Sismabonus 110 edifici con pertinenze: quali massimali?

Come si applica il Sismabonus 110 in un lotto composto da due edifici con pertinenze C/2, destinati a diventare completamente residenziali? Leggiamo la risposta dell’esperto.

Applichiamo il Sismabonus 110 a due edifici con pertinenze e verifichiamo i massimali
Applichiamo il Sismabonus 110 a due edifici con pertinenze e verifichiamo i massimali

Ci scrive un progettista che è alle prese con un intervento di ristrutturazione in Super Sismabonus progettato con TRAVILOG. Si tratta in realtà di un caso piuttosto frequente ma non di facile interpretazione. L’immobile infatti è costituito da due lotti:

  • edificio A formato da parte residenziale e parte magazzino accatastato C/2;
  • edificio B formato da due unità accatastate anch’esse C/2.
Il tuo edificio ha diritto al Superbonus?

Il lotto, e quindi tutte le unità incluse, diventerà completamente residenziale. Ecco la domanda che ci rivolge il progettista. Eseguendo l’intervento di miglioramento sismico si può usufruire quattro volte del bonus? E più nello specifico, quali sono i massimali?

Sismabonus 110, verificare le pertinenze negli edifici

Innanzi tutto bisogna chiarire due questioni fondamentali.

  1. nell’Edificio A, il magazzino C/2 è di pertinenza dell’unità residenziale?
  2. nell’Edificio B, le due unità C/2 hanno condizione di pertinenzialità per altre unità?

Nel caso in analisi assumiamo che l’unità C/2 dell’edificio A sia di pertinenza della unità residenziale. Inoltre le unità C/2 dell’edificio B non hanno vincoli di pertinenzialità.

Fatti questi dovuti chiarimenti vediamo di seguito gli scenari possibili.
Per l’edificio A: si applica Sismabonus 110 con massimale € 96.000. Si conteggia una sola unità.
Per l’edificio B : si applica Sismabonus 110 con massimale € 96.000 x 2. Vengono quindi conteggiate le due unità in modo distinto.

Il massimale complessivo calcolato per il Sismabonus 110 dei due edifici con pertinenze così descritte è quindi di € 288.000.
Questa valutazione resta valida anche in caso di accorpamento delle unità dei due edifici? La risposta è sì perché la condizione sulla quale si valuta l’accesso ai bonus fiscali è quella dello Stato di Fatto.

Infine, specifichiamo che il comma 10 dell’art. 119 della L.77/2020 non si applica agli interventi di miglioramento sismico. Di conseguenza non vi è un limite d‘utilizzo del Sismabonus 110 legato al numero di unità immobiliari.

Il tuo edificio ha diritto al Superbonus?

Massimali 110 e Sismabonus: le responsabilità dell’asseveratore

Proviamo ora a fare delle ipotesi diverse. Supponiamo ad esempio che l’u.i. accatastata come C/2 nell’edificio A non sia di pertinenza della unità residenziale. In questo caso come si calcolano i massimali per il Sismabonus 110? E se il lotto comprende un ulteriore edificio con unità accatastate come C/6 e C/2? Vediamo allora quali responsabilità ha l’asseveratore sia con rispetto alla definizione delle unità immobiliari, sia in riferimento ai massimali.

Super Sismabonus e massimali: quali responsabilità ha l’asseveratore?

Ingegnere civile dedicato al calcolo strutturale, svolge l’attività di analista strutturale per lo sviluppo di codici di calcolo strutturali.
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