Pratica Sismabonus e allegati

In caso di ristrutturazione con Superbonus, quale Pratica Sismabonus e relativi allegati occorre compilare se il cliente opta per la detrazione diretta? Analizziamo i documenti da presentare quando non si può più (o non si desidera) richiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Pratica Sismabonus e allegati
Pratica Sismabonus e allegati

Il cosiddetto Decreto Blocca Cessioni del 16 febbraio 2023 e la sua successiva conversione nella Legge 38 hanno limitato drasticamente la possibilità di avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura. A questo punto, è lecito chiedersi se vi sia una qualche semplificazione sul piano documentale. In pratica: quale Pratica Sismabonus e quali allegati bisogna compilare in caso di detrazione diretta?

Questo è infatti il quesito che è stato rivolto da Marco, un progettista specializzato in ristrutturazioni sismiche, al nostro servizio CONSULENTE BONUS. Il suo cliente gli ha affidato un progetto di ristrutturazione di un piccolo condominio e desidera avvalersi delle agevolazioni fiscali del SuperSismabonus. Tuttavia, non rientra più nei termini per cedere il credito né chiedere lo sconto in fattura. Detrarrà il tutto dalle tasse che versa all’Agenzia delle Entrate. Come si compilano quindi la Pratica Sismabonus e gli allegati?

Questa la prima risposta: i modelli da compilare sono B, B1, B2. Vanno compilati dal progettista, dal direttore lavori e dal collaudatore.

Sei in regola con le pratiche del Superbonus?

Pratica Sismabonus e allegati in caso di SAL intermedi

Il proprietario versa però degli acconti all’ impresa durante lo svolgimento dei lavori.  Devo compilare l’ Allegato 1 SAL ?

Il nostro progettista ha questo dubbio in quanto ha letto che l’Allegato 1 è da compilare solo in caso di cessione credito o sconto in fattura. Come deve dunque comportarsi?

Se il cliente non vuole cessione del credito e sconto in fattura occorre comunque compilare la Pratica Sismabonus e alcuni allegati
Se il cliente non vuole cessione del credito e sconto in fattura occorre comunque compilare la Pratica Sismabonus e alcuni allegati.

Ecco la risposta dell’esperto di bonus fiscali.

L’allegato 1 è previsto in caso di applicazione dell’art. 121 della L.77/2020, vale a dire se si applica lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.
In caso di SAL intermedi da parte della committenza verso l’impresa non è pertanto necessario compilare e quindi consegnare l’Allegato 1. Questo proprio perché il cliente non richiede sconto in fattura o cessione del credito. Attenzione però all’integrale applicazione e alla sua possibile interpretazione.

Pratica Sismabonus e allegati, cosa dice la norma

Andiamo a leggere l’originario comma 5 dell’art. 3 del DM 58/2017 (comma non modificato dalle successive integrazioni):

Art. 3, comma 5, DM 58/2017

L’asseverazione di cui al comma 2 (Allegato B, n.d.r.) e le attestazioni di cui al comma 4 (fine lavori da parte del DL e di collaudo da parte del Collaudatore, n.d.r.) sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013

Cosa dicono i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del DM 329/2020

A questa disposizione si aggiunge quanto previsto dai commi 4-bis, 4-ter  e 4-quater introdotti dal DM 329/2020:

Art. 3, comma 4-bis, DM 329/2020

Al fine di usufruire delle misure di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti e redatte con le modalità di cui agli allegati B, B-1 e B-2 è richiesta apposita polizza assicurativa secondo le modalità di cui al citato articolo 119, comma 14 .

Art. 3, comma 4-ter, DM 329/2020

Al fine di usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le modalità di cui al medesimo comma, redigendolo secondo il modello di cui all’allegato 1. Il SAL costituisce l’attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l’importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis. Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa 3 all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2.

Art. 3, comma 4-quater, DM 329/2020

La documentazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è consegnata dai professionisti incaricati ai soggetti di cui all’articolo 119, comma 11, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell’apposizione del visto di conformità ivi previsto.

Pratiche Superbonus: le conclusioni dell’esperto

Veniamo alle conclusioni dell’esperto sulla pratica sismica e allegati da presentare. In caso di Super Sismabonus senza cessione del credito o sconto in fattura occorre compilare gli Allegato B, B-1 e B-2 (quest’ultimo se previsto, vedi art. 94-bis DPR 380) e consegnare a:

  • committente,
  • Sportello Unico presso il quale si è depositato/richiesto il titolo edilizio.

Vale infine la pena ricordare che la Legge 38/2023 ha introdotto una interpretazione autentica (vale a dire con effetto retroattivo) che riguarda la consegna oltre i termini delle pratiche.

Si consente infatti la remissione in bonis per la consegna tardiva dell’allegato B della Pratica Sismabonus. Si tratta di una piccola rivoluzione che consente quindi di rimediare al ritardato o mancato invio di comunicazioni che danno accesso ai benefici fiscali.

Per i tuoi interventi con il Sismabonus

Ingegnere civile dedicato al calcolo strutturale, svolge l’attività di analista strutturale per lo sviluppo di codici di calcolo strutturali.
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