Superbonus: box auto e pertinenze

Superbonus: cosa fare con i box auto e le pertinenze. L’autorimessa non concorre infatti al calcolo della cosiddetta “prevalenza residenziale”. La pertinenza conta però per la determinazione del limite massimo di spesa ammesso.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce come considerare il box e le pertinenze per l'agevolazione Superbonus
L’Agenzia delle Entrate chiarisce come considerare il box e le pertinenze per l’agevolazione Superbonus

Box auto e pertinenze – la risposta all’interpello 314/2022

Il Fisco con la risposta all’interpello n° 314 del 30 Maggio 2022 ha chiarito come determinare la superficie residenziale di un edificio condominiale. In ambito di Superbonus, per verificare la natura “residenziale” dell’edificio, non si considera la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate dice che la superficie catastale delle pertinenze non si considera mai nel caso di:

  • box o cantina pertinenziali di un’abitazione
  • oppure nel caso di un magazzino appartenente ad un’immobile commerciale.
Il tuo immobile può accedere al Superbonus?

La residenzialità di un edificio

Perché si deve definire la residenzialità di un edificio per accedere al Superbonus 110 per box e pertinenze?
Perché l’immobile a prevalenza residenziale consentirà l’accesso al Superbonus per gli interventi trainanti a tutte le unità immobiliari, mentre per quelli trainati alle sole unità residenziali.
L’edificio prevalentemente non residenziale consentirà invece l’accesso al Superbonus sia per gli interventi trainanti sia per quelli trainati alle sole U.I. a destinazione residenziale.

Come verificare la residenzialità dell’edificio?
Considerando la superficie catastale di tutte le U.I.

Il principio introdotto dalla Circolare AdE 24/E

In primo luogo ricordiamo che la Circolare AdE 24/E del 2020 introduce il cosiddetto “principio di prevalenza”. Vediamo cosa stabilisce questo principio. Qualora la superficie delle U.I. residenziali in edificio condominiale fosse superiore al 50% della superficie totale, anche il proprietario o detentore di U.I. non residenziali che sostiene le spese per le parti comuni potrebbe accedere alle agevolazioni del Superbonus
Qualora invece la destinazione residenziale non fosse prevalente, sarebbe comunque ammessa la detrazione per le spese delle parti comuni da parte di possessori o detentori di U.I. destinate ad abitazione comprese nello stesso stabile.

Superbonus: box auto e pertinenze – la Circolare AdE 30/E

Il “principio di prevalenza” trova conferma anche nella Circolare AdE n. 30/E del 2020. Nel caso di:

  • edificio “prevalentemente residenziale” (Sup Res > 50% Sup Tot). Il Superbonus 110 per interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai possessori di U.I. non residenziali (ad es. a chi nel condominio abbia uffici o negozi). Tali soggetti non potranno fruire tuttavia del Superbonus per interventi “trainati” realizzati sui propri immobili;
  • edificio “prevalentemente non residenziale” (Sup Res < 50% Sup Tot). Il Superbonus 110 per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unità residenziali che potranno, tra l’altro, fruire del Superbonus anche per interventi “trainati” realizzati sui propri immobili, esclusi gli immobili di lusso (A/1, A/8 e A/9).

Come si conteggiano allora le pertinenze?

Come si considerano le pertinenze per determinare la “residenzialità” di un immobile?
Bisogna innanzitutto determinare la superficie catastale delle U.I. (ex D.P.R 23 Marzo 1998, n. 138 – Allegato C).
Ma non è tutto: per stabilire la “residenzialità” dell’edificio, non vanno incluse le superfici catastali delle pertinenze delle U.I.

Per approfondire il tema dei massimali di spesa Superbonus e delle pertinenze leggi questo articolo.

Superbonus: box auto e pertinenze – i limiti di spesa

Vediamo infine come determinare l’ammontare massimo agevolabile di spesa. Il Fisco ha spiegato che per interventi realizzati su parti comuni di condomini, il calcolo dovrà considerare anche le pertinenze, indipendentemente che siano servite o non dall’impianto termico.
Qualora la superficie totale delle U.I. residenziali dell’edificio fosse superiore al 50%, si conteggeranno anche le U.I. non residenziali.
Il limite massimo di spesa agevolabile sarà quindi riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono.

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Ingegnere Edile/Architetto, laureatomi presso l’Università degli Studi di Pavia.
Svolgo l’attività di libero professionista, sono CTU presso il foro Alessandrino e mi dedico alle tematiche energetiche, all’impiantistica, alle fonti rinnovabili ed alla sostenibilità in edilizia.
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