La Legge energetica D.Lgs 48/20, in vigore dall’11 giugno, ha confermato alcuni obblighi, ne ha introdotti di
nuovi e ha indicato le sanzioni per chi non è a norma con la certificazione energetica.
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Sopralluogo: il sopralluogo, già obbligatorio, va corredato dal relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato.
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Sanzioni: in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'APE negli atti di compravendita o locazione,
è prevista una sanzione da 3.000 € a 18.000 €. La sanzione è da 1.000 € a 4.000 € per gli affitti di singole UI e
nel caso di locazione inferiore a 3 anni è ridotta della metà.
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Modalità di accertamento: la trasmissione delle violazioni passa dalla Guardia di Finanza alla diretta azione della Agenzia delle Entrate.
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Obbligo APE entro 45 giorni: entro 45 giorni è necessario presentare la copia dell’APE alle Regioni o alle Provincie autonome
(non più quindi al MISE). La stessa scadenza si applica anche in caso di accertamento e sanzione.
Confermati gli altri obblighi già esistenti, tra cui ricordiamo:
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Indicazione delle raccomandazioni obbligatorie per il miglioramento dell’efficienza energetica
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Annunci immobiliari con le informazioni sulla qualità energetica dell’edificio.