Imprese e Superbonus: servirà la SOA

Alle imprese che eseguono interventi con il Superbonus 110 servirà la SOA: si tratta di un’attestazione di cui dovranno dotarsi al 1 Gennaio 2023 a determinate condizioni. Vediamole assieme.

SOA necessaria per le Imprese che eseguiranno interventi di Superbonus 110 dal 1 Gennaio 2023
Dal 1 Gennaio 2023 SOA necessaria per le Imprese che eseguono interventi di Superbonus 110

Per le imprese che eseguono interventi con il Superbonus servirà la SOA

Nel D.D.L. di conversione del cosiddetto “Decreto Taglia Prezzi” (D.L. 21/2022) è apparso l’Art. 10-bis in cui si prevede una modifica ulteriore agli incentivi fiscali in materia edilizia.
Il testo circolante della Legge di conversione, secondo i bene informati, sarebbe già definitivo e proprio in questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di questo fantomatico Articolo 10-bis.
L’argomento è caldissimo poiché riguarda la “qualificazione delle Imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli Articoli 119 e 121 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Luglio 2020, n. 77”.
La disposizione, se la bozza sarà confermata, aumenterà senz’altro l’affidabilità delle Imprese esecutrici e sarà obbligatoria per lavori di importo superiore a 516.000 €.

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Che cos’è la SOA.

La SOA è un’attestazione utile a:

  • partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici; 
  • a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’Impresa che ne fosse in possesso di eseguire, direttamente o in subappalto, opere e lavori pubblici con importo a base d’asta > 150.000 €.

Di fatto la SOA rappresenta la condizione necessaria e sufficiente a garantire il possesso da parte dell’Impresa stessa di tutti qui requisiti previsti dalla normativa vigente in ambito di Contratti di LLPP.

Categorie di Opere e Classifiche di Importo.

Le categorie di opere sono 52, di cui 13 riguardanti opere di carattere generale e 39 riguardanti opere specializzate

Le classifiche di importo sono 10:

  • I fino a 258.000 €
  • II fino a 516.000 €
  • III fino a 1.033.000 €
  • III bis fino a 1.500.000 €
  • IV fino a 2.582.000 €
  • IV bis fino a 3.500.000 €
  • V fino a 5.165.000 €
  • VI fino a 10.329.000 €
  • VII fino a 15.494.000 €
  • VIII oltre 15.494.000 €

Per ottenere la Certificazione SOA in classifiche di importo maggiori della II (oltre i 516.000 €) è obbligatorio disporre di un Sistema di Qualità aziendale, che sia certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Imprese e Superbonus: cosa dice l’Articolo 10-bis.

L’Articolo 10-bis è stato introdotto dal Senato e prevede che le Imprese esecutrici debbano essere in possesso della SOA nei seguenti casi:

  • qualora la realizzazione dei lavori avesse un importo > 516.000 €;
  • qualora per suddetti lavori fosse richiesto l’accesso al meccanismo degli incentivi del Superbonus 110 (ex D.L. 34/2020). 

Quindi riguarda sia i lavori con Sismabonus 110 sia i lavori con Ecobonus 110.

Imprese e Superbonus: il Comma 1 dell’Articolo 10-bis.

Il Comma 1 dell’Articolo sopracitato stabilisce che, per il riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli Artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, a far data dal prossimo 1 Gennaio 2023 e fino al 30 Giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo > 516.000 €, relativi agli interventi ex Art. 119 ovvero dall’Art. 121, C. 2 (Superbonus 110) del medesimo Decreto-Legge, può essere affidata a:

  1. Imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (in caso di Imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto) della qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell’Art. 84 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50
  2. Imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (in caso di Imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto), documentano al committente (o all’Impresa subappaltante) l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione SOA con uno degli organismi previsti dall’Art. 84 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50. 

Imprese e Superbonus: cosa succede dal 1 Luglio 2023.

Cosa succede invece a partire dal 01/07/2023? Per ottenere il riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli Artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, l’esecuzione dei lavori di importo > 516.000 € – per gli interventi previsti dagli Artt. 119 e 121, C. 2, del medesimo Decreto Legge – è affidata esclusivamente ad Imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di Imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione.
Si precisa peraltro che, in relazione ai lavori affidati alle Imprese di cui alla Lettera b) del C. 1, la detrazione delle spese sostenute dal 1 Luglio in poi è sottoposta alla condizione di possedere l’attestazione SOA.

Quando non è necessaria la SOA.

La SOA non sarà necessaria:

  • per i lavori in corso di esecuzione all’entrata in vigore della Legge di Conversione del D.L. 21/2022, 
  • per i contratti di appalto (o subappalto) aventi data certa (ex Articolo 2704 C.C.) precedente alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione.

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Ingegnere Edile/Architetto, laureatomi presso l’Università degli Studi di Pavia.
Svolgo l’attività di libero professionista, sono CTU presso il foro Alessandrino e mi dedico alle tematiche energetiche, all’impiantistica, alle fonti rinnovabili ed alla sostenibilità in edilizia.
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