Il Decreto Rilancio ha modificato e per certi versi rivoluzionato la disciplina delle detrazioni fiscali, introducendo il supercredito di imposta del 110% per interventi di isolamento dell’involucro edilizio, installazione di generatori a condensazione o pompa di calore oppure per lavori di protezione antisismica.
Dubbi e perplessità all’indomani dell’uscita del Superbonus
Come già era accaduto ad inizio gennaio per l’Ecobonus e soprattutto per il Bonus Facciate, le modalità di applicazione del nuovo incentivo hanno da subito destato alcuni dubbi e perplessità tra i professionisti incaricati di tradurle in pratica.
Dopo la conversione in Legge e i primi chiarimenti ufficiali dalla Agenzia delle Entrate e nell’attesa di vedere alla luce i decreti attuativi sono da Enea in questo focus ci riproponiamo di rispondere alle perplessità più ricorrenti, per le quali è già disponibile una replica non suscettibile di interpretazioni arbitrarie. Ovviamente sarà nostra cura aggiornare ed integrare questa pubblicazione di pari passo agli sviluppi legislativi.
TERMOLOG e TRAVILOG sono già pronti per consentire il progetto degli interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione antisismica che ricadono nel Superbonus 110% approvato dal Decreto Rilancio e sono costantemente aggiornati ad ogni sviluppo normativo.
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Superbonus: quesiti generici
CHI PUÒ USUFRUIRE DELLA SUPERDETRAZIONE?
La risposta a questo quesito è contenuta nell’art. n.119, c. 9 della Legge 77/2020:
È POSSIBILE OTTENERE IL SUPERBONUS PER UNA SECONDA CASA?
Non esiste più differenza tra prima e seconda casa poichè nell’art. n.119, c. 10 della Legge 77/2020 viene precisato in merito agli aventi diritto al 110%:
Il Superbonus, dalla sua conversione in Legge si applica quindi anche alle seconde case, alle villette a schiera e agli interventi di demolizione e ricostruzione, contrariamente a quanto indicato nella prima versione del decreto per il quale ci si riferiva unicamente alle abitazioni unifamiliari adibite ad abitazione principale.
La nostra abitazione principale è quella in cui dimoriamo materialmente, in cui risediamo; anche un edificio affittato a terzi può essere considerato abitazione principale per coloro che dimorano al suo interno.
In generale comunque se la seconda casa appartiene ad un condominio allora il Superbonus poteva già essere applicato, ovviamente a patto di rispettare i requisiti richiesti dal legislatore. Ora invece anche nel caso di singola unità immobiliare adibita a seconda casa è possibile che il richiedente acceda al Superbonus 110%.
In un condominio di 12 unità, un proprietario che possiede 5 unità immobiliari. Come può beneficiare questo proprietario del Superbonus? In questo caso il proprietario potrà ottenere le detrazioni per le parti comuni per tutte le unità immobiliari che lo compongono, mentre per gli interventi relativi alle singole unità potrà ottenere il Superbonus per un massimo di 2 unità. In generale, come chiarito recentemente anche dalla Agenzia delle Entrate, una persona fisica non può beneficiare del Superbonus per più due unità immobiliari; se una persona fisica usufruisce di un contratto di locazione per una unità immobiliare potrà avvalersi della detrazione, a prescindere dal fatto che sia stata già usata dal proprietario dell’immobile per interventi di riqualificazione su altre unità immobiliari.
LE SPESE LEGATE ALLA PROGETTAZIONE SI POSSONO DETRARRE?
Si, le spese legate alla progettazione sono considerate detraibili, infatti:
POSSO UTILIZZARE LA CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO IN FATTURA ANCHE PER GLI ALTRI BONUS FISCALI?
Sì, il Decreto Rilancio nell’art. 121, prevede la possibilità di utilizzare i meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura anche per gli altri incentivi fiscali come Bonus Casa, Ecobonus, Bonus Facciate e Sismabonus.
Superbonus per le riqualificazioni energetiche
SE INSTALLO SOLO UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSSO OTTENERE LA DETRAZIONE AL 110%?
La risposta immediata a tale domanda è no, non è possibile. Il fotovoltaico può essere abbinato ad uno dei tre interventi trainanti descritti nell’articolo n.119 della Legge 77/2020 e contribuire a raggiungere la performance richiesta con il salto di due classi energetiche, ma non può accedere al superincentivo del 110% se realizzato come unico intervento.
L’articolo qui sopra riportato permette di sfatare anche l’errata convinzione, diffusasi immediatamente dopo l’uscita del decreto, che per raggiungere il 110% è obbligatorio installare dei pannelli fotovoltaici: è possibile farlo, ma non è strettamente necessario per ottenere l’incentivo.
Tra l’altro, l’installazione di un impianto fotovoltaico meriterebbe anche un’analisi ulteriore per valutare quale potrebbe essere il suo abbinamento vincente: sicuramente con una caldaia a condensazione in cui andrebbe a coprire solo il consumo elettrico degli ausiliari potrebbe incidere relativamente….invece abbinato ad una pompa di calore elettrica il suo peso specifico aumenterebbe!
COME POSSO AVERE UNA DETRAZIONE DEL 110% ANCHE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI?
Per potere usufruire della detrazione al 110% anche per la sostituzione dei serramenti è necessario eseguire uno tra i tre macro-interventi previsti dalla legge (l’elenco dei lavori possibili è riportato nella tabella precedente). A questo punto se decidessi di sostituire anche i serramenti, la spesa relativa potrebbe essere recuperata con il 110% del Superbonus.
Superbonus per l’efficientamento sismico
NEL CASO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, PER OTTENERE IL SUPERBONUS OCCORRE MIGLIORARE L’EDIFICIO DI DUE CLASSI?
No, è sufficiente ricadere nelle condizioni di applicabilità del Sismabonus per i casi di miglioramento della Classe di Rischio.
Più in generale per il Superbonus i lavori di mitigazione del rischio che vengono eletti all’aliquota del 110% sono tutti quelli previsti dall’art. 16 della Legge 90 del 2013 e citati al comma 4 dell’art. 119 del Decreto Rilancio. Tutti i lavori quindi realizzati su un edificio in ambito di ristrutturazione edilizia e di recupero edilizio per il miglioramento sismico e che portino ad aliquote di detrazione fiscale dal 50% all’85% rientrano nelle condizioni di applicabilità del Sismabonus e quindi anche del Superbonus.
La demolizione e ricostruzione in particolare è riferita al comma 1-quater dell’art.16 della Legge 90 del 2013, ed è prevista l’applicabilità del Sismbonus per i casi di miglioramento della Classe di Rischio, sia che il passaggio sia di una classe che di due.
Questo concretamente vuol dire che il Superbonus è raggiungibile attraverso una valutazione dell’edificio da demolire sia con il metodo Semplificato (se l’edificio è in muratura) che con il metodo Convenzionale.
PER AVERE IL SISMABONUS AL 110% BISOGNA PRODURRE QUALCHE DOCUMENTO PARTICOLARE?
È necessario produrre la documentazione prevista per il Sismabonus. Per richiedere il Superbonus al 110% è necessario infatti produrre l’asseverazione secondo il Decreto Ministeriale n. 58 del 2017, come modificato dal Decreto Ministeriale n.24 del 2020.
Nello specifico è necessario consegnare l’allegato B del DM 58/2017, come modificato dal DM 65/2017, e tutto quanto in esso previsto, ecco una sintesi della documentazione:
- relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti,
- progetto esecutivo degli interventi strutturali,
- relazione di calcolo degli interventi strutturali,
- relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, inerenti la valutazione post intervento,
- Allegato B del 58/2017.
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Ingegnere Edile, esperta in analisi energetica degli edifici e product manager del software TERMOLOG di Logical Soft.
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Ingegnere civile dedicato al calcolo strutturale, svolge l’attività di analista strutturale per lo sviluppo di codici di calcolo strutturali.
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Laurea in Ingegneria civile indirizzo geotecnico e mi occupo di assistenza tecnica per i software Logical Soft.
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