FAQ del MiSE: cosa cambia per APE, progetto e diagnosi energetica

Il 20 dicembre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la terza serie di FAQ sul Decreto Requisiti Minimi, un aggiornamento molto atteso che riguarda tutti coloro che si occupano di progetto, diagnosi e certificazione energetica.

Introduzione

La pubblicazione delle nuove FAQ è solo la prima delle grandi novità normative attese quest’anno: è stato infatti da tempo ufficialmente annunciato anche l’aggiornamento delle norme UNI TS 11300, l’attuale metodo di calcolo della prestazione energetica degli edifici.

La terza serie di FAQ integra le precedenti due serie già emanate ad Ottobre 2015 e ad Agosto 2016, chiarisce alcuni temi controversi ed introduce nuovi importanti modifiche nel calcolo della prestazione energetica e nelle verifiche di legge, con importanti ricadute sul calcolo dell’APE e del progetto energetico (ex-Legge10).

La risposta ufficiale del Ministero alle domande, predisposte da ENEA con il Comitato Termotecnico Italiano ed il supporto degli esperti del Gruppo Consultivo Legge 90, consente ai professionisti e alle regioni di fare luce sui dubbi emersi nell’applicazione dei Decreti attuativi della Legge 90/2013 e definisce con chiarezza come risolvere ad esempio:

  • Il calcolo della quota rinnovabile per le pompe di calore
  • La verifica di formazione della condensa interstiziale per le strutture opache
  • La verifica di trasmittanza delle strutture

TERMOLOG è il software per la certificazione, il progetto e la diagnosi energetica degli edifici che consente già di calcolare la prestazione energetica e di eseguire le verifiche di legge secondo le indicazioni dettate dal Ministero nella terza serie di FAQ.

In questo Focus rileggiamo le domande e le risposte contenute nel documento ministeriale e approfondiamo gli aspetti più rilevanti per la certificazione e il progetto.

FAQ del MiSE – Terza serie – Dicembre 2018

FAQ 2.39 Integrazione Pag. 21 – Punto 5.3.3 – Comma 1

Nel caso di sostituzione di generatori di calore destinati alla sola produzione di ACS, devono essere rispettati i requisiti del punto 5.3.1, comma 1, lettera d); nel caso di pompe di calore si rimanda alla verifica di COP o GUE in riferimento ai valori contenuti in appendice B.
Non essendoci tabelle specifiche per il servizio ACS, quali tabelle sono da prendere a riferimento?

Le tabelle da considerare sono quelle relative al servizio riscaldamento, ovvero le tabelle 6 e 8, nel caso di generatori di calore che svolgono sia il servizio di riscaldamento che di acqua calda sanitaria. Per tutti i generatori di calore destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria, i requisiti del presente Decreto si intendono rispettati se tali prodotti risultano conformi ai requisiti minimi previsti dal Regolamento Europeo 814/2013.

lapprofondimento

La verifica della prestazione minima della pompa di calore (COP e GUE) è richiesta in caso di nuova installazione di impianto termico o sostituzione del generatore di calore.
La FAQ integra quanto già contenuto nella seconda serie delle FAQ del MiSE di Agosto 2016 con particolare riferimento alle pompe di calore asservite alla sola produzione di acqua calda sanitaria, per le quali si rimanda ai requisiti minimi previsti dal Regolamento Europeo 814/2013, documento che regola le condizioni di prova degli scaldaacqua in pompa di calore.

FAQ 3.1

Nel caso di ristrutturazione importante di secondo livello che comporti solamente l’isolamento dei componenti opachi, senza quindi sostituzione dei componenti trasparenti, l’H’t deve essere determinato includendo nel computo anche i componenti trasparenti?

Ai fini della verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione, è necessario considerare sia le parti opache sia le parti trasparenti costituenti l’involucro dell’elemento oggetto di intervento nel solo caso in cui entrambe siano di proprietà del medesimo soggetto giuridico; qualora le parti opache appartengano a un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti, la verifica dell’H’T deve essere eseguita solo sulla parte su cui si interviene.
L’approccio suddetto vale anche nel caso nel caso di sostituzione dei soli componenti trasparenti, per la quale si ricada nella ristrutturazione importante di secondo livello.

FAQ 3.2 Pag. 32 – Punto 2.1 – Tabella 10

Per quali tipologie di ampliamento è necessaria la verifica sull’H’t?

In riferimento alla tabella 10 del Punto 2.1, quali sono i limiti sull’H’t a seconda dei casi?

Considerato il fatto che un ampliamento insiste su elementi edilizi facenti parte dell’involucro edilizio comportando una modifica della superficie disperdente dell’edificio, esso può, a seconda dei casi e del tipo di intervento:

  1. essere assimilato a edificio di nuova costruzione, qualora la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3;
  2. costituire una ristrutturazione importante di primo livello;
  3. costituire una ristrutturazione importante di secondo livello;
  4. rientrare nell’ambito di riqualificazione energetica.

La verifica del requisito sull’H’t è prevista per le casistiche (a), (b) e (c).

Nota: Si veda, a tal proposito, anche la Faq 2.11 (pubblicata ad Agosto 2016).

In riferimento alla tabella 10 del Punto 2.1, i limiti sull’H’t saranno:

  • per i casi (a) e (c), quelli della quarta riga;
  • per il caso (b), quelli delle altre tre righe a seconda del rapporto S/V;

Per il caso (d), riqualificazione energetica, non è prevista verifica dell’H’t, come detto sopra.

l approfondimento

Queste due FAQ sono entrambe relative al coefficiente di scambio termico H’T che rappresenta una trasmittanza media delle strutture opache e trasparenti oggetto di intervento nell’edificio. Il coefficiente H’T si calcola secondo questa formula:

H’t = H tr,adj/ / Σ kk [W/m 2K]

in cui:
tr,adj [W/K]  coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell’involucro calcolato come da UNI/TS 11300-1
k [m 2]  area del componente dell’involucro k-esimo.

Il Decreto Requisiti Minimi prevede che si confronti il valore di H’t dell’edificio reale, con il valore limite previsto dal DM Requisiti Minimi, in funzione della zona climatica e del rapporto Superficie disperdente/Volume. Gli interventi per i quali è richiesta questa verifica sono:nuove costruzioni
ampliamenti
riqualificazioni energetiche di primo o secondo livello.
In particolare la FAQ 3.2 si concentra sull’ampliamento, per il quale specifica chiaramente che la verifica deve essere svolta qualora l’intervento:possa essere assimilato ad una nuova costruzione, avendo un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500m3
costituisca una ristrutturazione importante di primo livello
costituisca una ristrutturazione importante di secondo livello
Con TERMOLOG il calcolo del coefficiente H’t è svolto dal programma sulla base delle strutture inserite nel modello dell’involucro e la verifica è eseguita a seconda della tipologia di intervento selezionata:

fig1 Fig.1 – Il nuovo menù Start di TERMOLOG permette di impostare le caratteristiche generali del file sulla base della tipologia di intervento selezionata

Nell’applicazione del DM Requisiti Minimi la verifica di H’T ha destato spesso perplessità nei progettisti; un dubbio comune è sempre stato se, nel caso di ristrutturazione importante di secondo livello e di intervento che coinvolga solo i componenti opachi (si pensi ad esempio all’installazione di un cappotto esterno), i serramenti debbano essere considerati nel calcolo di H’T.
La FAQ 3.1 ha lo scopo di colmare questa incertezza interpretativa:dovranno essere considerate sia le componenti opache che quelle trasparenti se esse appartengono al medesimo soggetto giuridico
dovranno essere considerate solo le componenti opache coinvolte nell’intervento se esse appartengono ad un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti
Lo stesso vale nel caso di sostituzione della sola parte trasparente: se pensiamo ai valori limite di H’T, sempre inferiori all’unità, potrebbe risultare difficile immaginare di soddisfare questa richiesta con i soli elementi trasparenti, ma è necessario considerare che si tratta sempre di interventi che almeno coinvolgano il 25% della superficie disperdente dell’edificio e dunque non la semplice sostituzione dei serramenti in una unità immobiliare, che ricade solitamente nei casi di riqualificazione energetica.

In TERMOLOG, una volta selezionata nel menù Relazione che la tipologia di intervento è una ristrutturazione importante di secondo livello, è possibile indicare nella scheda delle strutture quali elementi sono coinvolti nell’intervento e quindi saranno usati nel calcolo di H’t:

fig2
Fig.2 – In TERMOLOG per includere un elemento nella verifica di H’T basta selezionare la relativa opzione nella scheda della struttura

Nel caso la parete coinvolta nell’intervento e il serramento relativo alla parete appartenessero al medesimo soggetto giuridico è sufficiente attivare l’opzione di verifica anche per la componente trasparente.
TERMOLOG includerà nella verifica di H’t sia la componente opaca che quella trasparente, esattamente come indicato nella FAQ del Ministero.

fig3
Fig.3 – Verifica del coefficiente H’t: nel caso di intervento di ristrutturazione importante di secondo livello H’t è calcolato esclusivamente per le strutture oggetto dell’intervento

FAQ 3.3 Pag. 13 – Punto 2.3 – Comma 8

Per gli ascensori e le scale mobili i cui motori non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009 e successive modificazioni, quali sono i requisiti?

Nelle more dei risultati dello studio di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, gli ascensori e le scale mobili, i cui motori non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento, non sono soggetti a requisiti.

FAQ 3.4 Pag. 10 – Punto 1.4.2 – Comma 1

Nel caso di edificio con sottotetto non riscaldato sul quale si interviene solamente per il rifacimento della copertura (nota: il sottotetto rimane non riscaldato anche dopo l’intervento),

  1. quali sono le verifiche da fare?
  2. per la copertura occorre verificare il rispetto di U<=0,8 W/m2K?
  3. la trasmittanza del solaio del sottotetto verso locali riscaldati deve essere verificata?
  4. è necessario redigere la relazione tecnica?

Per il caso esposto:

  1. Non occorre effettuare alcuna verifica energetica tuttavia, per la tipologia di intervento esposto, è fortemente consigliato l’isolamento dell’ultimo solaio facente parte dell’involucro climatizzato;
  2. No;
  3. No, a meno che non si intervenga anche sull’ultimo solaio;
  4. No.

lapprofondimento

La FAQ chiarisce che, nel caso di semplice rifacimento della copertura di sottotetti non climatizzati, non sia necessaria la redazione della relazione tecnica Ex-Legge 10.

FAQ 3.6 Pag. 11 – Punto 11

Nel caso di sola sostituzione della caldaia o per altri interventi minori per i quali vi sia l’obbligo di redigere la relazione tecnica, è sempre obbligatorio compilare nella relazione tecnica il punto 4 “Dati tecnici e costruttivi dell’edificio” – anche per interventi per i quali non è significativo conoscere le caratteristiche dimensionali dell’edificio?

Qualora vi sia obbligo di compilazione di relazione tecnica, essa può essere compilata parzialmente, in relazione ai parametri per i quali è richiesta la verifica.

Il punto 4 della relazione tecnica va comunque compilato in tutti i casi, ma limitatamente ai campi relativi all’intervento.

l approfondimento

Come già avveniva per la redazione della ex- Legge 10 prima dell’entrata in vigore dei nuovi decreti e dei nuovi schemi di relazione tecnica, l’ attuale schema relativo alla riqualificazione può essere parzialmente compilato in funzione delle caratteristiche dell’intervento.

Per queste tipologie di intervento in TERMOLOG è possibile eseguire soltanto le verifiche di legge, senza valutare gli indici di prestazione energetica e le efficienze globali di impianto in quanto non soggette a verifica.

FAQ 3.7 Pag. 23 – Punto 6.1 – Tabella 4

In caso di ampliamento >15% del volume lordo riscaldato esistente, essendo assimilato a nuova costruzione, occorre rispettare l’obbligo di installazione FER?

No, gli obblighi di installazione di FER sono definiti dal D.Lgs 28/11 che li prevede solo per gli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

l approfondimento

La FAQ ribadisce che gli obblighi di installazione di FER sono contemplati, oltre che per le nuove costruzioni, solo negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

In TERMOLOG l’informazione che l’intervento in esame è una ristrutturazione rilevante può essere inserita nel menù Relazione:

fig4
Fig.4 – Definizione nel menù Relazione di TERMOLOG di una “Ristrutturazione rilevante” ai sensi del D.Lgs. 28/2011

FAQ 3.8 Pag. 23 – Punto 6.1 – Tabella 4

In caso di ampliamento superiore al 15%, prevedendo che l’impianto esistente (a servizio della porzione esistente) vada a servire anche la nuova parte ampliata, e prevedendo altresì la sostituzione del generatore, come devono essere condotte le verifiche sulla parte impiantistica?
Nel caso invece in cui sia installato un nuovo impianto tecnico è necessario rispettare l’obbligo di installazione di FER?

Qualora l’intervento preveda l’estensione dell’impianto esistente con sostituzione del generatore, esso non si configura come ristrutturazione dell’impianto termico.

Si precisa infatti che, affinché si configuri come ristrutturazione dell’impianto termico, le modifiche ai sottosistemi devono essere sostanziali, come da definizione del D.Lgs 192/05 e smi. Per quanto riguarda gli impianti, la verifica va effettuata sul nuovo generatore.

Gli obblighi di installazione di FER sono definiti dal D.Lgs 28/11 che li prevede solo per gli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

FAQ 3.9 Pag. 23 – Punto 6.1 – Tabella 4

Nel caso di ampliamento superiore al 15% con il collegamento ad impianti tecnici esistenti senza installazione di nuovi generatori, le verifiche devono essere fatte sulla sola porzione ampliata o anche sul resto dell’unità immobiliare risultante? Come vanno condotte le verifiche?

Nel caso di ampliamento superiore al 15% con allaccio ad impianto esistente di climatizzazione invernale e installazione di una pompa di calore per produzione di ACS a servizio della singola unità immobiliare su cui è stato fatto l’ampliamento, bisogna considerare ampliamento con nuovo impianto tecnico o collegato a impianto tecnico esistente?

In entrambi i casi le verifiche dell’involucro sono solo sulla parte ampliata. In caso di estensione dell’impianto senza installazione di generatore non vi è alcuna verifica. In caso di installazione di nuovo impianto e/o generatore di calore vi sono le verifiche delle rispettive casistiche.

Sussistono poi gli obblighi relativi alla termoregolazione.

Si ricorda che nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.

l approfondimento

Queste due FAQ ribadiscono che la verifica di efficienza dell’impianto è da eseguirsi soltanto per i nuovi generatori installati, anche se dedicati a servizi che non includono il riscaldamento degli ambienti.

FAQ 3.10

Nel caso in cui si cambi la rete di distribuzione, ma si mantengano gli stessi sistemi di emissione, si rientra nel caso di ristrutturazione di impianto?

No, poiché sono mantenuti gli stessi terminali di emissione (si veda la definizione di ristrutturazione di un impianto termico)

l approfondimento

L’impianto termico di un edificio è l’insieme di tutti i sottosistemi di utilizzazione e produzione: per riqualificazione di impianto si intende quindi la sostituzione di tutti i sottosistemi componenti, dall’emissione alla generazione.
Questa definizione è da tenere presente anche per discriminare la ristrutturazione rilevante di primo livello dalla ristrutturazione rilevante di secondo livello: si ricorda infatti che nella prima ricadono interventi in cui oltre all’involucro si agisce sulla sostituzione di impianto.

FAQ 3.11 Pag. 11 – Punto 2.3 – Comma 2

La verifica della condensa interstiziale è positiva solo se il valore della condensa è pari a zero o vi è una quantità di condensa per la quale la verifica si ritiene ugualmente positiva? Qual è il riferimento normativo?

Per la verifica della condensa interstiziale si procede in conformità alla normativa tecnica vigente ( UNI EN ISO 13788).
Si ritiene che la condensazione interstiziale possa considerarsi assente quando siano soddisfatte le condizioni poste dalla norma, ovvero la quantità massima ammissibile e nessun residuo alla fine di un ciclo annuale.

Tale norma definisce infatti la quantità ammissibile di condensa presente in un elemento al termine del periodo di condensazione. Lo stesso paragrafo specifica anche che tutta la condensa formatasi all’interno di un elemento deve sempre evaporare completamente alla fine di un ciclo annuale.

l approfondimento

Nel testo del D.M. requisiti minimi, si legge che per edifici di nuova costruzione, edifici oggetto di ristrutturazione importante o riqualificazione energetica, nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente ( UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
di condensazioni interstiziali.
Il decreto sembra quindi intendere che debba essere verificata la totale assenza di condensa interstiziale, ignorando la possibilità che questa evapori durante il ciclo annuale di calcolo.

Con la specifica introdotta dalla FAQ invece viene chiarito che la verifica deve essere effettuata sulla quantità massima ammissibile di condensa e sull’assenza di un residuo alla fine del ciclo annuale di calcolo.

TERMOLOG calcola mese per mese la quantità di condensa presente in un elemento secondo quanto indicato dalla UNI EN ISO 13788 e applica per la verifica i valori limite indicati nel prospetto NA.2 della medesima norma.

Si ricorda che in tutti i casi non specificati, la quantità di condensa comunque non può essere maggiore di 500 g/m2 e che tutta la condensa formatasi all’interno di un elemento deve sempre evaporare completamente alla fine di un ciclo annuale.

Nota
Regione Lombardia ha anticipato questa specifica all’interno dall’Allegato al DDUO 2456 di marzo 2017, il quale specifica che, per i medesimi casi, si proceda alla verifica di “condensazioni interstiziali assenti o limitate alla quantità massima ammissibile rievaporabile”.
Quindi, la verifica che in precedenza TERMOLOG applicava ai soli casi di Regione Lombardia, viene ora allargata a tutte le regioni.

FAQ 3.12 Pag. 7 – Punto 1.1 – Lettera d) – numero iv

Una serpentina elettrica alimentata dal fotovoltaico che riscalda l’acqua in un accumulo è computabile ai fini del rispetto dell’obbligo di installazione fonti rinnovabili?

No

l approfondimento

Il DM Requisiti Minimi al punto 1 relativo alla prestazione energetica degli edifici indica chiaramente che l’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in sito non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore con generatori ad effetto Joule o a resistenze elettriche.

Se, ad esempio, consideriamo un edificio con riscaldamento in pdc e produzione acs con boiler elettrico ad accumulo, l’eventuale fotovoltaico previsto come fer non risulta conteggiato né per il calcolo del servizio di acs, né nell’indice di prestazione e neppure nella sua quota di rinnovabile.

FAQ 3.13

Come si calcola il volume dell’ampliamento per verificare se > o < 15%?
Si deve calcolare rispetto al volume lordo climatizzato dell’intero edificio o della sola unità immobiliare sulla quale si sta facendo l’intervento?

Il volume dell’ampliamente deve essere valutato in maniera dipendente dal tipo di impianto di riscaldamento presente:

  • impianto di riscaldamento centralizzato: il volume dell’ampliamento deve essere valutato per intero edificio, in riferimento al volume lordo climatizzato prima dell’ampliamento;
  • impianto di riscaldamento autonomo: il volume dell’ampliamento deve essere valutato in riferimento al volume lordo climatizzato della singola unità immobiliare.

l approfondimento

Come consuetudine e come avviene per quasi la totalità delle verifiche, la discriminante è l’impianto di riscaldamento centralizzato o autonomo: se l’impianto è centralizzato il volume di confronto sarà quello dell’intero edificio, se autonomo sarà quello dell’unità immobiliare.

FAQ 3.14

Data la definizione di impianto termico del D.Lgs.192/05:

  1. Una unità immobiliare riscaldata con una resistenza elettrica da 4 kW, per il calcolo delle prestazioni energetiche, è da considerare priva di impianto?
  2. Una unità immobiliare riscaldata con una resistenza elettrica da 6 kW, per il calcolo delle prestazioni energetiche, è da considerare priva di impianto?
  3. Una unità immobiliare riscaldata con termo-convettori a gas singoli, che non superano in totale i 5kW, è da considerare priva di impianto?
  4. Una unità immobiliare con un boiler elettrico per la produzione di acs, a servizio della singola unità, è da considerare priva di impianto per la produzione di acs?
  5. Una unità immobiliare con una pompa di calore per la produzione di acs a servizio della singola unità, è da considerare priva di impianto per la produzione di acs?

Ai fini della redazione degli APE e per quanto riguarda i requisiti energetici minimi, indipendentemente dalla definizione di impianto termico, tali impianti tecnici devo essere considerati e imputati, purché impianti fissi concorrenti ai servizi considerati nella prestazione energetica dell’edificio e di potenza sufficiente a garantire le temperature degli ambienti previste dalla legge. Si noti tuttavia che non tutti gli impianti tecnici sono soggetti agli obblighi relativi alle ispezioni e alla dotazione di libretto di impianto.

FAQ 3.15

Qualora all’interno di un’unità immobiliare siano presenti una porzione laboratorio (assimilabile alla destinazione d’uso E.8) e una porzione uffici (assimilabile alla destinazione d’uso E.2), che possono essere chiaramente distinte in zone termiche, quante relazioni tecniche in fase di progetto e quanti APE è necessario predisporre?

Gli Attestati di Prestazione Energetica prodotti a far data dal primo ottobre 2015 dovranno essere riferiti all’unità immobiliare, intesa come parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente. Ciò a prescindere dal fatto che vi siano porzioni della stessa unità immobiliare con differenti destinazioni d’uso, o che l’unità immobiliare abbia in comune gli impianti di climatizzazione e le caratteristiche di altre unità immobiliari dello stesso edificio.
Si noti infatti che la suddivisione tra unità immobiliari è legata all’uso separato dal resto dell’edificio, mentre la suddivisione in zone termiche è legata ai parametri energetici di ciascuna porzione. In merito al caso descritto dovrà quindi essere prodotto un unico APE, contraddistinto da differenti zone termiche; l’unità immobiliare verrà classificata in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di valore del fabbisogno energetico totale di zona.
Si noti tuttavia anche che per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, l’obbligo di attestazione della prestazione energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite a uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall’obbligo ai sensi di quanto sopra indicato.

FAQ 3.16 Pag. 19 – Punto 5.2 – Comma 1 – Lettere (a) e (b)

Come va effettuata la verifica della trasmittanza delle strutture (comprensive di ponti termici)?

  1. Per ogni singola struttura di ogni singolo locale.
  2. Per tutte le strutture della stessa tipologia con il medesimo orientamento.
  3. Per tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente dall’orientamento.

La verifica della trasmittanza va condotta per tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente dall’orientamento (risposta 3), dallo spessore e dalla stratigrafia delle diverse porzioni.

Le tipologie di strutture sono quelle corrispondenti alle tabelle dell’Appendice B, cioè:

  • Strutture opache verticali;
  • Strutture opache orizzontali o inclinate di copertura;
  • Strutture opache orizzontali di pavimento.

Per quanto riguarda i ponti termici tra diverse tipologie, ciascun ponte termico va attribuito per la metà a ciascuna delle due strutture incidenti che collega.

l approfondimento

Questa FAQ ci fa abbandonare l’attuale concetto di verifica di trasmittanza della singola stratigrafica: secondo quanto indicato nella risposta a questa nuova domanda, la verifica si fa accorpando tutte le strutture che appartengono alla stessa tipologia, indipendentemente da orientamento, spessore e stratigrafie delle stesse.

Le tipologie di strutture considerate sono:strutture opache verticali
strutture opache orizzontali o inclinate di copertura
strutture opache orizzontali di pavimento
Sono appartenenti alla prima tipologia tutte le pareti indipendentemente dal verso di dispersione; della seconda tipologia fanno parte tutte le coperture e i soffitti, mentre della terza i pavimenti. Ciascuna struttura sarà considerata con i relativi ponti termici associati nella modellazione dell’involucro.

Dunque non avremo più una trasmittanza media della singola stratigrafia, ma un unico valore di trasmittanza media complessivo di tutte le pareti verticali di qualsiasi orientamento, un unico valore per tutte le coperture e i pavimenti.

TERMOLOG valuta la trasmittanza di ciascuna tipologia sulla base dell’involucro disperdente modellato, il valore calcolato è poi confrontato con i valori limite massimi presenti sul D.M. Requisiti Minimi; in ogni caso nel software è eseguita comunque la verifica anche sull’elemento più sfavorito, ovvero quello caratterizzato dall’amplificazione massima dei ponti termici. Questa verifica è molto utile in sede progettuale ed in caso di particolari pratiche come quelle per le detrazioni fiscali.

fig5
Fig.5 – Verifica di trasmittanza delle strutture: il calcolo è eseguito da TERMOLOG sia per tipologia di struttura, come richiesto dalla nuova FAQ, che sull’elemento più sfavorito

FAQ 3.17 Pag. 92 – Appendice A – Lettere (b)

Cosa si intende per “reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili”?

Per reflui energetici si intende un calore residuo che rappresenta lo scarto energetico di processo; tale calore nelle giuste condizioni e con opportuni impianti spesso può essere recuperato e riutilizzato per fini energetici.

Si tratta quindi di un recupero di fluidi (acqua, aria, vapore, fumi) già caldi per esigenze di produzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non vengono considerati reflui produttivi non altrimenti utilizzabili: la segatura, i trucioli di legno…. mentre vengono considerati il calore dissipato da una batteria condensatrice di un gruppo frigorifero, o lo stoccaggio di acqua calda derivante da un processo di tintura che deve essere raffreddato prima dello smaltimento e che viene fatto passare in una termo-striscia oppure il calore recuperato da un post-combustore che distrugge delle sostanze organiche derivanti da processi di stampa, ecc.

FAQ 3.18 Art. 4 bis

Nella definizione di “edificio ad energia quasi zero” e per quanto riguarda i relativi requisiti, con edifici di nuova costruzione si intende solo quelli “realmente” di nuova costruzione, o anche gli assimilati (demolizione e ricostruzione e ampliamenti)?

Poiché le ristrutturazioni importanti di primo livello hanno molti requisiti minimi comuni agli edifici nuovi, anche questi casi rientrano nell’applicazione degli obblighi degli edifici ad energia quasi zero?

Si distinguono i vari casi: 1) Ristrutturazioni importanti di primo livello: non sono “nuove costruzioni” e nemmeno assimilabili. Quindi costituiscono una categoria di lavori differenti; 2) Demolizioni e ricostruzioni: secondo il DPR 6 giugno 2001, n. 380 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i. la demolizione e ricostruzione è considerata nuova costruzione solo quando comporta variazione volumetrica. Ai fini del rispetto delle condizioni poste dall’art. 4 bis del d.lgs. 192/05 e successive modificazioni, tuttavia sull’intervento, anche senza variazioni volumetriche, gravano gli stessi obblighi previsti per le nuove costruzioni. esso si configura, infatti, come riqualificazione energetica di primo livello per cui è soggetto alle condizione del paragrafo 2 dell’allegato 1 del decreto requisiti minimi e nello stesso tempo si configura anche come ristrutturazione rilevante ai sensi del d.lgs. 28/11 art. 2 comma 1 lettera m) punto ii) in quanto si tratta di demolizione e ricostruzione, per cui occorre 8 che vengano rispettati vincoli dell’allegato 3 dell’ stesso decreto legislativo. 3) Ampliamenti: il requisito “obbligatorietà nZEB” può essere applicato solo a quelle unità che possono essere individuate come unità immobiliari a se stanti. In caso di ampliamento di unità immobiliare esistente si dovranno quindi rispettare i requisiti degli ampliamenti, ma non vi è obbligo di diventare nZEB (né la parte ampliata né quella esistente).

FAQ 3.19 Allegato 3

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti sulle fonti energetiche rinnovabili di cui all’allegato 3 del D.Lgs 28/11, come deve essere calcolata l’energia rinnovabile estratta (catturata) dalle pompe di calore?

L’energia rinnovabile estratta (catturata) dalle pompe deve essere calcolata secondo la formula dell’allegato 1, paragrafo 4, D. Lgs 28/11:

ERES = Qusable * (1 – 1/SPF)

dove:

  • per le pompe di calore elettriche: SPF = SCOP. SCOP è la prestazione media stagionale della pompa di calore ottenuta tramite la UNI/TS 11300-4;
  • per le pompe di calore a gas: SPF = SPER SPER è il rapporto tre la prestazione media stagionale della pompa di calore ottenuta tramite la UNI/TS 11300-4 e il rendimento η assunto pari a 0,46, come indicato all’allegato 2, §2.1.b del DM 16/02/2016 (“Conto Termico”)

l approfondimento

Qusable corrisponde all’energia termica utile prodotta dalla pompa di calore, che viene consegnata al sottosistema di distribuzione.

SPF è il coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore.Per pompe di calore elettriche SPF coincide con il COP medio stagionale, indicato come SCOP.
Per pompe di calore ad assorbimento SPF coincide con il GUE medio stagionale diviso per il rendimento del sistema elettrico nazionale η, indicato come SPER.
In questo punto risiede la novità di questa nuova serie di FAQ. Infatti nel D.Lgs 28 viene indicato che “nel caso di pompe di calore a gas η è posto pari a 1 fino alla determinazione di un più appropriato valore, effettuata dal Ministero dello sviluppo economico con apposita circolare al GSE”.

Attualmente invece il rendimento del sistema elettrico nazionale può essere immediatamente individuato adottando il dato medio europeo offerto da Eurostat. Quindi viene assunto η=0,46.

Consulente TERMOLOG, docente corsi efficienza energetica.
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Laurea in Ingegneria civile indirizzo geotecnico e mi occupo di assistenza tecnica per i software Logical Soft.
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