Superbonus e Legge di Bilancio: domande e risposte

Tutte le risposte su tetti spesa interventi e beneficiari di Ecobonus 110 e Sismabonus

Indice dei contenuti mostra

Sul tema Superbonus e Legge di Bilancio molte sono le novità introdotte, dagli interventi ammessi, ai tetti di spesa e ai beneficiari. Di seguito rispondiamo alle domande più frequenti dei professionisti, alle prese ogni giorno con l’applicazione pratica del Superbonus. Proponiamo inoltre dei casi di riqualificazione energetica e sismica risolti con TERMOLOG e TRAVILOG, i software per il Superbonus e la Legge di Bilancio.

Tetti di spesa, interventi ammessi e beneficiari per il Superbonus e Legge di Bilancio

Le novità per il Superbonus nella Legge di Bilancio sono note. In primo luogo ha prorogato gli incentivi al 2022, include anche l’isolamento di coperture nei sottotetti non riscaldati e l’eliminazione di barriere architettoniche; inoltre cambia i tetti di spesa per le colonnine di ricarica e infine ammette gli edifici condominiali posseduti da unico proprietario. Per approfondire leggi tutte le novità della su Superbonus e Legge di Bilancio 2021.

Abbiamo quindi voluto raccogliere le numerose domande che migliaia di professionisti ci rivolgono ogni giorno durante i nostri corsi online. Le risposte che offriamo sono il frutto di uno studio attento della norma e della sua applicazione a casi pratici.

In aggiunta alle risposte può trovare utili consigli ed esempi per progettare interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione antisismica con i software per il Superbonus TERMOLOG e TRAVILOG.

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Superbonus e Legge di Bilancio: casi di ammissibilità

 FAQ 1 – Andrea, 22/09/2020

In un condominio di 7 unità voglio proporre il cappotto su tutto l’edificio. Al piano terra vi è un negozio e al quarto piano un inquilino che utilizza l’appartamento come seconda casa. Posso accedere al Superbonus 110%?

Per rispondere consideriamo innanzi tutto due punti chiave:

  • Il tema delle seconde case è scomparso dalla Conversione in Legge del Decreto Rilancio, avvenuta il 17 luglio 2020. Ora una stessa persona fisica può richiedere la detrazione al 110% per un massimo di due unità immobiliari. Il vincolo sulla prima o seconda casa non sussiste più.
  • La circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate non ammette alla detrazione del 110% delle spese sostenute i condomini non residenziali. O meglio, nei condomini non residenziali ad accedere alla detrazione sono solo le unità residenziali e solamente per lavori eseguiti sulle parti comuni.

Il modo in cui è posta la domanda ci fa pensare che il negozio al piano terra sia l’unica unità non residenziale presente. Questo significa che possiamo considerare il condominio come edificio residenziale. Il cappotto termico prospettato da Andrea è un intervento trainante eseguito sulle parti comuni dell’edificio. Di conseguenza il caso presentato può accedere al Superbonus 110%. È necessario però ottenere il miglioramento di due classi energetiche tra la situazione ANTE e POST intervento.

Cosa si intende per condominio non residenziale? La circolare 24/E dell’AdE definisce non residenziale un condominio nel quale la superficie delle unità residenziali è inferiore al 50% della superficie totale.

In TERMOLOG l’informazione della destinazione d’uso prevalente del condominio è da indicare nel menù Relazione; ad ogni zona termica si associa invece la reale destinazione del volume climatizzato.

Superbonus e Legge di Bilancio: il modello energetico con TERMOLOG di un condominio con unità residenziali e non residenziali
Modello Energetico con TERMOLOG di un condominio con unità residenziali e non residenziali

FAQ 2 – Leonardo, 10/02/2021

Superbonus e Legge di Bilancio. Ho un sottotetto usato come soffitta non abitabile e non riscaldata: l’intervento sulla copertura rientra negli interventi detraibili?

Affrontiamo ora una delle novità più salienti sul tema Superbonus e Legge di Bilancio. Infatti fino al 31 dicembre 2020 avremmo risposto con certezza NO. La Legge di Bilancio invece ha inaspettatamente incluso i tetti di sottotetti non riscaldati all’interno degli interventi ammissibili al Superbonus 110%. Al comma 1a dell’Art 119 è stata aggiunta questa frase:  “Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”  

L’intervento di coibentazione della copertura è un intervento aggiuntivo ai lavori di isolamento termico sulle superfici opache. Le spese sostenute per l’isolamento del tetto possono essere ammesse alla detrazione del 110%. 

In conclusione la risposta alla domanda di Leonardo è Sì. Continuano a rimanere escluse invece le altre strutture disperdenti appartenenti a zone non climatizzate. Ci riferiamo alle pareti dei vani scala, delle cantine e degli ambienti interrati. Per questi si possono sfruttare il Bonus Facciate o la detrazione del 50% delle spese.  

Cos’è la superficie disperdente? È la somma delle superfici opache e trasparenti che disperdono verso esterno, vale a dire zone non climatizzate o terreno.

TERMOLOG determina automaticamente la possibilità di accedere al Superbonus 110%. Inoltre calcola l’incidenza dell’intervento di isolamento termico sulla superficie disperdente dell’edificio.

Superbonus e Legge di Bilancio: il modello energetico con TERMOLOG con in evidenza gli ambienti climatizzati che accedono al 110%
Modello energetico con TERMOLOG con in evidenza gli ambienti climatizzati che accedono al Superbonus

FAQ 3 – Marco, 10/01/2021

Ho un condominio di 5 unità e le 2 al piano terra sono funzionalmente indipendenti con accesso dal vialetto comune. Alla luce delle novità in Legge di Bilancio, è possibile trattare il Superbonus solo sulle tre unità che rimangono in condominio?

Innanzi tutto per rispondere citiamo tre fonti:

  • La prima fonte è il Decreto Requisiti Ecobonus che definisce l’unità immobiliare funzionalmente indipendente. È l’unità termoautonoma, con forniture di gas, acqua ed energia elettrica proprie e separate dalle altre, con accesso dall’esterno.
  • La seconda fonte è la Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate. La circolare annovera nella definizione le unità che rispettano le caratteristiche di autonomia funzionale e accesso dall’esterno. Questo è valido indipendentemente dal fatto che l’unità sia parte di un condominio o possegga parti comuni con altre unità, come il tetto del condominio.
  • La terza è la Legge di Bilancio 178/2020. La legge definisce propriamente le unità funzionalmente autonome come quelle unità con almeno tre impianti indipendenti tra: impianto di climatizzazione, approvvigionamento idrico, impianto del gas metano e dell’energia elettrica.

Riteniamo valida per queste unità l’indipendenza funzionale introdotta dalla Legge di Bilancio. Nel caso presentato da Marco, quindi, ci troviamo di fronte a 3 edifici diversi che possono essere considerati autonomamente. Le due unità funzionalmente autonome costituiscono 2 edifici. Il codominio restante, costituito dalle 3 unità immobiliari, ne forma un terzo che può partecipare al Superbonus indipendentemente dalle altre.

Per accedere al Superbonus il primo passo è capire come modellare l’edificio. Nel caso si tratti di un condominio, anche costituito da termoautonomi, la pratica – e quindi il modello energetico – sono riferiti all’interezza del condominio.

Se invece si tratta di un edificio unifamiliare o di una unità indipendente il modello sarà relativo alla singola unità da calcolare.

Superbonus e Legge di Bilancio: il modello energetico con TERMOLOG in cui la superficie della zona non climatizzata è evidenziata in verde
Modello energetico con TERMOLOG in cui la superficie della zona non climatizzata è evidenziata in verde

FAQ 4 – Cristina, 24/09/2020

Nell’involucro anziché fare l’isolamento con il cappotto si può realizzare un intonaco termico? In alcuni casi il cappotto è mal tollerato dal cliente che deve eseguire anche la modifica dei davanzali dei serramenti.

Non vogliamo qui addentrarci sulle prestazioni dell’intonaco termico, tuttavia è bene ricordare cosa richiede il comma 1a della Legge 77/2020. L’isolante termico utilizzato per un intervento di isolamento trainante deve rispettare i requisiti CAM. Nel testo di Legge si fa riferimento proprio all’isolante utilizzato. Se applichiamo un intonaco termico con il primo intervento trainante, bisogna assicurarsi che questo prodotto possegga i requisiti CAM in merito alla quantità di materia riciclata . Se il materiale non possiede la certificazione CAM l’intervento è annoverabile tra gli interventi trainati. Di conseguenza bisogna scegliere uno dei commi 1b e 1c per accedere a Superbonus.

Tutti i materiali con cui eseguiamo il calcolo della trasmittanza termica sono caratterizzati da una conduttività misurata e da una conduttività utile di calcolo. A differenziare le due è un coefficiente di maggiorazione chiamato m dalla norma UNI 10351, che aumenta percentualmente il valore della lambda utile rispetto alla lambda calcolata in laboratorio per considerare difetti di posa o eventuali porosità nel materiale.

In TERMOLOG possiamo specificare questo fattore all’interno dell’archivio materiali insieme alle percentuali di materia riciclata utilizzate per la produzione. Inoltre possiamo allegare la certificazione CAM del Prodotto da conservare per l’accesso al Superbonus.

FAQ 5 – Stefano, 03/09/2020

Posso considerare il ponteggio tra le spese annoverabili nel Superbonus?

A chiarire quali sono le spese ammesse per il Superbonus è ancora una volta la Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate, al punto 5.

  • Spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni.
  • Spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione ed altre spese professionali connesse. Citiamo ad esempio l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione, ispezione e prospezione.
  • Costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi. Includono le spese relative a: installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, imposta di bollo, tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Il ponteggio quindi rientra pienamente nelle spese detraibili al 110%.

Per ogni tipologia di intervento progettata con TERMOLOG è possibile introdurre un costo specifico in funzione della dimensione dell’intervento e un costo fisso che viene sommato per determinare l’importo totale dei lavori. Per ciascuna categoria TERMOLOG confronta il costo dell’intervento con la spesa massima ammissibile e determina l’importo totale della detrazione Superbonus 110%.

Tavola delle detrazioni di TERMOLOG. Per l'edificio è ammessa la detrazione Superbonus su un massimale di 33.000 €
Tavola delle detrazioni di TERMOLOG. Per l’edificio è ammessa la detrazione Superbonus su un massimale di 33.000 €

Superbonus: interventi trainanti e trainati

FAQ 6 – Paola, 27/08/2020

È possibile effettuare oltre al cappotto anche due interventi trainati? Ad esempio caldaia autonoma in condominio e schermature mobili?

Ricordiamo che non ci sono limiti al numero di interventi trainati. Infatti per il Superbonus è necessario eseguire almeno un intervento TRAINANTE. Nulla ci vieta di utilizzare due interventi della categoria Ecobonus come interventi secondari da annoverare nella detrazione 110%.
In questo caso è chiaro che la sostituzione di una caldaia autonoma in condominio non sia un intervento trainante. È corretto infatti posizionarla tra i lavori secondari, come avviene per l’installazione delle schermature mobili. Ciò significa che l’unico intervento trainante possibile per questo caso è l’isolamento termico delle strutture opache, riportato al comma 1a della Legge 77/2020.

La valutazione di un condominio viene fatta considerando sempre l’edificio nella sua interezza. Che si tratti di centralizzato o di termoautonomo, il calcolo della classe in situazione ante intervento e del potenziale miglioramento di 2 classi energetiche viene fatto sempre per l’intero edificio.

In TERMOLOG quindi si modella esattamente il condominio così com’è, centralizzato o termoautonomo. È il software a calcolare correttamente un’unica classe per tutte le unità in situazione ANTE operam ed un’unica classe in situazione POST operam.

FAQ 7 – Katia, 27/08/2020

In un condominio di 10 unità ho proposto un cappotto termico e ho ottenuto un miglioramento di una sola classe energetica. Se aggiungo i serramenti a 3 delle 10 unità esistenti riesco però a migliorare di due classi. Posso accedere a Superbonus con l’insieme di questi interventi?

Per rispondere leggiamo il comma 3 dell’Art 119 della Legge 77/2020. Il miglioramento di due classi energetiche si valuta considerando la totalità degli interventi eseguiti nell’edificio, trainanti e trainati insieme. Il dubbio di Katia nasce dal fatto che solamente tre delle dieci unità immobiliari possono permettersi il cambio dei serramenti.

La sostituzione dei serramenti fa parte della medesima valutazione, di una unica relazione tecnica? Allora si può accedere al Superbonus anche se la sostituzione non riguarda l’intero edificio. Questa è una differenza importante rispetto alla detrazione 65% sui serramenti. Nella detrazione del 65% l’intervento doveva riguardare tutti i serramenti di tutte le unità del condominio. Nel Superbonus rientrano anche interventi parziali. Ricordiamo infine che la sostituzione dei serramenti può essere portata in detrazione solo da persone fisiche su un massimo di due unità immobiliari.

L’introduzione degli interventi in TERMOLOG può avvenire anche considerando solo alcuni elementi dell’edificio o alcuni orientamenti del modello. Questa opzione è molto utile quando si vuole procedere alla sostituzione di una facciata o di alcune strutture. 

TERMOLOG consente di combinare liberamente gli scenari di intervento per poter ottenere il miglioramento di due classi energetiche con la migliore soluzione di riqualificazione possibile.

FAQ 8 – Francesco, 01/09/2020

Abbiamo un condominio di 20 unità immobiliari e prevediamo come intervento trainante la trasformazione dell’impianto da autonomo a centralizzato. Come si calcola la spesa ammissibile?

La trasformazione in centralizzato è considerato intervento trainante. Il punto di riferimento è il comma 1b della Legge 77/2020.
All’interno di questo comma leggiamo che la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 20.000 Euro per il numero di unità immobiliari in edifici fino a 8 unità immobiliari.
  • 15.000 Euro per il numero di unità immobiliari in edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La Circolare 24/E ancora una volta ci spiega come calcolare correttamente la spesa massima nel caso di Francesco. Per l’edificio di 20 unità applicheremo questa formula.
Spesa massima = 20.000 x 8 + 15.000 x 12 = 340.000 Euro.

Bisogna prestare molta attenzione a calcolare correttamente la spesa massima ammissibile. Nel caso sopra descritto ci si può confondere con facilità e ottenere la spesa massima come prodotto tra 15.000 Euro e le 20 unità immobiliari. 

TERMOLOG calcola automaticamente la spesa massima e la detrazione massima ammissibile. Applica le regole definite dall’Agenzia delle Entrate e combina correttamente interventi trainanti e trainati.

Superbonus: verifiche di legge

FAQ 9 – Simone, 01/09/2020

Le verifiche richieste dal decreto si fanno sempre sullo stato post intervento?

Certamente le verifiche richieste dalla Legge 77/2020 sono da eseguirsi sullo stato post intervento. Il comma 3 della Legge 77 infatti cita il Decreto Requisiti Minimi e le verifiche sulle detrazioni fiscali in base al Decreto Requisiti Ecobonus. Lo stato Ante intervento richiede verifiche di altro tipo che pregiudicano l’accesso alla detrazione Superbonus. Queste riguardano la conformità urbanistica, gli eventuali abusi edilizi, la presenza dell’impianto di climatizzazione invernale necessario per consentire l’accesso al bonus 110%.

Affrontare un progetto per il Superbonus significa superare diverse fasi di lavoro che possono essere ottenute anche grazie a TERMOLOG Superbonus. Ecco come procedere.

  1. Realizziamo il modello energetico della situazione ANTE INTERVENTO a seguito di un approfondito sopralluogo e di una indagine documentale completa.
  2. Valutiamo diverse proposte di miglioramento energetico e scegliamo quella rappresentativa della situazione POST INTERVENTO.
  3. Calcoliamo il miglioramento minimo di due classi energetiche e otteniamo l’APE convenzionale ante e post intervento.
  4. Eseguiamo tutte le verifiche di Legge richieste dal Decreto Requisiti Minimi e dal Decreto Requisiti Ecobonus.
  5. Stampiamo tutta la documentazione richiesta: Relazione ex – Legge 10, asseverazioni, documenti di calcolo e di supporto.

FAQ 10 – Laura, 08/09/2020

I valori di trasmittanza riportati dal Decreto Requisiti Ecobonus sono comprensivi dei ponti termici?

Il confronto tra le trasmittanze dello stato POST intervento e i limiti definiti dal Decreto Requisiti Ecobonus deve avvenire senza considerare i ponti termici dell’edificio.
Il Decreto Requisiti Minimi chiede la verifica di trasmittanza anche per gli interventi di Ristrutturazione rilevante di secondo livello e riqualificazione energetica di involucro. Per questa verifica, a differenza della precedente, si considerano i ponti termici presenti e l’incremento che questi portano alle prestazioni delle strutture opache.

Non considerare i ponti termici non significa non doverli introdurre nel modello dell’edificio. Per il bilancio energetico e la classe energetica dell’immobile TERMOLOG prende in considerazione i ponti della situazione ante intervento e quelli della situazione post intervento.

Invece nella verifica e nel confronto con i limiti del Decreto Requisiti Ecobonus non saranno valutate le amplificazioni per effetto del ponte termico.

Miglioramento sismico: Superbonus e Legge di Bilancio

FAQ 11 – Filippo, 24/08/2020

La sostituzione della copertura rientra nel Superbonus come intervento strutturale?

Gli interventi in copertura beneficiano dei vantaggi fiscali previsti da Sismabonus e Sismabonus 110 a precise condizioni. Devono apportare un miglioramento sismico o costituire interventi di manutenzione straordinaria correlati ad altri interventi di miglioramento sismico.
Le coperture “spingenti” rientrano nel Sismabonus 110 se sostituiamo la copertura o inseriamo elementi di contrasto per le spinte orizzontali.
Consideriamo ora l’inserimento di un cordolo sommitale all’ultimo piano di un edificio in muratura, in corrispondenza della linea di gronda. Questo intervento, necessario ad esempio per migliorare il comportamento fuori piano delle pareti, richiede la sostituzione degli elementi di copertura. La sostituzione degli elementi di copertura si configura in questo caso come un intervento di manutenzione straordinaria correlato all’intervento di miglioramento sismico. Di conseguenza può rientrare nel beneficio fiscale rispettando il limite di spesa di 96.000 per unità immobiliare.

La valutazione delle spinte orizzontali in presenza di coperture spingenti può essere fatta con TRAVILOG modellando la copertura e definendo le azioni agenti. In questo caso TRAVILOG verifica la copertura sia in ambito statico che sismico.

Il dimensionamento dei cordoli sommitali e la valutazione del miglioramento sismico sulle pareti in muratura possono essere eseguiti con TRAVILOG in due modi. Valutiamo l’intero edificio nella sua globalità; oppure verifichiamo i meccanismi locali di collasso delle pareti interessate dall’intervento.

TRAVILOG Superbonus e la valutazione delle spinte orizzontali in presenza di coperture spingenti
TRAVILOG Superbonus e la valutazione delle spinte orizzontali in presenza di coperture spingenti

FAQ 12 – Simone, 28/12/2020

Superbonus e Legge di Bilancio per le abitazioni del cratere sismico de L’Aquila. I fondi del terremoto 2009 non sono sufficienti per l’isolamento termico, la demolizione di tetti in cemento armato e la ricostruzione di tetti in legno. Come posso sfruttare il Superbonus?

Ecco una importante novità in materia di Superbonus e Legge di Bilancio. Parliamo degli edifici situati nei comuni inclusi negli elenchi dello Stato di Emergenza dichiarato a seguito degli eventi sismici a partire dal 2008. Questi edifici hanno diritto a un Superbonus ancora più vantaggioso.

La Legge di Bilancio 2021 infatti aggiunge e modifica i commi 4-ter e 4-quater dell’art. 119 della Legge 77/2020. Insieme al preesistente comma 1-ter possiamo individuare due casi per i comuni colpiti da eventi sismici:

  • Si può accedere al Superbonus 110% in alternativa al contributo concesso per gli eventi sismici. Il limite di spesa è incrementato del 50% (euro 144.000 euro per u.i per Sismabonus 110)
  • Si può accedere al Superbonus 110% per gli importi eccedenti il contributo concesso per gli eventi sismici.

FAQ 13 – Gloria, 01/03/2021

Cosa devo consegnare per la pratica Superbonus per gli interventi strutturali? A chi consegno la documentazione?

Questo è l’elenco dei moduli e relazioni da redigere e consegnare

  • allegato B
  • relazione stato di fatto
  • relazione stato di progetto
  • computo metrico
  • allegato 1
  • allegato B1
  • allegato B2

Chi firma questi, a chi vanno consegnati e quando? Leggi le risposte nel focus sulle pratiche sismiche.

Il riferimento per la redazione e la consegna della pratica Sismabonus è il DM 58/2017 pubblicato e poi aggiornato dal MIT. La versione attuale è il DM 329 del 6 Agosto 2020 che ha sostituto il precedente Modulo B. Inoltre ha introdotto nuovi allegati per l’applicazione della Legge 77/2020 di conversione del Decreto Rilancio.

In sintesi ecco l’evoluzione della pratica Sismabonus nel tempo.

Superbonus e Legge di Bilancio:  la pratica Sismabonus nel tempo
Pratica Sismabonus nel tempo

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON IL SUPERBONUS

FAQ 14 – Gianmarco, 12/01/2021

In caso di demolizione e ricostruzione quali spese rientrano nel Superbonus e con che limite?

Il calcolo dei limiti di spesa agevolabili per il Superbonus segue le regole generali del Sismabonus. Quando l’intervento riguarda più unità immobiliari di una stessa unità strutturale, il limite di spesa si calcola così: moltiplichiamo il limite di spesa per singola unità immobiliare (96.000 euro) per il numero di unità immobiliari sommate alle pertinenze indipendentemente accatastate. Il riferimento è la Circolare 7/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate. Le unità immobiliari da considerare per questo conteggio sono quelle in demolizione .

Prendiamo come esempio un condominio di 5 unità immobiliari e 3 pertinenze. Il limite di spesa è: euro 96.000 x (5 u.i. + 3 pertinenze) = in totale euro 768.000.

Quando l’intervento di demolizione riguarda singole unità immobiliari, intese come intere unità strutturali, si utilizza il tetto di 96.000 euro anche se l’intervento coinvolge una o più pertinenze indipendentemente accatastate.

Le voci che rientrano nei massimali di spesa sono quelle relative alle strutture ed alle opere edilizie correlate.

Nel caso di acquisto di case antisismiche si applica la detrazione fiscale prevista dal bonus al prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita.

L’intervento di demolizione e ricostruzione richiede la valutazione della Classe di Rischio dello Stato di Fatto e di Progetto. In TRAVILOG è possibile modellare sia strutture nuove che esistenti. Valutiamo inoltre la sicurezza degli edifici e la Classe di Rischio Sismico con il Metodo Convenzionale previsto dall’Allegato A del DM Sismabonus.

TRAVILOG Superbonus e la valutazione della Classe di Rischio dello Stato di fatto e di progetto
TRAVILOG Superbonus e la valutazione della Classe di Rischio dello Stato di fatto e di progetto

FAQ 15 – Vittoria, 20/02/2021

Se demolisco e ricostruisco un edificio cambiando prospetti e sagoma come posso fare l’APE convenzionale post intervento?  

Troviamo la risposta all’interno delle FAQ MiSE e ENEA di ottobre 2020: nel caso di demolizione e ricostruzione l’APE convenzionale post intervento si deve riferire sempre allo stato finale e, in particolare, alla geometria dello stato post intervento. Rimane invece fissa la regola del calcolo a parità di servizi. Infine ricordiamo che, per l’APE convenzionale, non è rilevante che l’edificio sia ampliato oppure mantenga il volume pari allo stato di fatto. 

FAQ 16 – Nicolò, 18/02/2021 

Ho acquistato un edificio collabente: vorrei sfruttare demolizione e ricostruzione e ampliare l’edificio da 2 a 3 unità immobiliari. Quali spese rientrano per il mio caso nel SuperEcobonus e con quale limite? 

A differenza degli interventi di tipo sismico, negli interventi di tipo energetico non sono mai ammesse le spese sostenute per gli ampliamenti. L’ultimo riferimento a questa risposta è dato dal contenuto delle FAQ del MiSE e di ENEA di Ottobre 2020. Tra le risposte infatti si indica chiaramente che le spese sostenute per l’ampliamento devono essere scorporate dalle spese ammesse al 110%. Le unità immobiliari nell’edificio acquistato da Nicolò aumenteranno al termine dei lavori. Per il calcolo delle spese massime però ci si deve sempre riferire allo stato di fatto dell’edificio. In questo caso tutte le spese unitarie andranno valutate sull’edificio composto da due unità immobiliari.  

Per accedere all’Ecobonus 110% l’edificio deve possedere un impianto, anche riattivabile tramite interventi di manutenzione straordinaria. Lo stesso vale per gli edifici collabenti o gli immobili che saranno sottoposti a demolizione e ricostruzione. Se prima dell’inizio lavori l’edificio non possiede impianto di climatizzazione invernale nessuno degli interventi potrà beneficiare del SuperEcobonus.

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