Superbonus e Vincoli

Superbonus e Vincoli: un rapporto controverso. Gli edifici vincolati hanno sempre rappresentato una criticità, per via della condivisibile necessità di preservarne le caratteristiche di pregio. Alcune sentenze dei TAR, riguardanti l’installazione di pannelli FV in zona vincolata, aprono però nuovi scenari per il Superbonus.

Superbonus e Vincoli

Superbonus e Vincoli: c’era una volta il D.Lgs 42/04.

Prima di raccontarvi delle interessanti sentenze dei TAR del Veneto e della Lombardia, mi preme partire da qualche anno fa. Voglio subito richiamare l’Art. 30 del cosiddetto “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, conosciuto anche come Decreto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004.

Proprio nell’Articolo 30, il Legislatore stabiliva quanto segue. “Tutti gli immobili assoggettati alla dichiarazione di notevole interesse dalla Soprintendenza potessero sfruttare la detrazione IRPEF del 19% per eseguire interventi manutenzione, restauro o protezione“.

La ragione di questa agevolazione era chiara già all’epoca. I proprietari o detentori dell’edificio pregiato oggetto di vincolo, dovendosi sobbarcare obbligatoriamente notevoli spese per la sua conservazione, per il restauro o per la semplice protezione, necessitavano di misure agevolanti.

Quali pratiche produrre per ristrutturare un edificio vincolato con i bonus?

Superbonus e Vincoli: il Bonus Immobili Vincolati.

Esistono agevolazioni per gli immobili vincolati? Per rispondere dobbiamo riferirci al D.P.R. 917/1986, detto anche “TUIR” (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), e in particolare all’Articolo 15, Comma 1, Lettera g).
Con la sua pubblicazione il Legislatore concedette ai proprietari che possiedono o detengono beni mobili o immobili vincolati, di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi, e ne sostengono pertanto le spese di manutenzione, protezione o restauro, di potersi avvalere:

  • della detrazione fiscale del 19% delle spese sostenute se soggetti o enti non commerciali,;
  • della deduzione dall’imponibile, se soggetti o enti commerciali.

Come si può usufruire di questa agevolazione? Occorre presentare una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio al MiBACT, entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

La documentazione necessaria per fruire del Bonus Immobili Vincolati.

Alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, bisogna sempre allegare la copia di un documento d’identità.

Essa inoltre deve obbligatoriamente indicare:

  • dati identificativi dell’immobile;
  • gli estremi identificativi dello stesso;
  • ” ” ” ” ” “ del decreto di tutela;
  • ” ” ” ” ” “ delle autorizzazioni ai lavori rilasciate dalla Soprintendenza territorialmente competente (il cosiddetto nullaosta).

L’autocertificazione, resa tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sostituisce inoltre:

  • copia delle fatture delle ditte esecutrici, su cui vanno indicati i lavori eseguiti, il tipo e la quantità di materiali impiegati ed il monte ore di lavoro svolto;
  • estremi dei titoli autorizzativi richiesti al Comune (CILA, SCIA, PdC, etc.);
  • il computo metrico a consuntivo;
  • tutte gli elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni, rendering 3D, etc.);
  • la documentazione fotografica delle 3 fasi dei lavori (prima, durante, fine).

La cumulabilità con il Bonus Casa.

Nella Circolare n. 3/E/2016 dell’AdE, è anche indicato che la detrazione per il Bonus Immobili sia cumulabile con il cosiddetto Bonus Casa. Qualora il Bonus Casa fosse però sommato al Bonus Immobili Vincolati, quest’ultimo si ridurrà del 50% (passando pertanto dal 19% al 9,5%).
Supponiamo di dover magari spendere più del limite massimo detraibile tramite il Bonus Casa (96.000 €/unità). In tal caso, la cifra eccedente si potrà comunque detrarla al 19% ai sensi del Bonus Immobili Vincolati.

Va infine ricordato che è possibile detrarre col Bonus Casa anche tutte le spese di restauro di affreschi, pavimentistemmi e quanto stabilmente connesso all’immobile. Questo poiché, agendo su manufatti vincolati, l’intervento viene considerato superiore alla manutenzione straordinaria.

La non cumulabilità con l’Ecobonus.

Nella Circolare n. 7/E/2018 dell’AdE, il Fisco dichiara che “la detrazione del 19%, prevista per la manutenzione dei beni vincolati non è cumulabile con quella spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico” (cd. Ecobonus).

Superbonus e Vincoli: Superbonus 110 senza interventi trainanti.

I requisiti stringenti del Decreto Rilancio (DL 19 Maggio 2020 n. 34) per fruire del Superbonus 110 hanno praticamente escluso gli edifici vincolati dei centri storici. Il Legislatore però, con la Legge 17 Luglio 2020 n. 77,  ha varato misure agevolanti specifiche, al fine di includerli comunque nel 110%. 

Innanzitutto gli interventi di efficientamento energetico all’Articolo 14 del DL 63/2013 danno comunque accesso al Superbonus, a prescindere dai cosiddetti “interventi trainanti” (coibentazione involucro e sostituzione dell’impianto).

Questo però nel caso in cui l’edificio oggetto di intervento fosse sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal D.Lgs. 42/2004. Oppure qualora gli interventi trainanti fossero eventualmente vietati dai regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali.
La misura di cui sopra, è confermata anche nell’Articolo 2, Comma 5 del Decreto Attuativo “Efficienza Energetica” del MiSE prot. 159844 del 06/08/2020.

Quindi, come fruire del Superbonus 110% se il D.Lgs 42/04 o i regolamenti locali vietano l’intervento trainante sull’immobile? In sintesi si potrebbe semplicemente:

  • sostituire l’impianto di riscaldamento con sistemi a condensazioneimpianti ibridi, pompa di calore o micro-generatori;
  • installare dispositivi multimediali per il controllo da remoto;
  • posare l’isolamento termico (cappotto esterno o interno, come da Circolare 30/E di Ade) anche su superfici disperdenti inferiori al 25% delle superfici totali;
  • installare il solare termico in falda;
  • sostituire gli infissi, comprese le finestre e/o il portone blindato;
  • e infine applicare schermature solari;

Permane ovviamente l’obbligo del salto di 2 classi energetiche, da attestare tramite l’APE convenzionale. Restano inoltre esclusi gli immobili delle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

La cumulabilità del Superbonus con il Bonus Immobili Vincolati.

Veniamo ora alle spese sostenute per intervenire su immobili vincolati. Nei limiti di spesa ammessi al Superbonus, è possibile fruire sia della detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi antisismici, sia di quella del 19% di cui all’Art. 15, C. 1, Lett. g), del TUIR sulla spesa ridotta alla metà, esattamente come avviene per il cumulo con il Bonus Casa.
Oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus 110, invece, la detrazione del 19%, si calcola sull’intero importo eccedente.

Quando si avvia una procedura con parere paesaggistico?

L’Articolo 146 del già menzionato “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” illustra il procedimento per ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica necessaria ad effettuare interventi edilizi-urbanistici nelle aree sottoposte a tutela e vincolo paesistico.
Grazie a questi disposti, si mette l’Amministrazione Comunale territorialmente competente nelle condizioni di poter svolgere un’utile attività preventiva, di controllo e verifica degli interventi che potrebbero comportare impatti negativi sul territorio di pregio paesaggistico.

La procedura prevede che si agisca per fasi:

  • Occorre presentare un’istanza, corredata dal progetto degli interventi previsti e dalla relativa documentazione tecnica;
  • Bisogna quindi verificare la compatibilità tra l’intervento di progetto e l’interesse paesaggistico tutelato

La relazione paesaggistica: la checklist della documentazione.

La verifica della compatibilità tra il progetto e la tutela paesaggistica, si effettua ai sensi e per gli effetti del DPCM 12 Dicembre 2005, tramite la cosiddetta relazione paesaggistica che deve contenere i seguenti documenti:

  • le finalità;
  • i criteri per la redazione della relazione;
  • i contenuti della relazione;
  • i documenti relativi a tipologie di interventi od opere di grande impatto territoriale.

Chiaramente andrà allegata anche tutta la documentazione tecnico/progettuale (gli elaborati allo stato attuale e quelli di progetto) anche la relazione contenente gli elementi di valutazione della compatibilità tra le opere previste e l’assetto urbanistico/territoriale preesistente.
Va ricordato infine che l’autorizzazione non va assolutamente distinta dal titolo edilizio, dato che è un presupposto strumentale al rilascio ed alla validità.

La relazione paesaggistica semplificata.

Avrei potuto scrivere un articolo solamente sulla procedura, sui suoi tempi, sulle competenze dei vari enti e su tutti i casi possibili. Ma non è questo l’argomento del nostro articolo. Mi limiterò pertanto a dirvi che con il DPR 31/2017 si è introdotta un’autorizzazione semplificata che introduce una procedura rapida, rispetto al complesso iter vigente dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria.

Di questo Decreto analizziamo l’Allegato B intitolato “Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata“. Ai 42 interventi elencati nell’allegato è consentito di potersi avvalere del procedimento di autorizzazione rapido. Questo procedimento è concepito chiaramente per semplificare le procedure e standardizzare la documentazione dell’istanza.

Nella medesima procedura semplificata ricadono anche le istanze di rinnovo scadute da meno di un anno e prive di variazioni progettuali rispetto all’istanza primigenia.

La relazione paesaggistica semplificata: la procedura.

Affrontiamo ora la procedura per la relazione paesaggistica semplificata. Il documento da presentare per il rilascio dell’autorizzazione semplificata è l’Allegato C al DPR 31/2017 in cui devono essere descritti gli interventi ed allegata la relazione paesaggistica, come prevista dall’Allegato D.
Essa deve necessariamente essere redatta da un Tecnico (Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito), abilitato ad esercitare la libera professione ed iscritto ad un Ordine/Collegio professionale.

Tutta la documentazione sopra menzionata deve essere poi presentata al SUE ovvero all’ufficio comunale competente per le attività edilizie o al SUAP, qualora gli interventi si riferissero al DPR 160/2010.
Quindi l’Amministrazione decide se vada convocata eventualmente una conferenza di servizi per valutare la conformità degli interventi rispetto agli interessi paesaggistici.

Poi viene richiesto il parere – obbligatorio ma non vincolante – del Soprintendente, che è soggetto al silenzio-assenso trasversale ex Art. 17 bis, L. 241/1990. Una volta decorso il termine, l’Amministrazione può comunque procedere in ogni caso.

Cosa fare in caso di valutazione negativa?

Qualora l’Amministrazione esprimesse una valutazione negativa sull’istanza presentata, il provvedimento di diniego andrà motivato con:

  • a) l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare le ragioni ostativi all’accoglimento tramite una precisa indicazione delle ulteriori attività eventualmente necessarie per l’emissione del provvedimento favorevole;
  • b) l’obbligo per la Soprintendenza di valutare la documentazione e di attivarsi per un eventuale confronto procedimentale con l’istante per evidenziargli i motivi che ostano all’accoglimento della domanda e della proposta dell’amministrazione procedente.

Impianti fotovoltaici in aree vincolate: cosa fare.

Come deve procedere chi vuole installare un impianto fotovoltaico sulla copertura di un immobile rientrante nelle aree vincolate?

L’interessato dovrà chiedere un’autorizzazione paesaggistica al Comune e/o alla Regione. Sulla domanda, come già detto, si dovrà esprimere la Soprintendenza territorialmente competente.
Spesso purtroppo le Soprintendenze rilasciano parere negativo e l’Amministrazione Comunale si conforma, talvolta acriticamente, ad esso.
Questa prassi può essere però illegittima ed il provvedimento di diniego può essere impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, per chiederne l’annullamento.

Ci sono due interessanti sentenze del TAR Lombardia e del TAR Veneto che dimostrano che il diniego dell’autorizzazione può essere annullato:

Sulla stregua delle sentenze di cui sopra, è molto utile rilevare che la presenza dei pannelli fotovoltaici non costituisca in tutti i casi un degrado per l’ambiente circostante.

Superbonus e Vincoli, un caso particolare: Superbonus con FV in area sottoposta a tutela e vincolo paesaggistico.

Una domanda che molti colleghi Tecnici ci pongono, in esito alla posa di impianti fotovoltaici in aree soggette a tutela e vincolo è la seguente

Posso presentare la mia pratica di Superbonus senza possedere ancora il parere paesaggistico ed integrarlo successivamente?

Certamente! Posso, infatti, presentare la CILAS senza il progetto del fotovoltaico ed integrare l’impianto FV successivamente, dopo aver ottenuto l’idonea autorizzazione paesaggistica.

Quali pratiche produrre per ristrutturare un edificio vincolato con i bonus?

Approfondimenti:
Segnalo un utile prontuario per la valutazione del FV inserito in contesti architettonici e nel paesaggio, emesso dalla Direzione Regionale Veneta del MiBACT.

Ingegnere Edile/Architetto, laureatomi presso l’Università degli Studi di Pavia.
Svolgo l’attività di libero professionista, sono CTU presso il foro Alessandrino e mi dedico alle tematiche energetiche, all’impiantistica, alle fonti rinnovabili ed alla sostenibilità in edilizia.
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