Decreto rinnovabili RED II in vigore

Obbligatorio dal 13 giugno il Decreto sulle fonti rinnovabili RED II n. 199/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/11/2021. TERMOLOG è stato subito aggiornato alla nuova norma che promuove l’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Analizziamone assieme le numerose novità.

Decreto rinnovabili RED II: dall’Accordo di Parigi alla Direttiva Europea.

Obbligatorio dal 13 giugno 2022  il Decreto sulle fonti rinnovabili RED II n. 199/2021
Obbligatorio dal 13 giugno 2022 il Decreto sulle fonti rinnovabili RED II n. 199/2021

Tutto si origina da una Direttiva Comunitaria, la n. 2001 del 2018 emessa dal Parlamento e dal Consiglio Europeo l’11 Dicembre 2018. La Direttiva reca il titolo “promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, abbreviata con l’acronimo “RED II“. Il significato esteso sarebbe proprio “Renewable Energy Directive Recast”. Questo dispositivo Comunitario fa parte infatti del pacchetto intitolato “Clean Energy for all Europeans package“. La sua finalità, in sintesi, è quella di avviare l’intera Unione verso una transizione energetica totalmente green, in ottemperanza all’Accordo di Parigi del 2015.

Da quando si applica il Decreto sulle fonti rinnovabili RED II ?

Il D.Lgs “RED II” n. 199/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 285 – supplemento ordinario n. 42/2021 il 30/11/2021. E’ entrato quindi in vigore a decorrere dal 15 Dicembre 2021.

Trascorsi i 180 giorni dalla pubblicazione in GU è infine diventato obbligatorio. Quindi, ribadiamo.

Dal 13 giugno è necessario adottare il nuovo decreto. L’obbligo riguarda i nuovi progetti e le riqualificazioni rilevanti. 

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Il provvedimento porta con sé senza dubbio rilevanti novità nella disciplina energetica. Possiamo anzi affermare che tocca tutti i temi più attuali di questo particolare momento storico:

  • gli incentivi alle rinnovabili elettriche;
  • gli incentivi ai biocarburanti (biometano in primis);
  • la promozione del riscaldamento ottenuto da FER;
  • l’impiego dei proventi delle aste della CO2 per coprire gli oneri di bolletta;
  • la normazione dell’autoconsumo;
  • le semplificazioni burocratiche;
  • la disciplina per individuare le aree idonee ad installarvi gli impianti;
  • i nuovi obblighi per l’edilizia;
  • le misure per l’incentivazione del teleriscaldamento.

In uno dei nostri incontri gratuiti abbiamo parlato delle novità in TERMOLOG del Decreto Rinnovabili. Scopri tutto con questo video.

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Decreto rinnovabili RED II: le misure per accelerare il comparto delle FER.

Nel complesso ed articolato testo del D.Lgs RED II, si individuano 5 criteri che sono particolarmente rilevanti per incentivare il comparto delle fonti rinnovabili. Queste misure sono importanti per due ragioni:

  • in primo luogo per gli effetti che innescano sul mercato;
  • le ricadute sulla filiera, vale a dire professionisti ed imprese del settore edilizio ed impiantistico.

1. Edifici: 60% dei consumi coperti da rinnovabili

In primo luogo analizziamo le indicazioni per gli immobili di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia, con titolo abilitativo presentato dal 13/06/2022 (180 gg. dall’entrata in vigore del Decreto RED II fonti rinnovabili 199/2021). Nel progettare questi edifici, infatti, occorre garantire contemporaneamente la copertura tramite FER del 60% dei consumi previsti per ACS, climatizzazione invernale ed estiva.
Tale disposizione non sarà cogente se l’edificio è allacciato al teleriscaldamento/teleraffrescamento.
Precisiamo tuttavia che per gli edifici pubblici la percentuale sale al 65%.
Ricordiamo, infine, che gli obiettivi UE di efficientamento del sistema energetico Comunitario mirano alla completa decarbonizzazione nel 2050.

2. Procedure e titoli abilitativi per installare gli impianti

Sono state (finalmente) presentate delle procedure omogenee per le installazioni e sostituzioni degli impianti.
Per ogni tipologia impiantistica, in base alle sue caratteristiche specifiche, è indicata la corretta procedura da attuare ed il relativo titolo abilitativo necessario.

Facciamo due esempi.

A) Non occorre comunicazione o titolo abilitativo per l’installazione di pannelli solari termici se:

  • l’intervento rientra nella manutenzione ordinaria;
  • i collettori sono aderenti o integrati alla falda di copertura e ne mantengono inclinazione ed orientamento;
  • i componenti impiantistici non modificano la sagoma degli edifici e la superficie dei collettori non supera quella della falda.

B) L’installazione/sostituzione delle pompe di calore rientra negli interventi di edilizia libera se:

  • le PdC abbiano potenza termica utile nominale < 40 kW;
  • l’intervento rientra nella manutenzione ordinaria.

Al di fuori di queste due casistiche resta comunque necessaria la CILA.

3. Rimodulazione degli incentivi per le rinnovabili

Entro il 13/06/2022, il MiTE emanerà dei decreti che ridefiniranno gli incentivi per chi installa impianti di FER.
L’incentivo verrà assegnato con una tariffa erogata dal GSE.
Per quanto riguarda i grandi impianti (Pot. > 1MW) saranno disposte procedure competitive di aste al ribasso, con riferimento ai contingenti di potenza. Per impianti di piccola taglia, invece, si potrà accedere all’incentivo dietro domanda o tramite l’istituzione di bandi riservati agli impianti innovativi. 

4. Fotovoltaico al posto dell’amianto

Sappiamo che esistono già delle agevolazioni per sostituire le coperture in amianto con pannelli FV. Ma le nuove misure del Decreto sulle fonti rinnovabili RED II incentivano maggiormente questi interventi.
Il Decreto prevede infatti che non sarà più necessario che la superficie di bonifica dell’amianto coincida con quella di installazione del fotovoltaico. Basterà infatti che l’impianto sia installato sul medesimo immobile o in altri edifici catastalmente confinanti, purché nella disponibilità dello stesso soggetto richiedente.
Gli impianti FV potranno infine occupare una superficie maggiore di quella della copertura in amianto rimossa. In tal caso, si riducono forfettariamente in modo proporzionale i benefici extra previsti per la bonifica dell’amianto. Per progettare correttamente l’impianto fotovoltaico tenendo conto dei consumi reali ti consigliamo questo Videotutorial con TERMOLOG.

5. Quali aree idonee agli impianti rinnovabili

In ultimo, il Ministero della Transizione Ecologica definirà criteri omogenei per individuare le aree più o meno idonee per installare impianti alimentati da FER. L’installazione dovrà naturalmente minimizzare il più possibile ogni impatto ambientale nonché l’occupazione di suolo. A questo scopo il GSE realizzerà una piattaforma digitale che fungerà da supporto per le Regioni nella scelta delle aree più idonee. Il nuovo portale conterrà tutte le informazioni necessarie a caratterizzazione e qualificare il territorio.

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Ingegnere Edile/Architetto, laureatomi presso l’Università degli Studi di Pavia.
Svolgo l’attività di libero professionista, sono CTU presso il foro Alessandrino e mi dedico alle tematiche energetiche, all’impiantistica, alle fonti rinnovabili ed alla sostenibilità in edilizia.
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