Il nuovo progetto energetico degli edifici

In questo focus vengono analizzati i contenuti dei primi due decreti interministeriali, più legati alle problematiche di progetto energetico degli edifici, le cui indicazioni entrano in vigore il prossimo 1° Ottobre 2015.

Introduzione

Dopo diversi mesi di attesa, sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015 sono stati pubblicati i nuovi decreti di attuazione previsti dalla Legge 90/2013:

  • Decreto 26 giugno 2015. Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. (decreto requisiti minimi)
  • Decreto 26 giugno 2015. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. (decreto relazione tecnica)
  • Decreto 26 giugno 2015. Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Per una disamina approfondita dei contenuti del terzo decreto interministeriale riguardante la certificazione energetica degli edifici e la compilazione dell’attestato di prestazione energetica si rimanda al precedente focus tecnico “Come si compila l’APE 2015”.

I contenuti dei primi due decreti interministeriali, più legati alle problematiche di progetto energetico degli edifici, sono:

  • Il decreto requisiti minimi definisce quali sono le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici e quali sono i nuovi requisiti minimi di efficienza da rispettare, sia per edifici nuovi che per ristrutturazioni.
    Sostituisce il DPR 59/2009.
  • Il decreto relazione tecnica definisce i modelli di relazione tecnica, più comunemente indicata come “Legge 10”, che rispondono alle nuove verifiche e prescrizioni contenute nel decreto requisiti minimi.

Nell’articolo completo, accessibile cliccando sul link qui sotto, cercheremo di fornire al professionista, impegnato nel complesso ambito del progetto energetico, un quadro sintetico ma al tempo stesso esaustivo delle verifiche che i nuovi decreti richiedono, differenziandole in base alla tipologia di intervento coinvolta.

TERMOLOG Modulo PROGETTISTA è lo strumento che consente di progettare un edificio in modo conforme al decreto requisiti minimi e compilare una relazione tecnica “ex Legge 10” secondo gli schemi prestabiliti dal normatore nel decreto relazione tecnica.

Gli ambiti di intervento del nuovo decreto

Il decreto requisiti minimi introduce, già a livello degli ambiti di intervento, delle prescrizioni e delle novità rispetto alle casistiche contenute nei precedenti riferimenti normativi; per il progettista, gli ambiti di intervento entro i quali ricercare quello rispondente al caso in analisi sono:

CodTipologia di interventoDescrizione livelli di intervento
ANuova costruzione demolizione e ricostruzione
BAmpliamento di edificio esistente collegato ad impianto termico esistenteLa nuova porzione di edificio soddisfa almeno una di queste condizioni:
Volume lordo climatizzato > 15% di quello esistente;
Volume lordo climatizzato > 500m3.
C
Ampliamento di edificio esistente dotato di nuovo impianto termico
La nuova porzione dell’edificio soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:Volume lordo climatizzato > 15% di quello esistente;
Volume lordo climatizzato > 500m3
DRistrutturazione importante di 1° livello
La ristrutturazione comprende entrambi i punti seguenti:Intervento sull’involucro edilizio per un’incidenza > 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
ERistrutturazione importante di 2° livelloIntervento sull’involucro edilizio per un’incidenza > 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Potrebbe interessare
 l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
FRiqualificazione energetica: intervento che interessa l’involucroIntervento sull’involucro edilizio per un’incidenza ≤ 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
G
Riqualificazione energetica: ristrutturazione dell’impianto o installazione di nuovo impianto
H
Riqualificazione energetica: sostituzione del solo generatore di calore

A seconda del tipo di intervento prescelto e della classificazione dell’edificio secondo il DPR 412/1993 il decreto requisiti minimi indica quali sono le verifiche da rispettare.

Il concetto di edificio di riferimento

Una importante novità del decreto requisiti minimi è la valutazione dei fabbisogni energetici limite a partire da un edificio detto “di riferimento”, non più quindi da valori tabellati in funzione della zona climatica e del rapporto S/V. Riportiamo qui di seguito come il decreto definisce il suddetto edificio:

Decreto requisiti minimi – Appendice A, Cap.1, Punto 1:

“Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente alla presente Appendice all’Allegato 1”

Decreto requisiti minimi – Appendice A, Cap.1, Punto 2:

“Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di riferimento e degli impianti tecnici di riferimento”

Per tutti i dati di input e i parametri non definiti, l’edificio di riferimento utilizza gli stessi valori dell’edificio reale.
Nell’Appendice A del decreto sono presenti una serie di tabelle che forniscono:

  • per il calcolo dell’involucro dell’edificio di riferimento: le trasmittanze termiche degli elementi opachi e trasparenti, comprensive dell’effetto dei ponti termici;
  • per il calcolo dell’impianto dell’edificio di riferimento: gli impianti di produzione dell’energia saranno gli stessi dell’edificio reale, ma andranno considerati i valori di efficienza di riferimento indicati nel par. 1.2.

Indici di Prestazione Energetica e parametri di riferimento

Analogamente ai decreti precedenti, nel Decreto Requisiti Minimi la prestazione energetica di un edificio viene valutata a mezzo di indici di prestazione, da determinarsi in accordo a definite procedure di calcolo, e tramite il controllo di alcuni parametri di riferimento.
Gli indici di prestazione richiamati dal decreto sono:

relativamente all’involucro:

  • EPH,nd: indice di prestazione termica utile per riscaldamento
  • EPW,nd: indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria
  • EPC,nd: indice di prestazione termica utile per il raffrescamento

relativamente ai servizi dell’edificio (in termini di energia primaria):

  • EPH: indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
  • EPW: indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria
  • EPV: indice di prestazione energetica per la ventilazione
  • EPC: indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva
  • EPL: indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale
  • EPT: indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili)
  • EPgl,tot = EPH + EPW + EPV + EPC + EPT

Gli indici EP L e EP T non devono essere valutati per la categoria E.1, ad esclusione di collegi, convegni, case di pena, caserme ed edifici facenti parte della categoria E.1.(3).
Tutti gli indici di prestazione sono espressi in kWh/m 2, indipendentemente dalla destinazione d’uso.

Gli altri parametri richiamati nel decreto sono qui di seguito riassunti:

  • H’T: coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente espresso in W/m2K
  • Asol,est/Asup utile: area solare equivalente estiva per unità di superficie utile
  • ηH: efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale
  • ηW: efficienza media stagionale dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria
  • ηC: efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione estiva

Nota la prestazione energetica dell’edificio, il decreto richiede di confrontare gli indici di prestazione/parametri calcolati con dei valori limite, nella maggior parte dei casi desunti dall’edificio di riferimento.

Le verifiche da rispettare

Nella seguente tabella vengono riassunte in maniera schematica le principali verifiche che il decreto richiede siano svolte, a seconda del tipo di intervento in fase di definizione.

ABCDEFGH
Allegato 1: Par.3.3, punto 2.b.i; Par.4.2, punto 1.b
Il parametro H’T deve essere inferiore al valore limite riportato nella Tabella 10, Appendice A:
H’T < H’T,lim
Allegato 1: Par.3.3, punto 2.b.ii
L’area solare equivalente estiva per unità di superficie deve essere inferiore al valore riportato nella Tabella 11, Appendice A:
Asol,est/Asup,utile < (Asol,est/Asup,utile)lim
Allegato 1: Par.3.3, punto 2.b.iii
Gli indici di prestazione devono essere inferiori ai corrispondenti valori limite calcolati per l’edificio di riferimento:
EPH,nd < EPH,nd,lim
EPC,nd < EPC,nd,lim
EPgl,tot < EPgl,tot,lim
Allegato 1: Par.3.3, punto 2.iv; Par.5.3.1, punto 1.a; Par.5.3.2, punto 1.a
I valori di efficienza media stagionali degli impianti devono essere superiori ai corrispondenti dell’edificio di riferimento:
ηH > ηH,lim
ηw > ηw,lim
ηC > ηC,lim
Allegato 1: Par.5.3.1, punto 1.d
Nel caso siano rispettate le condizioni riportate ai punti i, ii, iii, iv, il decreto ritiene che siano già rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia, quindi anche la prescrizione sui rendimenti qui sopra descritta.
Allegato 1: Par.5.3.2, punto 1.c
Nel caso siano rispettate le condizioni riportate ai punti i, ii, il decreto ritiene che siano già rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia, quindi anche la prescrizione sui rendimenti qui sopra descritta.
Allegato 1: Par.5.3.3, punto 1
Nel caso di sostituzione di generatori per la produzione di acqua calda sanitaria, devono essere rispettati i requisiti minimi definiti nel par. 5.3.1, capoverso 1.d, per la corrispondente tipologia impiantistica. La precedente indicazione non si applica nel caso di installazione/sostituzione di scaldacqua unifamiliari.
Allegato 1: Par.3.3, punto 4
Valutare l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare.
Allegato 1: Par.3.3, punto 4
Verificare la massa superficiale o la trasmittanza termica periodica delle strutture opache orizzontali e inclinate
Allegato 1: Par.2.3, punto 2
Verifiche termo-igrometriche
Allegato 1: Par.5.2, punto 1.d
Verifica per le chiusure trasparenti con orientamento da est a ovest (passando per sud) che il valore del fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) sia minore uguale a quello riportato sulla Tabella 5 dell’Appendice B
Allegato 1: Par.3.3, punto 5
Udivisori < 0,8 W/m2KLa stessa limitazione vale anche per tutte le strutture opache (orizzontali, verticali e inclinate) che delimitano verso l’esterno un ambiente non climatizzato.
Allegato 1: Par.3.3, punto 6
Il progettista assevera l’osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili con riferimento all’Allegato 3 del Dlgs 28/2011
Allegato 1: Par.5.2, punto 1
Verifica di trasmittanza termica degli elementi edilizi che disperdono verso l’esterno e/o verso locali non climatizzati; per i valori limite di trasmittanza si faccia riferimento alle tabelle riportate nell’Appendice B del decreto, par.1.1.
Verifiche di progetto condotte con TERMOLOG

Cosa si intende per edificio ad Energia Quasi Zero

Nel decreto requisiti minimi è descritto in maniera puntuale quali sono le verifiche che un edificio, sia esso nuovo o esistente, deve rispettare perché possa essere considerato a energia quasi zero:

  1. tutti i requisiti previsti nell’Allegato 1, par.3.3, punto 2 per gli edifici di nuova costruzione, verificati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
  2. gli obblighi di integrazione da fonti rinnovabili descritti nell’Allegato 3 del Dlgs 28/2011.

I nuovi schemi di relazione tecnica

Nel DM 26/06/2015 è presente un decreto che contiene i nuovi modelli di Relazione Tecnica (“Legge 10”) da utilizzarsi contestualmente all’entrata in vigore del decreto requisiti minimi.
I modelli forniti sono tre e si differenziano a seconda del tipo di intervento prescelto:

  • Allegato 1: schema di relazione per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero;
  • Allegato 2: schema di relazione per riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello, costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici;
  • Allegato 3: schema di relazione per riqualificazione energetica degli impianti tecnici.
Gli schemi di Relazione Tecnica Legge 10 – Stampe di TERMOLOG

TERMOLOG è il software per la Legge 10 e il progetto degli edifici

Laurea in Ingegneria civile indirizzo geotecnico e mi occupo di assistenza tecnica per i software Logical Soft.
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