Bonus Facciate e lavori non completati

Il Bonus Facciate è in dirittura d’arrivo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31 Dicembre 2022. Dopo questa data il Bonus scomparirà completamente dalle agevolazioni fiscali per l’edilizia. Vediamo cosa fare quando non sono stati completati i lavori e quali sono i casi e i rischi nel passare al Bonus Ristrutturazioni.

Bonus Facciate e lavori non completati
Bonus Facciate e lavori non completati

Il Bonus Facciate

La scadenza imminente del Bonus Facciate 2022 apre scenari interessanti su cui occorre fare qualche riflessione. Già in passato abbiamo affrontato il tema dei lavori non ultimati con il Bonus Facciate. Ma era il 2021 e come sappiamo c’è poi stata una proroga.
L’aliquota al 90% per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 è scesa al 60% per le spese sostenute a partire dal 2022.
L’abbassamento al 60% è stato conseguenza della Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 Dicembre 2021).

Bonus Facciate: un semplice esempio numerico

Se per ristrutturare la facciata di un edificio si spendono 100.000 €, allora 60.000 € (il 60% dell’importo) sarà la cifra recuperabile grazie al Bonus Facciate 2022.
Volendo fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi, ogni anno per i 10 anni successivi, si potrà ottenere una detrazione IRPEF di 6.000 €.
In alternativa, si può ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione del credito. Consentono di recuperare immediatamente l’importo agevolato senza dover attendere 10 anni.

Le modalità di fruizione del Bonus Facciate

Una doverosa premessa ai fini della fruizione del Bonus Facciate è che i prospetti, oggetto di intervento, siano rivolti verso l’esterno, sulla pubblica via e non affaccino su cortili interni. Inoltre l’edificio, ai sensi del DM 1444/1968, deve essere in Zona A o in Zona B.

Vediamo ora le 3 modalità per beneficiare del Bonus Facciate:

  1. La detrazione diretta, in dichiarazione dei redditi;
  2. lo sconto in fattura, da parte dell’impresa esecutrice dei lavori;
  3. la cessione del credito ad istituti di credito o ad istituti finanziari.
Per usufruire del Bonus Facciate senza errori

Modalità 1: detrazione diretta

La modalità diretta o ordinaria per fruire del Bonus Facciate prevede che ogni anno, per 10 anni, all’atto della compilazione della la dichiarazione dei redditi (ad es. il Modello 730), debba recare la quota di detrazione spettante (1/10 dell’importo detraibile). In pratica il Bonus Facciate in questo caso si usa come un credito d’imposta che riduce le tasse da corrispondere.

Modalità 2: sconto in fattura

Il fornitore (l’impresa esecutrice) applica immediatamente uno sconto sull’importo dovuto.
L’agevolazione si recupera istantaneamente, senza dover quindi attendere 10 anni, semplicemente pagando meno l’importo lavori.
Lo sconto può essere uguale o minore rispetto alla detrazione d’imposta. L’impresa a sua volta recupererà quanto anticipato come credito d’imposta. Il fornitore ha anche la possibilità di cedere il credito a soggetti terzi come banche ed intermediari finanziari.

Modalità 3: cessione del credito

Questa opzione prevede che il credito d’imposta, maturato per l’esecuzione dei lavori, si ceda ad altri soggetti quali istituti di credito o finanziari. Così si ottiene istantaneamente l’importo agevolato, poiché viene anticipato da questi soggetti. Il bonus potrà essere ceduto non soltanto alle banche o alle finanziarie, ma anche ai fornitori di beni e servizi per la realizzazione degli interventi edili. Inoltre, potrà essere ceduto anche ad altri soggetti tra cui enti, società e professionisti.

In questo video Annachiara Castagna spiega le caratteristiche del Bonus Facciate 2022

Visto di Conformità ed Asseverazione obbligatori

Prima il Decreto Antifrodi e poi la Legge di Bilancio 2022 hanno introdotto l’obbligo di presentare il Visto di Conformità e l’Asseverazione Tecnica di Congruità delle spese per cifre superiori a 10.000 €.
L’AdE ha in seguito chiarito che Visto ed Asseverazione sono comunque obbligatori – anche senza limiti di spesa – per i lavori previsti dal Bonus Facciate: quindi anche per importi inferiori a 10.000 €.

Ritardi nella comunicazione ed errori di compilazione: la Circolare AdE n.33/2022

Sul tema – molto dibattuto – della cessione del credito si è pronunciato anche il Fisco con la Circolare n. 33/2022. Ha chiarito come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione per fruire dello sconto in fattura o per la cessione del credito.
La prima data prevista per l’invio era il 15 Ottobre 2022. Successivamente si è deciso di consentire l’invio della comunicazione tardiva entro e non oltre il 30 Novembre 2022. Questo ritardo prevede comunque una sanzione dell’importo minimo previsto.
In caso di errori di compilazione, invece, la correzione è effettuabile direttamente via PEC o, qualora l’errore fosse sostanziale, si può trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il 5° giorno del mese successivo a quello di invio.

Bonus Facciate: la corsa a fine 2021 e le sue conseguenze

La Legge di Bilancio 2022, come abbiamo già visto, ha destabilizzato il comparto edilizio abbassando al 60% l’aliquota agevolata per il Bonus Facciate 2022.
Questo ha innescato una prevedibile rincorsa per ottenere il massimo del beneficio (90%) entro la scadenza del 31/12/2021. Molti contribuenti hanno quindi corrisposto la fattura anticipata al fornitore (per intero o per il 10% nel caso di sconto in fattura) entro le 24:00 del 31 Dicembre scorso.
In questo modo si sono assicurati il diritto alla detrazione del 90% secondo il principio di cassa anche se i lavori non erano neppure stati iniziati. A costoro sarebbe quindi bastato ultimare i lavori ad inizio 2022 e comunicare al Fisco entro il 16/03/2022 l’opzione relativa al 2021 (corredata dal Visto di Conformità sulle spese).

Cosa succede a chi ha saltato il 16 Marzo 2022?

Volendo fruire dello sconto in fattura, chi ha saltato la scadenza del 16 Marzo 2022, potrà cedere soltanto 9/10 dell’ammontare del bonus facciate. Questo perché la prima rata di 1/10 potrà essere recuperata dal beneficiario solo in dichiarazione dei redditi.

Per realizzare i tuoi lavori che fruiscono dei Bonus Fiscali senza errori

Cosa succede se vi sono dei lavori non completati con il Bonus Facciate?

L’ipotesi più nefasta è proprio quella dei lavori non completati mentre si usufruisce del Bonus Facciate. Questo perché il committente si vedrà recuperare da parte dell’AdE la detrazione fruita indebitamente, maggiorata degli interessi e delle sanzioni.
Con il rischio di coinvolgimento per “responsabilità solidale” del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura.
La modifica introdotta dal Decreto Aiuti-bis all’Art. 33 chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, in caso di operazioni di cessione di agevolazioni fruite indebitamente, si limita al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

Lavori iniziati nel 2021: la distinzione tra privati ed imprese

Per i privati si ha la certezza di recuperare il 90% dei costi sostenuti, per le spese effettivamente pagate entro fine 2021, anche per lavori che si concluderanno nel 2022. Cittadini, professionisti ed enti non commerciali, infatti, fruiscono del Bonus Facciate in base al principio di cassa.
Pertanto rileva la data in cui si effettua il bonifico di pagamento dei lavori e non la data di addebito della spesa.

Per le imprese vale invece il principio di competenza. Si potrà recuperare il 90% dei costi sostenuti per lavori eseguiti ed accettati dal cliente entro fine 2021. Questo avviene indipendentemente dalla data del pagamento degli stessi.

In entrambi i casi di cui sopra, per quanto successivo al 31/12/2021, vale la detrazione al 60% introdotta dalla Legge di Bilancio 2022.

Simulazione dell’intervento di riqualificazione energetica di sostituzione della parete con il comando “Intervento” di TERMOLOG Modulo Bonus Fiscali per ottenere ECOBONUS
Simulazione dell’intervento di riqualificazione energetica di sostituzione della parete con il comando “Intervento” di TERMOLOG Modulo Bonus Fiscali per ottenere ECOBONUS

Bonus Facciate e lavori non completati: le scadenze di fine 2022

Il Bonus Facciate 2022, come abbiamo già detto fin dalle note introduttive, rimarrà attivo e fruibile fino al 31 Dicembre 2022. Dopo questa data la misura scomparirà completamente dalle agevolazioni fiscali per l’edilizia.
Ad oggi possiamo anche affermare, con una buona dose di sicurezza, che la misura non subirà proroghe.
Per tutte le spese che verranno effettuate dal prossimo 1 Gennaio 2023 in poi si potrà fruire delle detrazioni fiscali ordinarie.

Le detrazioni fiscali ordinarie per i lavori non completati con il Bonus Facciate

Dal 2023 si potrà ricorrere al Bonus Ristrutturazioni del 50% che rimarrà in vigore fino al 31 Dicembre 2024.
Ma resterà utilizzabile anche l’Ecobonus per lavori alle facciate che incidono però anche sull’isolamento termico.

Un caso critico abbastanza comune di lavori non completati con Bonus Facciate

Qual è il caso più critico in cui potremmo trovarci? Quando il Bonus Facciate dovesse arrivare alla sua naturale conclusione a fine 2022 senza aver ultimato i lavori ed il condominio, oggetto di rifacimento delle facciate, sia costituito da unità ad uso residenziale sia ad uso non residenziale (uffici).

Il soggetto non residenziale che prevedeva, prima della scadenza dei termini temporali, un determinato vantaggio fiscale, non avrà quindi più diritto ad alcuna detrazione nella misura in cui non siano stati già eseguiti/pagati i lavori entro il 31 Dicembre 2022. Infatti le spese del 2023 diventeranno detraibili al 50% solo come Bonus Ristrutturazioni, agevolazione che non si rivolge alle unità non residenziali.

Vi è infine un altro caso da evidenziare. Quello dell’unità ad uso residenziale la cui proprietà è un soggetto IRES. In tal caso se a eseguire e pagare i lavori è il soggetto IRES questi non beneficerà del Bonus Ristrutturazioni 50%. Supponiamo invece che a eseguire i lavori sia il locatario, un soggetto IRPEF vale a dire colui che ne ha il reale diritto di godimento. In questo caso avrà diritto al Bonus ristrutturazioni 50%

L’eventuale passaggio al Bonus Ristrutturazioni del 2023 non è quindi un’opzione percorribile da tutti. Questa situazione andrà ad inficiare gran parte dei contratti stipulati ancora in situazioni (ed agevolazioni fiscali) precedenti. Infatti Il Bonus Ristrutturazioni è ammesso per tutti gli interventi di ristrutturazione sulle U.I. residenziali, ossia tutte le categorie catastali che vanno dalla A1 alla A11, esclusa la A10. Sono pertanto esclusi dal bonus tutti gli immobili a destinazione uffici, negozi, laboratori, industrie, etc.

Per scoprire quali immobili possono usufruire del Bonus Ristrutturazione

Bonus Facciate e lavori non completati: cosa possono fare gli uffici per non perdere il vantaggio fiscale?

Le unità immobiliari non residenziali (uffici) dovranno innanzitutto formalizzare il saldo per i lavori entro fine 2022. Il credito dovrà essere ceduto entro e non oltre il 16 Marzo 2023 o comunque la finalizzazione dello sconto in fattura attraverso il Visto di Conformità dovrà avvenire sempre entro tale data.
Attenzione però: l’esecuzione dei lavori rimane sempre legata al fatto che l’Asseverazione tecnica non può esserci se i lavori non sono eseguiti!

Per chi volesse approfondire ulteriormente l’argomento del Bonus Facciate, consiglio vivamente di consultare la Guida Bonus Facciate – Settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Ingegnere Edile/Architetto, laureatomi presso l’Università degli Studi di Pavia.
Svolgo l’attività di libero professionista, sono CTU presso il foro Alessandrino e mi dedico alle tematiche energetiche, all’impiantistica, alle fonti rinnovabili ed alla sostenibilità in edilizia.
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