Dossier Sicurezza 2022: novità Testo Unico e Antincendio

Ci avviciniamo a fine anno e per questo abbiamo pensato ad un utile Dossier che riepiloghi tutte le novità sulla Sicurezza e sull’Antincendio del 2022.

Dossier Sicurezza 2022: novità Testo Unico e Antincendio
Dossier Sicurezza 2022: novità Testo Unico e Antincendio

Dossier Sicurezza 2022: il D.Lgs 81/08 coordinato, aggiornato lo scorso Agosto

Nel corso di quest’anno ci sono stati numerosi aggiornamenti importanti al cosiddetto TUSL, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Il D.Lgs 81 venne redatto ed approvato nel lontano 2008 e da allora sono state apportate a cadenza periodica svariate modifiche.

Rivediamo quindi tutti gli aggiornamenti del 2022 ed analizziamo anche le novità introdotte dai nuovi Decreti Antincendio che entrano in vigore proprio in questi giorni.

La prima novità ponderale sulla Sicurezza risale al periodo estivo, infatti, lo scorso Agosto è stata pubblicata la versione aggiornata del TUSL in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con l’aggiornamento alle ultime norme, a cura dell’Ing. Gianfranco Amato e dell’Ing. Fernando Di Fiore.

Dossier Sicurezza 2022: Tutte le novità dell’edizione di Agosto del TUSL

La versione di Agosto 2022 del testo unico coordinato D.Lgs 81/08 contiene tante novità:

  • Completato l’inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero dell’Interno Prot. 14804 del 06/10/2021, Prot. 15472 del 19/10/2021 e Prot. 16700 del 08/11/2021;
  • Modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della SSE (Sorveglianza Sanitaria Eccezionale) al 31/07/2022;
  • Inserita la Nota all’Art. 37, Comma 2, riguardante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, come integrata dal D.L. 24 Marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 Maggio 2022, n. 52;
  • Inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: D.M. 2 Settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e Protezione antincendio, ai sensi dell’Articolo 46, Comma 3, Lettera a), Punto 4 e Lettera b) del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81″. – Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione;
  • Inserita la Nota INL del 07/06/2022 Prot. n. 1159, avente ad oggetto “Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili”;
  • Inserita la Nota INL del 22/06/2022 Prot. n. 3783 avente da oggetto “tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 Gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 Luglio 2022 – 32° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Art. 71 Comma 11;
  • Inserita nota all’Art. 3, Comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali;
  • Modificata la nota al Testo Unico sull’introduzione del Comma 4-ter all’Art. 30 del D.Lgs. 10 Settembre 2003, n. 276;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli Artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 Settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata dall’Art. 52 del D.Lgs. 15 Giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli Artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 Settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata definitivamente dall’Art. 1 del D.L. 17 Marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 Aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017);
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’Art. 2, Comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10 Settembre 2003, n. 276, riguardante la sostituzione del libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’Art. 14 del medesimo D.Lgs. 14 Settembre 2015, n. 150;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’Art. 48 del D.Lgs. 10 Settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina dell’apprendistato, adesso regolamentata dagli Artt. da 41 a 47 del D.Lgs. 15 Giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli Artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 10 Settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso regolamentata dagli Artt. da 30 a 40 del D.Lgs. 15 Giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota INL del 26/07/2022, Prot. n. 4753 ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.

I nuovi obblighi del Datore di Lavoro

Tra le novità più importanti di quest’anno non potevamo non menzionare i nuovi obblighi di formazione rivolti al Datore di Lavoro. Fino ad oggi infatti, se il DdL non ricopriva ruoli di responsabilità in materia di sicurezza non era assolutamente obbligato a frequentare alcun corso di formazione specifico.
L’unico corso previsto per il DdL riguardava un caso specifico. Quello in cui egli, ricoprendo anche il ruolo di RSPP, era assoggettato a tutte le prescrizioni – inclusi gli obblighi di formazione ed aggiornamento – correlate alla carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Fino ad ora, l’unico obbligo in capo al Datore di Lavoro riguardava la nomina di tutte le figure responsabili in materia di sicurezza (medico competente, RSPP, preposto, etc.).

Per pianificare la sicurezza del tuo cantiere

Inoltre, Il Decreto Legge Fiscale di fine 2021 (DL 146/2021) ha modificato ben 14 articoli del TUSL incentrati sul bisogno di maggiore formazione. Tutto questo per prevenire quindi danni e malattie professionali e per un sistema di sospensione delle attività più severo ed efficace, in caso di inadempienze palesate.
Infine, per quanto riguarda l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) con queste novità ha ottenuto le medesime competenze di vigilanza ed ispezione che finora erano appannaggio esclusivo delle sole ASL.

Dossier Sicurezza 2022: più formazione per tutti!

Sembra quasi uno slogan elettorale ma è un imperativo scaturito dal recente aumento di infortuni e decessi sui luoghi di lavoro. Dalle verifiche effettuate dagli organismi di vigilanza, è emerso infatti che la principale causa degli infortuni sia stata ascrivibile alla cattiva informazione degli addetti, che in assenza di informazioni e procedure apprese, si sono improvvisati a svolgere compiti in cui non erano opportunamente formati.
L’Art. 37, C. 7 del TUSL quindi non obbliga più a formarsi ed aggiornarsi solo i lavoratori ed i responsabili del servizio di prevenzione e protezione o le altre figure eventualmente coinvolte nella tutela della sicurezza. Estende infatti anche ai DdL l’obbligo di ricevere la formazione necessaria per conoscere tutte le disposizioni sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Questa novità epocale, equipara quindi il DdL al Dirigente e al Preposto.

Obbligo di addestramento tracciato

Altra novità di rilievo introdotta in sede di conversione del D.L. 146/2021, riguarda i nuovi obblighi di addestramento. In precedenza, si richiedeva che lo svolgimento dell’addestramento avvenisse sotto la guida del cosiddetto personale esperto, mentre ora è specificamente prevista la necessità di svolgere prove pratiche:

per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato“.

Questi aspetti, come affermava la circolare dell’INL, sono già applicati a partire dallo scorso 21 Dicembre 2021.
È importante ricordare e sottolineare, infine, che il tracciamento degli addestramenti è effettuato su un apposito registro informatizzato (normalmente un foglio di calcolo).

Il Registro degli Interventi di Addestramento: cosa deve contenere e chi lo deve sottoscrivere

Innanzitutto, il Registro degli Interventi di Addestramento deve indicare:

  • le generalità dell’addestratore e del lavoratore;
  • l’elenco dei DPI, attrezzature, impianti e sostanze su cui è stato effettuato l’addestramento;
  • il periodo di addestramento nonché l’esito dell’addestramento stesso.

Tale documento andrà infine sottoscritto dal:

  • lavoratore;
  • addestratore;
  • responsabile dell’attività di Addestramento, ossia chi in azienda si occupa di organizzare e gestire le attività di Addestramento. Nello specifico potrà essere il DdL, il responsabile di reparto, il RSPP, in base alle scelte organizzative aziendali.

Dossier Sicurezza 2022: la formazione del Preposto

Per la figura del Preposto il nuovo C. 7-ter del D.L. 146/2021 stabilisce che i corsi di formazione ed aggiornamento si debbano:

  • svolgere interamente in presenza;
  • ripetere “a cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Ancora in attesa dell’Accordo Stato-Regioni: fermi alle disposizioni vigenti

Le novità introdotte dalla Legge 215/2021, soprattutto riguardanti la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro ed i nuovi compiti ed obblighi del Preposto, erano previste entro il 30 Giugno 2022, data in cui si è tenuta la Conferenza Stato-Regioni e ci saremmo aspettati l’emanazione di un nuovo Accordo che accorpasse e modificasse le disposizioni vigenti in materia di formazione dei lavoratori.

Purtroppo abbiamo assistito ad una fumata bianca della Conferenza e l’Accordo non è stato ancora formalizzato. Pertanto i nuovi obblighi introdotti dalla riformulazione del D.Lgs. 81/08 decorreranno solo a partire dalla data di adozione del documento che ne definirà le nuove modalità.
Fino ad allora, per tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, restano in vigore la periodicità ed i contenuti previsti dagli accordi vigenti.

Dossier Sicurezza 2022: i nuovi Decreti Antincendio

Emanati nell’autunno del 2021 dai Ministeri dell’Interno e del Lavoro, entrano in vigore proprio in questi giorni tre importanti Decreti in materia di sicurezza, riguardanti in particolare la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro:

D.M. 1 settembre 2021

D.M. 1 Settembre 2021  – “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’Articolo 46, Comma 3, Lettera a), Punto 3, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81“. Pubblicato in G.U. il 25/09/2021, il Decreto è in vigore dallo scorso 25 Settembre, tuttavia, con il D.M. 15 Settembre 2022 (G.U. n. 224 del 25 Settembre 2022), è stato infatti prorogato a Settembre 2023 l’obbligo di qualificazione per i manutentori di impianti ed attrezzature antincendio.
Questo D.M. obbliga quindi all’intervento sugli impianti antincendio di soli tecnici qualificati. Secondo le nuove modalità per la manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature (come da Allegato II). È già in vigore dal 25 Settembre scorso l’obbligo di esecuzione e registrazione  di questi interventi secondo le disposizioni legislative e la regola d’arte, in ottemperanza alle norme tecniche (ISO, IEC, EN, CEI, UNI).

D.M. 2 settembre 2021

D.M. 2 Settembre 2021  – “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’Articolo 46, Comma 3, Lettera a), Punto 4 e Lettera b) del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81“. Pubblicato in G.U. il 04/10/2021, entrato in vigore il 4 Ottobre 2022.
Questo D.M. prevede l’obbligo di un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio. Stabilisce inoltre i criteri per la gestione delle misure di sicurezza antincendio, con particolare riferimento alle attività che vi si svolgono. In particolare stabilisce che deve essere adottato un piano di emergenza in cui siano riportate le misure di gestione della sicurezza e dell’antincendio in situazioni di emergenza. Deve infine indicare i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione di tale piano.

Previeni il rischio incendio negli edifici

D.M. 3 settembre 2021

D.M. 3 Settembre 2021 – “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’Articolo 46, Comma 3, Lettera a), Punti 1 e 2, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81“. Pubblicato in G.U. il 29/10/2021. Il D.M. con il suo allegato operativo sarà in vigore a brevissimo, dal 29 Ottobre 2022.
L’applicazione dell’obbligo di progettazione e valutazione rischi, riguarda tutti i luoghi di lavoro ad eccezione dei cantieri temporanei o mobili come definiti dal Titolo IV del TUSL. Inoltre, nell’Allegato a questo D.M. vengono specificate le modalità per la valutazione del rischio e gli elementi minimi di cui il documento deve essere composto. Infine, vengono elencati i criteri utilizzabili nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

Ingegnere Edile/Architetto, laureatomi presso l’Università degli Studi di Pavia.
Svolgo l’attività di libero professionista, sono CTU presso il foro Alessandrino e mi dedico alle tematiche energetiche, all’impiantistica, alle fonti rinnovabili ed alla sostenibilità in edilizia.
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