Guida ai bonus fiscali per gli interventi strutturali

bonus fiscali sono una concreta opportunità per l’edilizia purché li si conosca e si sappia come e quando richiederli. Il bonus è una detrazione fiscale sulla tassazione IRPEF o IRES che si matura a seguito di interventi sul patrimonio edilizio esistente dall’anno successivo al pagamento effettuato. 

Come usare gli incentivi di ristrutturazione, Sismabonus e Decreto Crescita 2019


In estrema sintesi possiamo classificare i bonus fiscali per gli interventi strutturali in tre tipologie. La prima prevede bonus legati alla ristrutturazione edilizia in genere, senza alcuna specifica di miglioramento delle performance strutturali apportate all’edificio. La seconda, il Sismabonus, riguarda i bonus che si ottengono se, grazie alla ristrutturazione, si migliora la sicurezza antisismica dell’edificio.
A queste due tipologie principali si aggiunge una variante della seconda che modifica i termini di applicazione del bonus e riguarda quegli interventi che migliorano sia gli aspetti strutturali che energetici con riferimento ai soli condomini.

Sintesi dei bonus fiscali per interventi strutturali

In questo focus ricostruiamo una mappa dei bonus fiscali disponibili per gli interventi strutturali di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e una guida alla loro applicazione leggendo il “Decreto Crescita” pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° Maggio 2019.

Il bonus nella ristrutturazione edilizia

È possibile detrarre dall’IRPEF (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Le detrazioni corrispondono al 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) fino al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; le somme saranno pagate a partire dal 1° gennaio 2020.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Quali sono gli interventi per i quali si può accedere alle detrazioni fiscali? Per la definizione degli interventi si fa riferimento al DPR 380:

  • manutenzione ordinaria, solo per gli interventi sulle parti comuni dei condomini: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage;
  • manutenzione straordinaria:
    installazione di ascensori e scale di sicurezza, realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, rifacimento di scale e rampe, interventi finalizzati al risparmio energetico, recinzione dell’area privata, costruzione di scale interne.
  • restauro e risanamento conservativo:
    interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
  • ristrutturazione edilizia:
    demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente, modifica della facciata, realizzazione di una mansarda o di un balcone, trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, apertura di nuove porte e finestre, costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi in territori in cui è dichiarato lo stato di emergenza;
  • adozione di misure antisismiche;

Tra gli interventi per i quali è possibile accedere alle detrazioni fiscali ve ne sono alcuni che non riguardano in genere le parti strutturali ma che riportiamo per completezza:

  • eliminare le barriere architettoniche o favorire la mobilità a persone con disabilità gravi;
  • prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, porte blindate o rinforzate, apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;
  • cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico
  • conseguimento di risparmi energetici
  • adozione di misure antisismiche
  • bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Sismabonus

Dal 1° gennaio 2017 sono state introdotte regole specifiche per usufruire della detrazione delle spese sostenute per gli interventi antisismici le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dalla stessa data. L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi IRPEF sia dai soggetti passivi IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).

Zone sismiche per l’applicazione del Sismabonus

Per le spese di miglioramento della sicurezza antisismica degli edifici spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:

  • quando l’intervento di ristrutturazione riduce il rischio sismico di una classe la detrazione è pari 70% delle spese sostenute;
  • quando la ristrutturazione riduce di almeno due classi il rischio sismico la detrazione è pari all’80% delle spese sostenute.

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017 ha stabilito le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. In particolare, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.

Per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni ancora più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico.
In particolare, le detrazioni spettano nelle seguenti misure:

  • 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
  • 85% delle spese sostenute, quando si passa ad almeno due classi di rischio inferiori.

La detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Sintesi delle agevolazioni per il Sismabonus

È bene ricordare che l’applicazione di queste regole in termini di agevolazione fiscale si intrecciano nell’ambito professionale con le regole e le normative in ambito urbanistico e tecnico. È utile approfondire con un esempio e un caso applicativo questa sovrapposizione di regole.

Le agevolazioni del Sismabonus sono applicabili anche per l’acquisto di case antisismiche. Le condizioni di applicabilità sono:

  • immobili demoliti e ricostruiti
  • immobili che si trovano nei Comuni situati nelle zone classificate a “rischio sismico 1”.

Chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al:

  • 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore,
  • 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad almeno due classi di rischio inferiore.

La detrazione deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo e la spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione.

Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

Sismabonus e interventi locali

Tra gli interventi che danno diritto ad agevolazioni fiscali vi sono anche quelli che riguardano piccole modifiche all’edificio. Si tratta di interventi di ristrutturazioni molto diffusi anche grazie al fatto che l’importo delle spese che il committente deve sostenere è più contenuto. Citiamo a titolo di esempio l’apertura o allargamento di finestre e porte o di realizzazione di fori nei solai.

Anche in questi casi quindi si può accedere in funzione del risultato raggiunto ai seguenti incentivi;

  • 50% in caso di ristrutturazione edilizia per edifici situati in zona 4 o per quelli situati in zona 1, 2, 3 se l’intervento migliorativo non prevede un riduzione della classe di rischio sismico;
  • quando l’intervento di ristrutturazione riduce il rischio sismico di una classe la detrazione è pari 70% delle spese sostenute e del 75% se l’intervento riguarda le parti comuni di un condominio.
  • quando la ristrutturazione riduce di almeno due classi il rischio sismico la detrazione è pari all’80% delle spese sostenute e del 85% se l’intervento riguarda le parti comuni di un condominio.

Per questi semplici interventi esistono regole specifiche anche in normativa urbanistica e tecnica e vale la pena approfondire il tema degli interventi locali per cogliere le opportunità messe in campo dalla agevolazioni fiscali.

Sismabonus ed Ecobonus per i condomini

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali situati in zone sismiche 1, 2 e 3 e finalizzati congiuntamente:

  • alla riduzione del rischio sismico
  • alla riqualificazione energetica.

In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari:

  • all’80% se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • all’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali precedentemente indicate (75% o 85% su un ammontare non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (pari al 70% o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).

Sintesi dei bonus fiscali per interventi strutturali

La cessione del credito

Dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75% o dell’85%, tutti i beneficiari possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti privati”.
Non è possibile invece cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta. Hanno la stessa facoltà i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

La cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. La cessione deve riguardare l’intera detrazione in quanto il condomino non può cedere rate residue di detrazione.

Se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, il condomino deve comunicare all’amministratore l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo.

L’amministratore del condominio effettua le seguenti operazioni:

  • comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso che spetta sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace;
  • consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia.

Le novità del Decreto Crescita 2019

Il Decreto Legislativo n. 32 del 18 Aprile 2019 chiamato anche “Decreto Crescita” introduce tra le altre novità per l’edilizia anche due aspetti che riguardano i bonus fiscali.
Nello specifico:

  • è possibile usufruire del Sismabonus anche per l’acquisto di immobili situati in zone sismiche 2 e 3, oltre che in zona 1,
  • è possibile accedere ad uno sconto sull’importo lavori in alternativa alla cessione del credito.

La prima novità estende ai comuni in zona sismica 2 e 3 le detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
La detrazione è calcolata come il 75% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o l’85% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro. È possibile in alternativa cedere il credito maturato dall’acquisto.

La seconda novità riguarda gli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza delle strutture e la possibilità di accedere direttamente ad uno sconto sull’importo dei lavori pari alla detrazione fiscali maturabile. Questa misura permette di non dover disporre di una piena liquidità per poter eseguire i lavori e ha come intento una maggior applicazione degli stessi strumenti di agevolazione fiscale. Lo sconto sull’importo dei lavori è effettuato dal fornitore della prestazione di intervento al quale verrà corrisposta la somma scontata all’importo lavori sotto forma di credito d’imposta. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.

TRAVILOG è il software BIM per il calcolo strutturale e il progetto antisismico degli edifici pienamente conforme alla normativa di riferimento in materia di ristrutturazioni edilizie e consente di cogliere tutti gli incentivi fiscali disponibili per interventi locali, ristrutturazione di singole unità e di condomini, calcolando la classe di rischio sismico prima e dopo l’intervento.


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Ingegnere civile dedicato al calcolo strutturale, svolge l’attività di analista strutturale per lo sviluppo di codici di calcolo strutturali.
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