Decreto antifrodi bonus edilizi: cosa cambia

Approvato in Consiglio dei Ministri il Decreto antifrodi per i bonus edilizi. Controlli preventivi di Agenzia delle Entrate e Visto di Conformità sempre obbligatorio: così è scritto nel DL 11/11/2021 n. 157 già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto antifrodi per i bonus edilizi: controlli preventivi di Agenzia delle Entrate e visto di conformità sempre obbligatorio.
Il Decreto antifrodi per i bonus edilizi: controlli preventivi di Agenzia delle Entrate e visto di conformità sempre obbligatorio.

Cessione del credito e sconto in fattura prorogati al 2024.

Partiamo innanzitutto con le buone notizie: confermata la proroga delle misure di cessione del credito e di sconto in fattura per tutti i bonus edilizi, assieme alla scadenza dei bonus a cui si riferiscono.

Le tue pratiche Superbonus sono in regola?

Quindi, tutti gli interventi edilizi agevolati attraverso:

  • bonus ristrutturazioni
  • ecobonus
  • sismabonus
  • bonus facciate
  • installazione di impianti FV e colonnine di ricarica per i veicoli elettrici

avranno la possibilità di optare, come già avveniva finora, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Per il solo Superbonus 110 le due possibilità resteranno in vigore fino al 2025. Per tutte le altre detrazioni fiscali rimarranno attive un anno in meno, ossia fino al 31/12/2024.
Queste novità sono parte della seconda bozza del DDL Bilancio 2022 dello scorso 10 Novembre. Ricordiamo che il testo sta per iniziare in Senato l’iter per essere convertito in Legge.

Il Decreto antifrodi per i bonus edilizi: un provvedimento d’urgenza.

Le proroghe però hanno visto anche l’istituzione di contromisure di bilanciamento che prevedono l’introduzione dei cosiddetti controlli preventivi anti frode.

Il Governo ha infatti preso coscienza del fatto che il meccanismo delle agevolazioni offerte dai bonus edilizi veniva purtroppo impiegato, in alcune occasioni, per compiere operazioni di natura speculativa. Operazioni che potevano generare – ad esempio – crediti inesistenti per lavori mai svolti.

Si è quindi deciso di emettere questo provvedimento d’urgenza, il DL 157/2021, come misura anti truffe. Il titolo del Decreto Legge è infatti più che indicativo. Si chiama proprio “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche“.

Il Decreto antifrodi per i bonus edilizi in Gazzetta Ufficiale

Il provvedimento è entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11/11/2021. Esso modifica gli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020). Troviamo anche un articolo nuovo di zecca, il 122-bis.

Inoltre il 12 Novembre, sul sito di Agenzia delle Entrate, è comparso una nota informativa circa la momentanea interruzione della possibilità di trasmettere le comunicazioni. Questo a causa dei lavori di manutenzione necessari per adeguare il portale alle nuove disposizioni normative.

Visto di conformità e congruità delle spese: cosa sono e quando servono.

Il visto di conformità, rilasciato solo da tecnici abilitati, serve a certificare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni fiscali.
L’asseverazione tecnica invece rappresenta un controllo che certifichi l’esatta corrispondenza tra i requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute. Tale congruità si ottiene applicando dei prezzari ben definiti.

Riassumiamo cosa cambia in pratica con il nuovo Decreto. Per un qualsiasi intervento edilizio agevolato, chi opterà per la detrazione diretta o per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dovrà comunque acquisire il visto di conformità e l’asseverazione del tecnico circa la congruità delle spese sostenute.

Prima del Decreto antifrodi, invece, il visto di conformità era richiesto solamente nel caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito e solo in caso di Superbonus 110.

Quando inviare la comunicazione ed il nuovo modello.

L’Agenzia delle Entrate ha da poco reso disponibile il nuovo modello di comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero per la trasmissione telematica.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate va inviata entro il 16 Marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono sostenute le spese. La comunicazione di cessione del credito per le rate di detrazione non utilizzate si invia invece entro il 16 Marzo dell’anno di scadenza della dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe dovuta indicare la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

La misura anti truffe per i bonus edilizi: i controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Come funziona il sistema di controllo dell’Agenzia delle Entrate? Innanzi tutto si invia digitalmente la comunicazione dell’avvenuta cessione del credito. Entro 5 giorni, l’Agenzia delle Entrate verifica la comunicazione tramite controlli rapidi. Se da questa prima verifica insorgono dubbi o “profili di rischio“, l’AdE può sospendere l’invio della pratica. La pratica resta sospesa fino ad un massimo di 30 giorni. In questo lasso temporale viene effettuato un controllo più approfondito.
Qualora all’esito del controllo risultassero confermati i rischi, la comunicazione verrà considerata non effettuata e l’esito comunicato al soggetto che l’ha trasmessa.
Le procedure di controllo verranno però demandate ad uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Peccato che questi provvedimenti ad oggi siano ancora avvolti nel più totale mistero.

Le tue pratiche Superbonus sono in regola?

Ingegnere Edile/Architetto, laureatomi presso l’Università degli Studi di Pavia.
Svolgo l’attività di libero professionista, sono CTU presso il foro Alessandrino e mi dedico alle tematiche energetiche, all’impiantistica, alle fonti rinnovabili ed alla sostenibilità in edilizia.
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