Superbonus e cessione credito: modifiche della Legge 38

Pubblicata l’11 aprile in Gazzetta la Legge 38 /2023 con modifiche rilevanti al Superbonus e alla cessione del credito. Proroga al 30 settembre per le villette, possibilità di spalmare i crediti in 10 anni, consegna tardiva delle pratiche e tutti gli esclusi dal blocco della cessione del credito.

Superbonus e cessione credito: modifiche della Legge 38
Superbonus e cessione credito: modifiche della Legge 38

L’11 aprile 2023 è stata pubblicata in Gazzetta la Legge 38/2023 che converte D.L. n. 11/2023, il cosiddetto Decreto Blocca Cessioni, e contiene rilevanti modifiche al Superbonus.

Da un lato troviamo ovvie conferme a quanto contenuto nel Decreto Blocca Cessioni. Dall’altro si concretizzano molti emendamenti già approvati da Camera e Senato alla fine di marzo. Inoltre si distinguono gli articoli che entrano in vigore il 12 aprile e quelli con effetto retroattivo definiti “interpretazioni autentiche”. Vediamo di seguito le modifiche della Legge 38 al Superbonus e alla cessione del credito.

Superbonus, Bonus edilizia e Cessione del Credito: tutte le modifiche di legge

Via libera alla proroga unifamiliari al 30 settembre 2023

L’Articolo 01 della Legge 38 in materia di Superbonus e Cessione del credito introduce una novità sostanziale che riguarda gli edifici unifamiliari (le cosiddette “villette”) ed anche tutte le unità indipendenti in contesti di edifici plurifamiliari. Questo articolo, già approvato come emendamento il mese scorso, è una sostanziale novità rispetto al DL 11/2023.
Il termine ultimo per poter beneficiare dell’aliquota del 110% si sposta dal 31 Marzo 2023 al 30 Settembre 2023. Questo sempre a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati completati il 30% dei lavori.

Legge 38 e Superbonus villette: proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023
Legge 38 e Superbonus villette: proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023!

Conversione del credito in BTP ed esclusione della responsabilità del cessionario

Approvato anche un altro emendamento al Decreto Blocca Cessione. Banche, intermediari finanziari ed assicurazioni che avessero esaurito la propria capienza fiscale possono fruire dei crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) da 10 anni, nella misura massima del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta.
La misura vale per gli interventi effettuati fino al 2022. Il primo utilizzo invece può essere fatto riguardo alle emissioni effettuate dal 1° Gennaio 2028.

Per rendere il tutto operativo occorre tuttavia attendere un Decreto Attuativo del MEF che indichi ai cessionari come convertire i crediti in BTP.

L’articolo 1 prevede inoltre per tutti i cessionari che acquistano crediti d’imposta da un istituto di credito (banca), da una società di un gruppo bancario o da una società quotata, l’esclusione per Legge dalla responsabilità solidale tra cedente e cessionario. Questo a condizione che l’istituto sia in possesso di specifica documentazione:

  • titolo edilizio,
  • notifica preliminare,
  • asseverazioni (se necessarie),
  • visura catastale ante operam,
  • verbale di assemblea (se necessario),
  • fatture e attestazioni di pagamento,
  • attestazioni Ecobonus di cui al DM 6 Agosto 2020,
  • pratica Sismabonus di cui al DM 329/2020,
  • visto conformità,
  • attestazioni di cui al DL 231/2007,
  • contratto di appalto.

Modifiche al Superbonus della Legge 38: chi è escluso dal blocco di cessione del credito

L’articolo 2 inserisce interessanti novità rispetto al Decreto Blocca Cessioni che, non serve ricordarlo, ha sostanzialmente limitato alla detrazione diretta l’impiego dei bonus fiscali. Nello specifico, la Legge 38/2023 in materia di Superbonus e Bonus edilizi esclude dal blocco della cessione del credito i seguenti lavori:

  • abbattimento delle Barriere Architettoniche: anche i lavori iniziati dopo il 17/02/2023 (entrata in vigore del DL 11/2023) potranno beneficiare della cessione del credito;
  • interventi su edifici degli Istituti per le Case Popolari (IACP);
  • lavori su edifici del terzo settore. Questo però a condizione che i membri del Consiglio d’Amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, dimostrino di non avere “percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti”.
  • interventi su edifici danneggiati da eventi sismici
  • immobili situati nella Regione Marche danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022 (e successivamente pubblicata in GU).

Blocco Cessione e lavori Superbonus iniziati prima del 17 febbraio: cosa dice la Legge 38

L’Articolo 2 della Legge 38 specifica anche il blocco della cessione del credito per lavori con Superbonus non si applica ai lavori iniziati prima del 17 febbraio 2023 in questi casi:

  • Interventi per i quali è stato presentato il titolo abilitativo quando richiesto
  • se non richiesto il titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori o sussista un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di bei servizi per i lavori antecedente il 16/02/20233
  • lavori in edilizia libera purché ci sia una dichiarazione di atto notorio antecedente il 16 febbraio
  • Interventi di demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3 di cui risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
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Crediti utilizzabili in 10 anni

Sempre l’Articolo 2 conferma uno degli emendamenti approvati il mese scorso. In sintesi, si introduce la possibilità per i beneficiari di spalmare il credito di imposta maturato nel 2022 in 10 quote annuali anziché 4. Attenzione : questa misura vale solo per le spese del 2022 e in ogni caso è atteso un decreto attuativo per renderla operativa.

Le interpretazioni autentiche della Legge 38 su Superbonus e Cessione del credito

Arriviamo infine all’articolo 2 bis della Legge 38 in materia di Superbonus e Cessione del Credito. Si introducono qui alcune interpretazioni autentiche che hanno valore retroattivo e che chiariscono diversi dubbi:

  • Si conferma che un’eventuale variazione della CILA e/o un nuovo titolo abilitativo non modificano la data per l’accesso ai bonus fiscali.
  • è consentita la remissione in bonis per la consegna tardiva dell’allegato B della Pratica Sismabonus. Possiamo ben affermare che si tratta di una piccola rivoluzione.
  • è consentita la remissione in bonis per comunicazione tardiva della cessione del credito d’imposta all’AdE

Chi non avesse chiuso il contratto di cessione dei crediti entro il 31 Marzo 2023 può effettuare la comunicazione tardiva all’Agenzia delle Entrate (AdE) con “remissione in bonis” entro il 30 Novembre 2023, corrispondendo una semplice sanzione.
Più in generale la “remissione in bonis” permette ai contribuenti di sanare il tardivo, o omesso, invio di comunicazioni che danno accesso ai benefici fiscali o ai regimi opzionali entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (Art. 2, C. 1, D.L. 16/2012).

Infine, è interessante la interpretazione autentica relativa alla SOA. Ricordiamo infatti che alle imprese che eseguono interventi con il Superbonus serve ottenere a specifiche condizioni un’attestazione di cui devono essersi dotate al 1 Gennaio 2023. Una di queste condizioni è la soglia dei lavori fissata a 516.000 euro. La Legge 38 in materia di Superbonus e cessione del credito specifica che tale soglia è riferita a ciascun contratto di appalto e subappalto:

2) il limite di 516.000 euro di cui alla linea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10 -bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto.

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Head of Marketing and Communications.
Laureata in Lingue e Letterature Straniere e specializzata in Marketing alla SDA Bocconi.
Promuovo i software e i servizi Logical Soft dedicati ai professionisti dell’edilizia. Appassionata di sostenibilità, efficienza energetica e tecnologie di progettazione, curo il Focus dell’Edilizia, ricco di notizie, articoli tecnici e strumenti formativi per i professionisti del settore.

Ingegnere civile dedicato al calcolo strutturale, svolge l’attività di analista strutturale per lo sviluppo di codici di calcolo strutturali.
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