'articolo 3. Viene così innescato un processo virtuoso che permette di anticipare le date limite previste.
Art. 6 - Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture
L'articolo 6 fissa le scadenze temporali dell'obbligatorietà in funzione degli
importi a base di gara e della
complessità dei lavori, a partire dal 1°gennaio 2019. Di seguito vengono indicate le tempistiche previste:
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gare pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gare pari o superiore a 50 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gare pari o superiore a 15 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Art. 7 - Capitolato
L'articolo 7 si occupa di definire i contenuti del capitolato, che si distinguono in:
a) i
requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell'opera, della fase di processo e del tipo di appalto;
b) tutti gli elementi utili alla
individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In particolare, deve includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti.
Determinante è l'obbligo di
condivisione del capitolato tra i soggetti professionali o imprenditoriali coinvolti nel processo, oltre che tra subappaltatori e subfornitori della filiera.
Art. 8 - Commissione di monitoraggio
L'articolo 8 definisce l'istituzione di una commissione con il compito di monitorare gli esiti e le eventuali difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti e di individuare eventuali misure correttive per aggiornare i dati e le procedure previsti nel decreto.
Art. 9 - Entrata in vigore
L'articolo 9 infine, oltre all'entrata in vigore, stabilisce che il decreto si applica a opere i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Abbiamo visto come il processo previsto dal decreto preveda necessariamente una tecnologia di appoggio che possa garantirne l'efficienza e la riproducibilità. Inoltre nel decreto viene indicato l'utilizzo di
formati digitali aperti non proprietari in modo tale che le informazioni siano fruibili senza che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.
Logical Soft si pone in questo contesto adottando la tecnologia OPEN BIM e offrendo strumenti in grado di interfacciarsi tra loro o con altri software CAD BIM attraverso il formato standard IFC (Industry Foundation Classes).