Ecobonus 110 per edifici senza impianto

E’ possibile accedere al SuperEcobonus per edifici senza impianto termico? Questa è la domanda che ci è stata posta da Paolo che vorrebbe accedere al Superbonus. Analizziamo insieme il suo caso.

Paolo è proprietario di un edificio collabente che desidera ristrutturare. Sapendo che l’Agenzia delle Entrate ha ammesso al Superbonus anche gli edifici collabenti ci chiede:

E’ possibile accedere all’Ecobonus 110 per edifici privi di impianto termico?

La risposta immediata è No. Non è possibile accedere all’Ecobonus 110 in edifici privi di impianto termico, edifici al rustico o edifici non climatizzati.

A stabilirlo è lo stesso Decreto Requisiti Tecnici. Nella dichiarazione asseverata, il tecnico deve infatti esplicitare che l’impianto è presente nell’edificio prima di iniziare i lavori di ristrutturazione. L’attestato di prestazione energetica e tutte le schede richieste da ENEA sono finalizzate a quantificare un risparmio energetico nell’edificio che ha un impianto e che quindi consuma. 

Paolo precisa che nell’immobile da ristrutturare è presente un camino al piano terra. Un camino è un impianto? Partiamo dalla definizione.

Che cos’è un impianto termico?

Il nuovo Decreto di attuazione della Direttiva Europea 844 ha recentemente modificato la definizione di impianto. La stessa FAQ 9.D sul  sito di ENEA riporta infatti questa definizione:

D.Lgs 48/2020

impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate

Questo significa che anche un camino oppure uno split possono essere considerati impianto termico. Non serve una caldaia e non ci sono limiti di potenza.

Torniamo a Paolo. Nel suo edificio collabente ha un camino aperto; quindi potrà partecipare all’Ecobonus 110 per gli ambienti scaldati da questo stesso impianto. Basta che il tecnico che si occuperà della detrazione valuti l’effettiva potenza e il volume riscaldato dall’impianto a biomassa.

Se vuoi sapere come fare l’asseverazione per il camino aperto con TERMOLOG guarda questo video.

E’ necessario che l’impianto sia completamente funzionante per accedere all’Ecobonus?

Come si legge nelle FAQ di ENEA sul Superbonus è sufficiente che l’impianto sia riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. La caldaia quindi potrebbe anche non essere allacciata all’impianto o non più funzionante.

Anche l’Agenzia delle Entrate precisa che gli interventi sono ammissibili alla detrazione a condizione che gli edifici siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questo implica che per il SuperEcobonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.

Vuoi sapere se il tuo immobile può accedere al Superbonus?

Laurea in Ingegneria civile indirizzo geotecnico e mi occupo di assistenza tecnica per i software Logical Soft.
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