Il comma 3 dell'Art 119 della Legge 77/2020 consente di valutare il miglioramento di due classi energetiche considerando la totalità degli interventi eseguiti nell'edificio, trainanti e trainati insieme. Preso atto che in questo edificio la somma degli interventi consente il passaggio di due classi, il dubbio presentato nasce dal fatto che solamente tre delle dieci unità immobiliari presenti possono permettersi il cambio dei serramenti: se la sostituzione dei serramenti fa parte della medesima valutazione, di una unica relazione tecnica, allora possiamo ritenere che possa accedere a Superbonus anche se non riguarda l'intero edificio. A differenza di quanto avveniva per la detrazione 65% sui serramenti, per la quale l'intervento doveva avvenire per tutti i serramenti di tutte le unità del condominio, nel caso Superbonus rientrano anche interventi parziali.
È da ricordare che la sostituzione dei serramenti può essere portata in detrazione solo da persone fisiche su un massimo di due unità immobiliari.