Ecobonus 110: 3 regole fondamentali

Super Ecobonus 110: vediamo 3 regole fondamentali per accedere agli incentivi ed alle detrazioni previsti del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) senza errori.

Una prima criticità: il Decreto Legge e le tempistiche dei Decreti Attuativi

La scelta della forma di DL con provvedimento d’urgenza ha necessitato quindi della conversione in Legge e pure della successiva pubblicazione dei Decreti Attuativi. Questo ha generato ben 139 giorni di immobilità, in attesa delle misure attuative.

Ecobonus 110: le modifiche apportate al Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio ha inoltre subito alcune modifiche nel tempo. Le misure correttive ed integrative sono:

  • DL 14 Agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla L. 13 Ottobre 2020, n. 126;
  • L. 30 Dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
  • DL 6 Maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 Luglio 2021, n. 101;
  • DL 31 Maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) convertito con modificazioni dalla L. 29 Luglio 2021, n. 108.
Ecobonus 110: 3 regole fondamentali per accedere alle detrazioni del Superbonus
Ecobonus 110: 3 regole fondamentali per accedere alle detrazioni del Superbonus

Ecobonus 110 – regole fondamentali: le tempistiche e gli interventi “trainanti” e “trainati”

Per accedere all’Ecobonus 110 le regole fondamentali da rispettare sono 3. Come previsto dalla modifica apportata dal D.L. n. 59/2021, i condomini possono accedere al Super Ecobonus 110. per le spese sostenute dall’1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2022.
I condomini stessi potranno quindi scegliere di realizzare questi interventi trainanti sulle parti comuni: Isolamento termico delle superfici opache dell’involucro edilizio. Si richiede un’incidenza superiore al 25% della SLD (superficie lorda disperdente) dell’edificio. In aggiunta è possibile annoverare le spese per la coibentazione della copertura di sottotetti non riscaldati: la superficie del tetto non disperdente non è comunque considerabile superficie disperdente.

Sostituzione degli impianti. L’intervento è trainante in caso di sostituzione di impianti centralizzati di riscaldamento con impianti più efficienti, per la trasformazione di scaldaacqua tradizionali a pompe di calore o ancora nel passaggio da impianto termoautonomo a impianto centralizzato. Nel caso si decida di sostituire la vecchia caldaia con una nuova, dovrà essere installato un generatore a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A.

Una volta che il condominio realizza uno degli interventi trainanti descritti sopra, i singoli condòmini avranno facoltà di accedere al Superbonus 110% anche per gli interventi trainati di efficienza energetica (art. 14 D.L. n. 63/2013). Ci riferiamo alla sostituzione degli infissi, all’abbattimento delle barriere architettoniche, all’installazione di un impianto fotovoltaico con eventuale sistema di accumulo e alle colonnine di ricarica per i mezzi elettrici.

Ecobonus 110 – regola 1: l’impianto di riscaldamento

Nell’art. 14 del D.L. n. 63/2013, cui il Decreto Rilancio fa riferimento, si parla dell’impianto di riscaldamento.
Come hanno più volte chiarito sia ENEA sia l’Agenzia delle Entrate (si veda la risposta n. 557 del 25 Agosto 2021) deve essere dimostrabile che l’edificio:

  • sia dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche come da D.Lgs. n. 192/2005;
  • abbia un impianto ubicato proprio negli ambienti in cui si effettuano gli interventi di riqualificazione.

L’assenza di riscaldamento nell’edificio oggetto di riqualificazione è pertanto una condizione che inficia completamente l’Ecobonus.

Ecobonus 110 – regola 2: i CAM

Quando si procede all’isolamento tramite la posa di cappotto termico, l’art. 119, c. 1, lettera a) del Decreto Rilancio richiede si impieghino solo materiali isolanti rispettosi dei cosiddetti CAM.
I CAM sono i criteri ambientali minimi definiti dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 Ottobre 2017).
Molte sono le richieste di chiarimento pervenute ad ENEA sui requisiti dei CAM. L’Agenzia le ha soddisfatte tramite la famosa emissione della nota ufficiale sui materiali isolanti. Ricordiamo che è inoltre indispensabile utilizzare strumenti di progettazione che contemplino i CAM. I software TERMOLOG e ACUSTILOG, rispettivamente per gli aspetti energetici e acustici, permettono un’accurata analisi dei Criteri Ambientali Minimi.

Ecobonus 110 – regola 3: il salto di 2 classi energetiche

Tutti gli interventi, anche quelli congiunti trainanti + trainati, vanno realizzati nel rispetto dei Requisiti Minimi previsti dal Decreto 6 Agosto 2020 del MISE. Essi dovranno garantire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta raggiungibile.
Per dimostrare quindi il salto di 2 classi si dovrà redigere un APE convenzionale, ex ante ed ex post intervento. L’APE convenzionale deve essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata che attesti, in definitiva, l’effettivo miglioramento energetico ottenuto.
Cosa si prevede infine per gli edifici plurifamiliari come i condomini? In questo caso è sempre prevista la redazione dell’APE convenzionale così come definito nell’Allegato A, punto 12.3 del Decreto Requisiti Tecnici.

Ecobonus 110 regole fondamentali e guide pratiche

In conclusione ricordiamo che per ottenere le detrazioni Ecobonus 110, le 3 regole d’oro da rispettare riguardano l’impianto, i Criteri Ambientali Minimi ed il salto di 2 classi energetiche.

Per aiutare i professionisti, ENEA ha prodotto l’utile vademecum. Per chi desidera infine approfondire cos’è e come si redige l’APE convenzionale suggeriamo l’ebook gratuito di Logical Soft.

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Ingegnere Edile/Architetto, laureatomi presso l’Università degli Studi di Pavia.
Svolgo l’attività di libero professionista, sono CTU presso il foro Alessandrino e mi dedico alle tematiche energetiche, all’impiantistica, alle fonti rinnovabili ed alla sostenibilità in edilizia.
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