I coordinatori nei cantieri edili

Il Testo Unico 81/2008 ha contribuito in maniera determinante a diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro: a dieci anni dall’entrata in vigore di questo importante riferimento normativo, molto è cambiato nel modo di approcciarsi alla sicurezza.

Responsabilità ed obblighi di CSP e CSE a servizio della sicurezza

Ciò che emerge dal testo di legge è indubbiamente l’idea che la icurezza debba essere progettata ed un ruolo fondamentale è attribuito ai responsabili del processo di progettazione: i coordinatori della sicurezza.
Questo focus è dedicato ad approfondire le figure dei “Progettisti della sicurezza” nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili.
Si tratta di figure chiave di collegamento tra il committente, il progettista dell’opera e le imprese coinvolte in cantiere. Ad essi spetta il compito di organizzare e pianificare i lavori affinché siano svolti in sicurezza ed operano durante l’intero iter di progettazione e realizzazione dell’opera: prima dell’avvio dei lavori interviene il CSP (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione), mentre successivamente opera il CSE (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).

Approfondiamo di seguito ruolo, responsabilità e mansioni dei due coordinatori e presentiamo gli strumenti indispensabili di SCHEDULOG per progettare la sicurezza in cantiere.

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Il ruolo di coordinamento

Il ruolo dei coordinatori della sicurezza è introdotto dal Testo Unico della Sicurezza nel Titolo IV che si occupa di definire le misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili:Articolo 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

  1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
    1. al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
    2. all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
  2. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
  3. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
  4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
  5. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
  6. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

L’articolo 90 comma 1 del TU81/08 assegna in prima istanza la responsabilità della tutela dei lavoratori in cantiere al committente o al responsabile dei lavori: ad essi è richiesto di pianificare le attività adottando già in fase di progettazione le scelte tecniche ed organizzative più efficaci a garantirne lo svolgimento in sicurezza. Il committente appalta poi i lavori ad una o più imprese esecutrici oppure ad un’impresa affidataria che a sua volta si avvale dell’operato di altre imprese esecutrici subappaltanti.
Il datore di lavoro di ogni impresa ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei propri lavoratori nell’ambito della propria organizzazione:

Articolo 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

  1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
    1. adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIII;
    2. predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
    3. curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
    4. curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
    5. curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
    6. curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
    7. redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)92.

Si parte dunque dal presupposto che l’impresa, unica appaltatrice dei lavori, abbia tutti gli strumenti per valutare i rischi specifici delle proprie attività in relazione anche all’ambiente in cui opera e sia in grado di delineare le misure preventive e protettive atte ad eliminarli o attenuarne gli effetti. In presenza di una sola impresa in cantiere il progetto della sicurezza è sintetizzato nel solo Piano Operativo di sicurezza (il POS).

Nei cantieri più complessi in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione (CSP) contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) prima dell’affidamento dei lavori.
Al CSP prima ed al CSE successivamente è dunque affidato l’incarico di coordinamento se in cantiere sono presenti più imprese: ciascuna impresa continua a redigere il proprio POS analizzando i rischi specifici per svolgere i propri lavori in sicurezza, mentre si delega ad una figura esterna l’onere di progettare e gestire la sicurezza generale dell’area di cantiere e di coordinare i lavori interferenti che ogni impresa introduce nel cantiere attraverso le proprie attività.

È fondamentale non sovrapporre le responsabilità del datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice con il ruolo del coordinatore: al primo infatti si richiede di gestire le problematiche specifiche delle proprie attività individuando e trattando i rischi legati a processi interni o all’utilizzo di macchine e attrezzi. Al secondo si chiede invece di intervenire in presenza di più imprese per garantire la sicurezza nei confronti di rischi legati al contesto in cui opera il cantiere, all’uso comune di attrezzature ed impianti ed infine alla contemporaneità delle lavorazioni; può quindi accadere che i rischi specifici delle attività di un’impresa siano trasferiti ai lavoratori di un’altra impresa (rischi interferenti). Il coordinatore non ha possibilità di intervenire nella gestione della sicurezza di ciascuna impresa perché non conosce i processi interni ed i sistemi organizzativi studiati ed adottati da ciascuno. Il coordinatore interviene laddove il raggio d’azione di un’impresa intercetta quello di un’altra impresa senza che quest’ultima possa prevedere rischi che di fatto non attengono alle proprie attività.
La figura del coordinatore si ‘sdoppia’ in due figure che operano in momenti diversi dell’iter di realizzazione dell’opera. Approfondiamo nel seguito quali sono le mansioni e gli obblighi del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e quali invece sono quelli del coordinatore in fase di esecuzione (CSE).

Il PSC di SCHEDULOG include l’organigramma di cantiere e il GANTT per coordinare le attività lavorative interferenti

Quali sono gli obblighi del CSP?

Gli obblighi del coordinatore della sicurezza per la progettazione sono indicati nell’art. 91 del TU 81/08:Articolo 91 – Obblighi del coordinatore per la progettazione
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

  • a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV;
  • b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera88, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, …

Il CSP deve redigere il “Piano di sicurezza e coordinamento” (PSC) durante la progettazione dell’opera. Questa frase dal costrutto semplice è densa di significati e porta in luce il ruolo fondamentale del coordinatore in fase di progettazione.
Innanzitutto è da notare che l’obbligo primario e principali del CSP è la redazione del piano di sicurezza e coordinamento: si tratta di un obiettivo ultimo perché il PSC è l’elaborato che deve riassumere e valorizzare tutto il processo di progettazione della sicurezza che ha condotto il coordinatore a scelte progettuali ed organizzative (prima ancora che preventive e protettive) necessarie a ridurre i rischi in cantiere.

Il piano di sicurezza e coordinamento indica come viene organizzata l’area di cantiere, quali misure preventive e protettive adottare per ridurre i rischi legati a fattori esterni all’area di cantiere (linee aeree, sottoservizi, presenza di scuole, ospedali, ecc..) e quali procedure di coordinamento per l’utilizzo comune degli apprestamenti. Il coordinatore elenca tutte le attività svolte in cantiere dandone una cadenza temporale e stabilisce le misure di sicurezza nei confronti di possibili interferenze tra le lavorazioni svolte contemporaneamente da diverse imprese.
A tal proposito i rischi che devono essere trattati sono specificati nell’Allegato XV (art. 2.2.3) del TU 81/08:2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa.L’analisi dei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa sono esclusi dall’ambito di indagine del coordinatore per la progettazione ma devono naturalmente essere trattati dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice. Al CSP è invece affidato il compito di definire i rischi che hanno rilevanza in termini di danno atteso e che possono incidere sulle attività di tutte le imprese coinvolte. Si tratta quindi di stabilire misure di pianificazione dell’area di cantiere e delle attività tenendo conto della tipologia generale di lavorazioni oltre che del contesto in cui il cantiere si insedia. Riguardo alla “vita interna” del cantiere, interesse del coordinatore è lo studio delle interferenze, ovvero di quelle dinamiche interne che implicano il trasferimento dei rischi tra lavoratori di imprese differenti.

Ciò che è fondamentale rilevare, e che distingue l’operato del coordinatore in fase di progettazione da quello in fase di esecuzione, è che il CSP opera “durante la progettazione” e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte”. Il coordinatore ha un ruolo centrale nella costruzione della sicurezza di cantiere e non può essere relegato a semplice redattore di un piano generico e scollegato dal contesto del cantiere in cui si opera. Il coordinatore in fase di progettazione deve avere elevate capacità di analisi del contesto di cantiere e delle attività che verranno svolte per incidere nelle decisioni riguardanti la modalità di esecuzione e la pianificazione dei lavori; deve inoltre avere conoscenze sempre più specifiche delle tecniche costruttive per attivare processi più efficienti e sicuri.

La check list di SCHEDULOG per il controllo della completezza del piano di sicurezza e coordinamento

Quali sono gli obblighi del CSE?

Il coordinatore della sicurezza in esecuzione ricopre il ruolo estremamente operativo di attuazione del progetto di coordinamento ideato e costruito dal coordinatore in fase di progetto. Troppo spesso al coordinatore in esecuzione viene associato il ruolo di mero “controllore” quasi fosse il “poliziotto della sicurezza” pronto a rilevare non conformità ed attuare procedure di richiamo.

Anche il CSE, come il CSP, ricopre un importante ruolo di coordinamento e di costruzione della sicurezza ed opera mentre il cantiere ‘vive’, cioè al momento dell’avvio delle opere. Segue passo passo l’andamento dei lavori, svolge compiti di continua vigilanza e controllo nel cantiere ed interviene operativamente per riprogettare la sicurezza qualora subentrino modifiche rispetto a quanto previsto dal coordinatore in fase di progettazione. Il coordinatore in esecuzione realizza dunque il progetto della sicurezza pianificato ed assume lo stesso ruolo del coordinatore in fase di progettazione ogni qual volta si presentino condizioni impreviste o imprevedibili.
Si noti che il coordinatore in esecuzione non assume in alcun modo i compiti di responsabilità del datore di lavoro della singola impresa: non controlla che le misure preventive e protettive previste nell’organizzazione di ciascuna impresa siano attuate. Non entra cioè nel merito dell’organizzazione ‘interna’ dell’impresa. Il ruolo del CSE in questo senso è il naturale prolungamento di quello del CSP e la sua attività di verifica e controllo interessa lo stesso campo d’azione in cui, in fase di progettazione, si è mosso il CSP.

Alla luce del TU 81/08 (art. 92) i compiti del coordinatore in esecuzione possono essere così elencati:

  • verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo;
  • adegua il piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizza tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori violazioni alle prescrizioni del PSC e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il giornale dei lavori di SCHEDULOG

Gli strumenti del CSE

I coordinatori svolgono mansioni di pianificazione, verifica e controllo molto delicati ed è fondamentale per loro poter contare su strumenti che agevolino il loro operato. SCHEDULOG offre numerose funzioni dedicate alla figura dei coordinatori:

  • il WIZARD di SCHEDULOG: uno strumento che consente di redigere rapidamente piani di sicurezza. A partire dal tipo di intervento che si intende eseguire in cantiere, una procedura guidata permette di caratterizzare l’area di cantiere e definire le principali attività; SCHEDULOG crea il piano di sicurezza completo delle principali analisi di rischio.
  • Il GANTT: il cronoprogramma dei lavori di SCHEDULOG è uno strumento evoluto per indicare lo sviluppo temporale dei lavori, evidenziare sovrapposizioni tra le fasi in ogni zona del cantiere, rilevare il picco di presenze ed individuare le misure di coordinamento necessarie.
  • Le CHECK LIST: una guida laterale propone i requisiti normativi da rispettare per POS e PSC e riporta alla funzione di SCHEDULOG che risponde al requisito normativo. Man mano che il piano è completo, la check list si compila automaticamente.
  • Lo SCADENZARIO è un’agenda dei lavori. Utile per organizzare le riunioni di cantiere e tenere sotto controllo l’elenco delle scadenze. Lo scadenzario si collega automaticamente al diagramma di GANTT per programmare direttamente visite e sopralluoghi.
  • Il GIORNALE dei LAVORI: uno strumento utile per raccogliere presenze ed osservazioni durante i sopralluoghi effettuati.
  • MODELLI di STAMPA: per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono disponibili numerosi modelli di stampa in formato Word da compilare ed allegare al piano. Si tratta di verbali di riunione o sopralluogo, liste di controllo, nomine e comunicazioni agli organi di vigilanza.
I modelli di SCHEDULOG per l’attività del CSE

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Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio, con specializzazione in Geotecnica e Difesa del Territorio e svolgo attività professionale presso la software house Logical Soft.
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