Decreto Costi Massimi: le FAQ del MiTE

Il 12 Aprile scorso il MiTE ha pubblicato sul sito ENEA le nuove FAQ sul Decreto Costi Massimi. Finalmente i chiarimenti sui costi inclusi nei tetti massimi, sull’asseverazione e sui costi non presenti nella “tabella A”.

Le FAQ sul Decreto Costi Massimi forniscono chiarimenti sui costi inclusi nei tetti massimi, sull'asseverazione e sui costi non presenti nella tabella A
Le FAQ sul Decreto Costi Massimi forniscono chiarimenti sui costi inclusi nei tetti massimi, sull’asseverazione e sui costi non presenti nella tabella A

Il Decreto Costi Massimi.

Del Decreto MiTE – Prezzi Bonus Edilizi, ribattezzato anche Decreto Costi Massimi, abbiamo già parlato compiutamente in diverse occasioni.
Qui ve lo abbiamo introdotto e vi abbiamo anche scritto un utile vademecum dove già si anticipava la pubblicazione delle FAQ del 12 Aprile scorso.

Costi in regola per Superbonus, Ecobonus, Bonus Facciate?


Ricordiamo infine che il provvedimento è già in vigore dal 15 Aprile 2022. Quindi le nuove indicazioni procedurali per la verifica di congruità dei prezzi, riportati nel Decreto e nelle FAQ, si applicano agli interventi la cui richiesta del titolo abilitativo è stata presentata dopo l’entrata in vigore del Decreto stesso, ossia dal 16 Aprile 2022 in poi.

Diventa quindi fondamentale utilizzare solo strumenti software già aggiornati al Decreto Costi Massimi e alle FAQ. TERMOLOG SUPERBONUS è già aggiornato al Decreto e permette di lavorare nel pieno rispetto della norma. È quindi possibile simulare i costi specifici previsti dal nuovo decreto in piena conformità con i chiarimenti forniti dalle FAQ. In questo modo i preventivi preparati con TERMOLOG e Computi In Cloud sono già allineati.

Le 6 FAQ pubblicate dal MiTE.

  1. Casi in cui è richiesta l’asseverazione della congruità dei costi degli interventi energetici.
  2. Esempi di cosa rientri nella definizione di “beni” per i diversi tipi di interventi.
  3. Le modalità di calcolo dei costi non rientranti nella tabella “costi massimi specifici” allegata al Decreto.
  4. Creazione di nuovi prezzi per voci di costo non rilevabili nei prezzari.
  5. La procedura da seguire per l’asseverazione dei costi per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del DM Costi Massimi.
  6. La verifica della spesa sostenuta per interventi di Ecobonus per i quali non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese.

Decreto Costi Massimi: le FAQ del MiTE – FAQ n° 6.

Ho deciso di partire dal fondo, perché la FAQ n° 6 tratta i casi in cui non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese. Si chiarisce che è necessario in ogni caso verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento come da Allegato A.
La verifica in cui non serve asseverazione alcuna da parte di un Tecnico abilitato concorre però al calcolo della spesa massima ammissibile, cui andranno aggiunti tutti gli altri costi accessori (prestazioni professionali, IVA, manodopera, etc.).
Si rileva inoltre il valore minimo tra quello dell’Allegato A al Decreto Costi Massimi e quello oggetto di fattura.
La FAQ precisa infine che la verifica è solamente circoscritta agli interventi ammessi all’Ecobonus.

Decreto Costi Massimi: le FAQ del MiTE – FAQ n° 1.

La FAQ n° 1 tratta i casi in cui l’asseverazione è richiesta. Si chiarisce che l’asseverazione di congruità delle spese è sempre necessaria per gli interventi di Superbonus e per l’Ecobonus ordinario.
I due casi – ormai noti – sono quelli in cui si utilizzassero le opzioni di cessione del credito e lo sconto in fattura.
Per l’Ecobonus, si escludono dall’obbligo di asseverazione:

  • le opere che rientrano nelle attività di edilizia libera;
  • gli interventi di importo complessivo inferiori a 10.000 €, eseguiti sulle singole u.i o sulle parti comuni dell’edificio, eccetto gli interventi di recupero/restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (Bonus Facciate).

Si specifica che per gli interventi Ecobonus di edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 €, l’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammessa si calcola solo basandosi sui costi massimi specifici per tipologia di intervento (Allegato I al D.M. Requisiti Tecnici).

Decreto Costi Massimi: le FAQ del MiTE – FAQ n° 2.

La FAQ n° 2 spiega cosa rientri nei costi dei “beni” per i vari interventi. Conferma che ci si riferisce solo ai costi di fornitura dell’insieme dei beni che concorrono a realizzare l’intervento indicato in tabella. Inoltre ribadisce nuovamente che i costi non comprendano: prestazioni professionali, IVA, costi di manodopera ed installazione.
Tra le “opere relative all’installazione” ricadono unicamente quelle per i ponteggi (opere provvisionali) e le opere di sicurezza.
La FAQ n° 6 riporta alcuni interessanti esempi sulle  tipologie di interventi, analizzandoli caso per caso.

Decreto Costi Massimi: le FAQ del MiTE – FAQ n° 3.

La FAQ n° 3 riporta le modalità di calcolo dei costi che non rientrano nella tabella dei “costi massimi specifici” (Allegato A).
Per stabilire l’ammontare massimo delle detrazioni e della spesa massima ammessa:

  • Per il calcolo dell’IVA, ci si deve fare riferire alla normativa fiscale vigente ed alle relative interpretazione ufficiali di AdE.
  • Le spese professionali si verificano in base ai massimali previsti dal noto Decreto del Ministro della Giustizia del 17 Giugno 2016, contenente le tabelle dei corrispettivi parametrizzati sul livello qualitativo delle prestazioni progettuali.
  • I costi delle opere di manodopera ed installazione, si calcolano riferendosi ai prezzari indicati all’Art. 3, C. 4, del Decreto Costi Massimi.

Decreto Costi Massimi: le FAQ del MiTE – FAQ n° 4.

La FAQ n° 4 tratta le voci di costo non rilevabili nei prezzari. Specifica che il Tecnico può presentare un prezzo che andrà predisposto analiticamente con un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che concorrono alla definizione dell’importo indicato.
Il Tecnico dovrà inoltre allegare all’asseverazione una relazione firmata, che potrà quindi essere anch’essa controllata ai sensi del Decreto MiSE del 6 Agosto 2020 (DM Asseverazioni). Essa dovrà indicare come si siano determinate le voci di costo non presenti nei prezzari.

Decreto Costi Massimi: le FAQ del MiTE – FAQ n° 5.

La FAQ n° 5 riguarda la procedura per l’asseverazione dei costi e chiarisce la regola del cosiddetto “doppio controllo”.
In primis, in base agli Artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), per asseverare la congruità delle spese sostenute, ci si riferisce:

  1. ai prezzari individuati dal DM Requisiti Tecnici, predisposti dalle Regioni e Provincie Autonome, o ai listini delle Camere di Commercio territorialmente competenti o ai prezzari pubblicati dalla Casa Editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
  2. ai valori massimi di  alcune categorie di beni, stabiliti con il Decreto Costi Massimi.

Il Tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per:

  • tutti gli interventi come da Allegato A al Decreto, nel rispetto degli importi indicati;
  • per l’installazione di impianti FV, sistemi di accumulo e di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall’Art. 119, C. 15, del Decreto Rilancio.

Conclusioni: il doppio controllo.

Nel caso non fosse ancora sufficientemente chiaro, mi preme ribadire (per l’ennesima volta) che l’asseverazione di congruità delle spese preveda di fatto un doppio controllo. Esso andrà eseguito sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM Costi Massimi.
Repetita iuvant:  il Decreto Costi Massimi prevede la verifica della spesa solo per la fornitura di beni (rivedere FAQ n°2). La verifica della spesa rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione) continuerà ad effettuarsi tramite i prezzari.

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Ingegnere Edile/Architetto, laureatomi presso l’Università degli Studi di Pavia.
Svolgo l’attività di libero professionista, sono CTU presso il foro Alessandrino e mi dedico alle tematiche energetiche, all’impiantistica, alle fonti rinnovabili ed alla sostenibilità in edilizia.
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