Sicurezza in cantiere e Superbonus: rischi e regole

Violare le norme sulla sicurezza in cantiere può comportare la perdita del beneficio fiscale del Superbonus. Quali sono le responsabilità e quali i rischi del committente che vuole recuperare i costi di ristrutturazione del proprio edificio?

Sicurezza in cantiere e Superbonus: rischi e regole
Sicurezza in cantiere e Superbonus: rischi e regole

Quando il proprietario di un immobile intende riqualificare energeticamente o sismicamente il proprio edificio, cerca un team di professionisti competenti a cui affidare i lavori.

La prima richiesta è quella di valutare la fattibilità degli interventi per poter usufruire del Bonus 110%. Si procede con il progetto energetico e strutturale degli interventi e si giunge alla redazione della documentazione tecnica. Quando tutto è pronto si avvia il cantiere per l’esecuzione delle opere.

Il committente, beneficiario del Superbonus, resta responsabile dell’intero iter. Cosa succede se viene meno uno degli adempimenti? Rischia di dover restituire l’intero ammontare della spesa sostenuta. Come fare allora per non correre alcun rischio? In primo luogo bisogna affidarsi a professionisti preparati. Quindi si nominano coloro che nelle diverse fasi hanno le competenze necessarie per rispettare i requisiti normativi.

Non dimentichiamolo! Garantire la sicurezza in cantiere durante i lavori è un requisito fondamentale. È una tutela per i lavoratori ed è condizione essenziale per il beneficio fiscale.

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Superbonus e sicurezza in cantiere: quando si perde il beneficio?

Per rispondere alla domanda facciamo riferimento alla guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate (Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali). Qui, infatti, troviamo un riferimento preciso ai criteri per cui si rischia di perdere la detrazione fiscale.

Le detrazioni non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:

– non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
– il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste. […]
– non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
– non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
– le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali
– sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme.

È noto che la principale preoccupazione dei committenti è legata soprattutto alla conformità urbanistica e catastale dell’immobile. Con il Decreto Semplificazioni (art.33 comma 1 lettera c) gli interventi del Superbonus 110% possono essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questo accelera molto l’iter procedurale. In effetti, sono necessari meno documenti e non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo degli immobili.

Resta fermo che non stratta in alcun modo di sanatoria di eventuali interventi edilizi abusivi realizzati sull’immobile e non coinvolti nelle opere di riqualificazione. Pertanto questi abusi potranno in futuro essere perseguiti secondo quanto previsto dalle norme urbanistiche.

Attenzione alle norme durante i lavori

Di adempimenti per la sicurezza in cantiere in caso di Superbonus se ne parla davvero poco. Eppure, il Decreto 06/08/20 – ‘Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici’ è molto chiaro a riguardo (Art.8 – comma3):

Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni:
Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Ed il Decreto 18/02/98 n.41 – ‘Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia‘ (Art. 4 punto d):

La detrazione non è riconosciuta in caso di:
d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

Per non perdere i benefici fiscali del Superbonus è fondamentale prestare molta attenzione alla fase di progettazione della sicurezza in cantiere. Bisogna quindi analizzare tutti i rischi e definire le misure organizzative, preventive e protettive per ridurli e attenuarne gli effetti dannosi sulla salute dei lavoratori.  

Chi si occupa della progettazione della sicurezza e chi vigila che le misure studiate siano rispettate durante i lavori? Quali responsabilità ha il Committente?

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Sicurezza in cantiere: ecco chi se ne occupa

La responsabilità della tutela dei lavoratori in cantiere è del Committente. Lo stabilisce il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08), riferimento normativo cardine in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel Titolo IV il testo disciplina proprio le attività di cantiere.

Tuttavia, il committente non ha di solito le competenze necessarie per la pianificazione della sicurezza. Di conseguenza è suo compito nominare il Responsabile dei lavori. Vediamo di seguito quali sono i suoi compiti:

  • Il Responsabile dei lavori rispetta i principi e le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del TU81/08 nelle fasi di progettazione dell’opera. Valuta quindi i rischi cui sono soggetti i lavoratori durante le fasi di realizzazione degli interventi.
  • Verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi nominati per l’esecuzione dei lavori.
  • Se in cantiere sono presenti più imprese, nomina i Coordinatori per la Sicurezza. Il Coordinatore in fase di progettazione (CSP) redige il Piano di sicurezza e Coordinamento. Il Coordinatore in fase di esecuzione, invece, ne assicura l’applicazione delle misure previste in cantiere.
  • Il Responsabile dei lavori, inoltre, trasmette il PSC alle imprese affidatarie ed esecutrici.
  • Infine, vigila sull’operato del Coordinatore.

Come garantire la sicurezza in cantiere?

Innanzi tutto ciascuna impresa deve redigere il proprio POS, il Piano Operativo della Sicurezza. Inoltre, se sono presenti più imprese, i Coordinatori devono anche redigere il PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Questi documenti sintetizzano tutto il processo di progettazione della sicurezza. Troviamo infatti le scelte progettuali ed organizzative (prima ancora che preventive e protettive) necessarie a ridurre i rischi in cantiere.

Quali strumenti possiamo adottare per rendere sicuro il cantiere? Come possiamo evitare quegli errori che compromettono il beneficio fiscale? Con SCHEDULOG abbiamo un software affidabile per costruire molto velocemente piani di sicurezza per i cantieri del Superbonus . SCHEDULOG è dotato di un WIZARD molto intuitivo per compilare in pochi semplici passaggi i PSC degli interventi di ristrutturazione. Basta scegliere il tipo di intervento e SCHEDULOG crea il piano di sicurezza necessario, completo dell’organigramma di cantiere e dell’elenco delle lavorazioni.

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Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio, con specializzazione in Geotecnica e Difesa del Territorio e svolgo attività professionale presso la software house Logical Soft.
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