CILA Superbonus

La CILA Superbonus è il punto obbligato di passaggio per raggiungere la massima detrazione fiscale. Vediamo come funziona e in quali casi si integra con altri titoli edilizi.

Innanzi tutto, quando è stata introdotta la CILA Superbonus? Il Decreto Semplificazioni bis di Maggio 2021, tra le molte novità, sostituisce il comma 13-ter dell’art. 119 della L.77/2020. In questo comma troviamo le regole di accesso al Superbonus dal punto di visto urbanistico e le potenziali cause di perdita del vantaggio fiscale.

La pubblicazione del Decreto Legge è il 1° giugno: da questa data si applicano quindi le nuove regole. Qual è la grossa novità? Per accedere al Superbonus è ora necessario, e al tempo stesso sufficiente, presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia del comune una CILA. In questo sta la semplificazione della pratica urbanistica: in pratica, gli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico finalizzati al Superbonus si considerano come interventi di manutenzione straordinaria, tranne per i casi di demolizione e ricostruzione.

21 ottobre, CILA Superbonus:
come preparare le pratica edilizia per il Superbonus
Per accedere al Superbonus è ora necessario, e al tempo stesso sufficiente, presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia del comune una CILA

La CILA Superbonus inoltre diventa il principale vincolo per la decadenza dei vantaggi fiscali. Questo significa che le condizioni per applicare quanto definito nell’art. 49 del DPR 380 sono:

  • la mancata presentazione della CILA;
  • gli interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • l’assenza dell’attestazione dei titoli edilizi nella CILA;
  • la non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 dell’art. 119 della L.77/2020.

Basta la CILAS Superbonus?

È la domanda più ricorrente ed è quella che trova molteplici risposte. Vediamo con alcuni esempi quando la CILAS è sufficiente e quando, invece, sono richiesti altri titoli edilizi.

Per gli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico è necessario ed è sufficiente la CILAS. Già, anche per gli interventi strutturali è sufficiente la CILA Superbonus. Questo è uno dei più rilevanti punti di semplificazione introdotti.

Gli eventuali titolo autorizzativi o le comunicazioni normate da regole nazionali e regionali si inseriscono nella apposita sezione della CILAS. Un esempio sono le autorizzazioni paesaggistiche, al deposito o le autorizzazioni sismiche.

Come ci si comporta quando si eseguono anche opere connesse al Superbonus ma che non sono di efficientamento energetico o di miglioramento sismico? In questi casi si presenta il titolo edilizio necessario (CILA, SCIA, etc..) e si richiama questo titolo nella CILAS che si prepara per il Superbonus. Citiamo a titolo d’esempio le opere di ristrutturazione interna per ridistribuire gli spazi con contestuale sostituzione dell’impianto di riscaldamento.

Come ci si comporta invece quando si eseguono opere non connesse al Superbonus ? In questo caso si presenta il titolo edilizio necessario (CILA, SCIA, etc..) che non va quindi richiamato nella CILAS per il Superbonus. Un tipico esempio è la ristrutturazione dei bagni o dei balconi.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria in edilizia libera è comunque necessario presentare la CILAS e descrivere le opere nella apposita sezione.

Infine trattiamo gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione. In questo caso si presenta il titolo edilizio previsto dalla normativa tecnica vigente.

Nello schema qui sotto proponiamo una sintesi delle pratiche necessarie e di come possono essere collegate alla CILA Superbonus.

CILA Superbonus e le altre pratiche edilizie
CILA Superbonus e le altre pratiche edilizie

Come si compila la CILA Superbonus?

La nuova modulistica della CILA Superbonus è quella approvata dalla conferenza unificata Stato Regioni ed è in vigore dal 5 Agosto 2021.

La CILA semplificata si compone di due moduli.

Il primo contiene i dati del titolare e del progettista, entrambi firmatari del documento, e successivamente le dichiarazioni che questi sottoscrivono.

Le attestazioni sull’immobile

Tra queste dichiarazioni va posta particolare attenzione alle sezione F. “Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile“. Compilare in modo errato questa sezione può comportare la decadenza del vantaggio fiscale per Superbonus.

Passiamo ora alle dichiarazioni del progettista. In questa sezione del modulo prestiamo attenzione alla prima: “Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere”. Qui si riporta l’unica descrizione delle opere strettamente necessaria per la pratica CILAS. Gli allegati descrittivi infatti sono previsti per qualificare meglio le opere e le aree di intervento ma questa descrizione è quella cui fa riferimento il principio di decadenza del vantaggio fiscale del Superbonus. Infine è sempre questa le sezione prevista per la descrizione gli interventi che potrebbero essere eseguiti in edilizia libera.

Compilazione CILAS: i soggetti coinvolti

Veniamo ora al secondo modulo, quello che concerne gli “Altri soggetti coinvolti“.

Al suo interno inseriamo quindi i dati del professionista che firma il primo modulo; possiamo anche aggiungere gli altri professionisti coinvolti nella pratica.

In una sezione dedicata indichiamo successivamente le imprese esecutrici ed eventuali altri titolari dell’immobile.

Prendiamo ad esempio la CILA Superbonus per un condominio con interventi di efficientamento energetico sia trainanti che trainati: è in questo secondo modulo che troviamo lo spazio per inserire i riferimenti di tutte le unità immobiliari oggetto di interventi trainati.

In questo video puoi vedere in pochi semplici passi come si compila la CILA Superbonus con il software CILAS 110.

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Ingegnere civile dedicato al calcolo strutturale, svolge l’attività di analista strutturale per lo sviluppo di codici di calcolo strutturali.
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