Superbonus e Legge di Bilancio 2021: tutte le novità

Il Superbonus 110% arriva alla terza revisione dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, Legge 178 del 30/12/2020, che conferma e approfondisce diversi commi della Legge sul Superbonus 110%.

Proroga del Superbonus al 2022 e nuovi interventi trainati: ecco cosa è cambiato nelle detrazioni fiscali

Ecco le novità più rilevanti:

  • si estende al 30 giugno 2022 il bonus fiscale del 110 per tutti gli edifici;
  • si aggiungono due interventi trainati: l’isolamento delle coperture nei sottotetti non riscaldati e l’eliminazione delle barriere architettoniche
  • cambiano i limiti di spesa per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
  • anche gli edifici condominiali posseduti da unico proprietario sono ammessi al Superbonus.

In questo focus approfondiamo i cambiamenti e i chiarimenti introdotti dalla Legge di Bilancio per il Superbonus.

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Le nuove scadenze per Superbonus, Ecobonus e Bonus Facciate

La Legge di Bilancio non si occupa unicamente del Superbonus ma definisce l’estensione e conferma le detrazioni fiscali che non costituiscono una misura strutturale.

Tutti i bonus fiscali sono confermati anche per l’anno in corso: il Bonus Facciate è esteso fino al 31 dicembre 2021, così come sono prorogati anche l’Ecobonus 50% e l’Ecobonus 65% che raggiungono la fine dell’anno al pari delle detrazioni 70% – 75% già previste per i condomìni.
Cambia anche il Superbonus 110% che viene prorogato al:

  • 30 giugno 2022 per tutti gli edifici
  • 31 dicembre 2022 per IACP e per i condomìni che abbiano raggiunto il secondo SAL (60% dei lavori) al 30 giugno 2022
  • 30 giugno 2023 per IACP che abbiano raggiunto il secondo SAL al 31 dicembre 2022.

Attenzione: mentre le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono suddivise in 5 quote annuali, le spese che ricadono nell’anno 2022 – 2023 sono da suddividere in 4 quote annuali.

* La scadenza del Superbonus è estesa al 31/12/2022 per Condomìni che al 30/06/2022 hanno completato almeno il 60% dei lavori e al 30/06/2023 per IACP che hanno completato almeno il 60% dei lavori. Le spese sostenute nel 2022 sono da suddividersi in 4 quote annuali di pari importo.

Superbonus: ammesse le coperture dei sottotetti non riscaldati

La prerogativa inderogabile del Superbonus è sempre stata quella di ammettere alla detrazione energetica soltanto strutture che racchiudono gli ambienti riscaldati dell’edificio. Ad esempio non è mai stato possibile ammettere all’incentivo Ecobonus le pareti dei garage non riscaldati, le strutture che separano il vano scala dall’esterno, le coperture dei sottotetti non riscaldati.
La Legge di Bilancio 2021 invece inserisce una nota particolare nella Legge 77/2020:

Art. 119 Legge 77/2020 – Comma 1 a)

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.  Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

L’isolamento del tetto che separa un sottotetto non climatizzato dall’esterno è ammesso alla detrazione del Superbonus 110%, entro i limiti di spesa già definiti al comma 1.

L’intervento di coibentazione della copertura di un sottotetto non riscaldato quindi:

  • è incentivabile con il Superbonus 110% e con il Bonus casa 50%, non con Bonus Facciate o Ecobonus 65%;
  • è un intervento aggiuntivo a quelli già previsti al comma 1a) della Legge 77;
  • rientra nei limiti di spesa del comma 1a);
  • deve richiedere una propria verifica di trasmittanza.
Mappa interattiva di TERMOLOG – il nuovo intervento di coibentazione delle coperture in sottotetti non climatizzati è un intervento trainato per il Superbonus 110%

Eliminazione delle barriere architettoniche in detrazione al 110%

Tra gli interventi trainati è ammessa ora l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, che può essere incentivato al 110% per portatori di handicap e over 65.

La Legge di Bilancio cita espressamente il comma 1 e) dell’Art. 16-bis del Testo Unico sulle imposte e sui redditi in relazione alla sui redditi in relazione alla eliminazione delle barriere architettoniche con ascensori, montascale, rampe e sistemi che agevolano la mobilità sia internamente che esternamente al fabbricato. Per questo intervento non sono previsti limiti di spesa.

Condomini con unico proprietario: ecco come rientrano nel Superbonus

Con la circolare 24/E di Agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha escluso dal Superbonus i condomini di proprietà di un unico soggetto o interamente in comproprietà tra soggetti.

Art. 119 Legge 77/2020 comma 9. a)

dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due o quattro unità immobiliari, distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. 

Ecco che la Legge di Bilancio 2021 amplia i beneficiari del Superbonus e annovera anche i condomini composti da un numero massimo di 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario. Questa nuova caratteristica è una vera e propria svolta per tutte quelle villette bifamiliari che sappiamo essere considerate condomini e che erano rimaste escluse dal Superbonus in questi primi mesi.

Modello Energetico di TERMOLOG – il Superbonus ammette anche i condomìni di massimo 4 unità immobiliari posseduti da unico proprietario.

Nuovi limiti di spesa per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Cambiano i massimali di spesa ammissibile al Superbonus per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

Dai 3.000 Euro considerati fino al 31 dicembre 2021 si passa a:

  • 2.000 Euro per la colonnina installata in un edificio singolo
  • 1.500 Euro per massimo 8 colonnine
  • 1.200 Euro oltre 8 colonnine

Inoltre è possibile accedere alla misura incentivante del 110% con una sola colonnina per ogni unità immobiliare.

Superbonus al 160% per i comuni del cratere sismico

Un superbonus ancora più super è destinato ai comuni inclusi negli elenchi dello Stato di Emergenza dichiarato a seguito degli eventi sismici a partire dal 2008.

La Legge di Bilancio 2021 aggiunge e modifica i commi 4-ter e 4-quater dell’art. 119 della Legge 77/2020 che insieme al preesistente comma 1-ter definiscono questi due casi per i comuni colpiti da eventi sismici:

  • accesso al Superbonus 160% in alternativa al contributo per la ricostruzione,
  • accesso al Superbonus 110% per gli importi eccedenti il contributo per la ricostruzione.

La detrazione del Superbonus è valida sia per gli interventi di efficientamento energetico che di miglioramento sismico.

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Ingegnere Edile, esperta in analisi energetica degli edifici e product manager del software TERMOLOG di Logical Soft.
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