Lavorare in sicurezza ai tempi del COVID-19

La lotta contro l’emergenza sanitaria rappresentata dal COVID-19, più comunemente conosciuto con l’appellativo di Coronavirus, sta finalmente per giungere in Italia alla fase 2: dal 4 maggio è prevista la riapertura graduale delle attività lavorative.

Guida pratica alla fase 2: come affrontare in sicurezza la riapertura

Affinché la ripresa del motore produttivo non vanifichi gli sforzi finora compiuti da tutti i cittadini italiani, è però necessario che il ritorno al lavoro sia realizzato in maniera graduale e con una rigorosa pianificazione delle misure di prevenzione e protezione per i lavoratori, in modo da contrastare la diffusione del virus.
Per ripartire con slancio, ma in sicurezza, il riferimento più autorevole è rappresentato dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, che ha integrato la precedente versione del 14 marzo: le varie regioni italiane stanno provvedendo in questi giorni alla redazione di specifiche ordinanze con lo scopo di regimentare la ripresa delle attività nella maniera più possibile congrua al protocollo di sicurezza condiviso.
Tra i punti salienti del protocollo, che saranno sicuramente ripresi nelle ordinanze regionali, ricordiamo:

  • obbligo di informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa i comportamenti più corretti a cui attenersi quando si accede in azienda
  • necessità di mettere a disposizione del personale i DPI più adeguati per i rischi delle mansioni da svolgere
  • necessità di provvedere alla sanificazione delle attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività

Il Modulo COVID-19 di SCHEDULOG è lo strumento ideato per produrre la documentazione richiesta dal Protocollo di sicurezza condiviso e ottemperare in questo modo a tutti gli obblighi del datore di lavoro.


Scopri come affrontare la prossima apertura delle attività

Il Protocollo di sicurezza condiviso per contrastare il Covid-19 negli ambienti di lavoro

Il D.P.C.M. 26 aprile 2020 sancisce ufficialmente l’inizio della fase 2 del piano atto a contrastare la diffusione del covid-19 sul territorio italiano. Nell’Allegato 3 del decreto sono riportate tutte le attività produttive, industriali e commerciali a cui è concesso riaprire i battenti dal 4 maggio; la ripresa del lavoro nei settori consentiti dal decreto non è però lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro, ma deve essere organizzata secondo le indicazioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 che ha integrato la precedente versione del 24 marzo.
Il Protocollo di sicurezza nasce dallo sforzo congiunto delle parti sociali sindacali (CGIL, CISL, UIL), datoriali (Confindustria, Confapi e Rete Imprese Italia) e del Governo di fornire delle indicazioni generali per permettere la ripresa della produzione, ma assicurando nel contempo ai lavoratori degli adeguati livelli di protezione.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

[…] Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Ci soffermiamo ora sulla parte del Protocollo di sicurezza che descrive le misure di sicurezza per la prevenzione e protezione che il datore di lavoro deve predisporre per contrastare la diffusione del COVID-19 e rendere il proprio impiego “a norma di legge”.

Un primo tassello fondamentale riguarda l’INFORMAZIONE dei lavoratori sui corretti comportamenti da adottare in azienda che deve essere raggiunta consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi depliants informativi. Le informazioni da fornire ai lavoratori riguardano in particolare:

  • obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali
  • qualora si presentino delle situazioni di pericolo per la diffusione del virus come sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc… al lavoratore non è consentito né fare ingresso né permanere in azienda
  • rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene
  • informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

Il Protocollo di sicurezza gestisce anche le modalità di INGRESSO IN AZIENDA del personale e di ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI, tra i punti più significativi si ricordano:

  • il personale potrà essere sottoposto a controllo della temperatura corporea e nel caso risultasse superiore ai 37,5°C occorre attenersi a quanto già descritto nella sezione del Protocollo di sicurezza relativa all’informazione dei lavoratori
  • il rientro al lavoro di lavoratori risultati in passato positivi al COVID-19 deve essere preceduto dalla certificazione medica che il soggetto non è più positivo al tampone
  • l’accesso in azienda di fornitori esterni deve essere regolamentato mediante modalità, percorsi e tempistiche precedentemente concordate: lo scopo è ridurre al minimo il contatto tra il personale interno e il fornitore proveniente dall’esterno

È inoltre necessario che il datore di lavoro:

  • provveda alla PULIZIA E SANIFICAZIONE degli spazi e delle attrezzature di lavoro
  • supporti le PRECAUZIONI DI IGIENE PERSONALE mettendo a disposizione del personale gel disinfettanti per le mani
  • fornisca ai lavoratori adeguati DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
  • definisca la GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI indicando come accedere e quali comportamenti adottare
  • modifichi l’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE rivedendo i turni di lavoro, incentivando lo smart working e pianificando la presenza del personale nei vari reparti

Il Protocollo di sicurezza richiede quindi una precisa e puntuale pianificazione del rientro al lavoro.
In quest’ottica, dove nulla può essere lasciato all’improvvisazione, SCHEDULOG COVID-19 si propone di supportare il professionista preposto alla stesura della documentazione che attesta il rispetto delle richieste legislative.
SCHEDULOG produce Cartelli e dépliant informativi da stampare ed esporre nel luogo di lavoro:

Cartello informativo da esporre in azienda prodotto con SCHEDULOG COVID-19

Il protocollo di sicurezza dell’ambiente di lavoro, completo di tutte le misure di sicurezza, i Dispositivi di Protezione Individuale e le attrezzature necessarie, viene compilato velocemente mediante una semplice procedura guidata:

Compilazione automatica del protocollo di sicurezza aziendale con SCHEDULOG COVID-19

Linee guida INAIL per la sicurezza negli ambienti di lavoro contro il Covid-19  

Un’altra risposta alle modalità di riapertura durante fase 2 viene dall’INAIL, che il 23/04/2020 ha pubblicato le linee guida per le disposizioni di contenimento e prevenzione sui luoghi di lavoro, approvate dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile.
Si tratta del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione“, contenente indicazioni per la graduale ripresa in sicurezza delle occupazioni tenendo conto dei fattori di rischio da COVID-19 impliciti di ogni settore lavorativo.
Il documento è stato espressamente formulato come riferimento tecnico per il legislatore/governo, affinché nelle scelte politiche e nella priorità degli interventi da mettere in atto si tenga debitamente conto delle specificità dei processi produttivi, dell’organizzazione del lavoro e dei rischi connessi.
La pubblicazione si divide in due parti:

  • la prima riguarda il metodo di classificazione del rischio da contagio COVID-19 in funzione di tre variabili: l’esposizione a fonti di contagio, la prossimità tra lavoratori e la possibile aggregazione sociale verso soggetti esterni.
  • La seconda sezione riguarda invece misure organizzative, di prevenzione e protezione contro i focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” di cui si è parlato nel paragrafo precedente.

Entriamo ora nel merito dei contenuti del documento tecnico, focalizzandoci in particolare sulla metodologia proposta per la valutazione del rischio e sulle classi di rischio dei principali settori produttivi individuati dalla classificazione ATECO 2007. 

Determinazione della classe di rischio da contagio COVID-19
Come abbiamo anticipato, secondo i tecnici il rischio da contagio da SARS-CoV-2 può essere classificato secondo tre variabili:

  • Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche professioni (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
  • Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
  • Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

La metodologia di valutazione della classe prevede la costruzione di una matrice di rischio che combina i punteggi delle prime due variabili ricavati, per ogni settore produttivo, da apposite scale1).

1) La scala è adattata da un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale.

Il punteggio risultante viene infine corretto con un fattore che tiene conto della terza variabile, l’aggregazione.

1) La scala è adattata da un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale.

Si ottiene così un punteggio finale che determina il livello di rischio in basso, medio-basso, medio, medio-alto e alto con il relativo codice colore.

Matrice di rischio; verde=basso; giallo=medio-basso; arancio= medio-alto; rosso=alto

A titolo di esempio riportiamo la valutazione del rischio effettuata con SCHEDULOG COVID-19 per la mansione di receptionist.

In base al codice Ateco si registra un punteggio legato alla variabile di Esposizione di 2; in base alla valutazione della mansione calata nel contesto si è scelto di attribuire un punteggio alla variabile di Prossimità di 2. Si ottiene così un punteggio parziale di 4, che corretto con la variabile di Aggregazione di 1.30 restituisce un punteggio totale (Rtot) di 5,20 corrispondente ad una valutazione del rischio da contagio medio-bassa.

SCHEDULOG COVID-19 valuta la classe di rischio delle singole mansioni presenti all’interno dell’azienda

Il Comitato Tecnico Scientifico ha elaborato le tabelle illustrative della classe di rischio all’esposizione da COVID-19 delle attività lavorative individuate dal codice ATECO. Di seguito riportiamo una tabella che include i principali settori, per maggiori informazioni sulle articolazioni dei singoli settori consigliamo la visione delle tabelle estratte dal documento:

Classi di rischio ATECO

La valutazione della classe di rischio è fondamentale per i decisori politici, come strumento per organizzare la graduale riapertura delle occupazioni, come già anticipato dall’Allegato 3 citato al paragrafo precedente, ma anche alle singole realtà aziendali in modo che possano mitigare il rischio da Covid-19 prendendo decisioni in autonomia.

I protocolli di sicurezza regionali per il contrasto al COVID-19

La Fase 2 è alle porte e anche le regioni italiane si stanno attrezzando per predisporre ordinanze volte ad armonizzare le procedute di riapertura di occupazioni produttive e commerciali. In questa sede riportiamo, a titolo di esempio, una breve sintesi delle ordinanze di due regioni che hanno già provveduto a legiferare sull’argomento: la Regione Toscana con l’ Ordinanza n.38 del 18 Aprile 2020 e la Regione Campania con l’Ordinanza n.39 del 25 Aprile 2020.

TOSCANA

L’Ordinanza n.38 del 18 Aprile 2020 si propone di indicare le disposizioni di contenimento del Covid-19 a cui attenersi per tutti gli ambienti di lavoro, ad esclusione degli ambienti sanitari, dei cantieri e delle aziende dei servizi pubblici locali.

Il documento presenta due allegati con dei format di protocollo di sicurezza anti-contagio per la ripresa di esercizi produttivi e commerciali che il datore di lavoro deve compilare e consegnare all’autorità preposta entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione.

[…] Protocollo Anti-Contagio i.Impiegando la scheda tipo in allegato, i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori. ii. L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività; il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all’indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura

Per quanto concerne i contenuti generali del documento possiamo individuare i seguenti 3 macro-temi:

  • Monitoraggio della siero prevalenza: si raccomanda al datore di lavoro di dare disponibilità e garantire spazi ai dipendenti che siano intenzionati a sottoporsi volontariamente allo screening sierologico
  • Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro: come nel Protocollo di sicurezza del 24/04 si specifica che in presenza di febbre o altri sintomi influenzali è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. È indicato inoltre che la distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 “è di norma determinata in 1,8 metri”
  • Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali: vengono riportate poi delle indicazioni specifiche sugli esercizi commerciali, tra cui l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale da mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l’obbligo di regolamentare l’accesso agli spazi disponibili, differenziando i percorsi di entrata e di uscita.

CAMPANIA

L’Ordinanza n.39 del 25 Aprile 2020 riguarda ulteriori azioni di prevenzione e gestione da adottare per l’emergenza COVID-19 con validità dal 27/04/2020 fino al 03/05/2020, anticipando quindi l’entrata a livello nazionale nella cosiddetta fase 2.

Viene allo stesso tempo specificato che “l’ordinanza contiene una serie di disposizioni da ritenersi sperimentali e conta sul senso di responsabilità di tutti i cittadini. Se si dovessero verificare situazioni di assembramento tali da produrre diffusione del contagio, la stessa ordinanza sarà immediatamente revocata.”

Riassumiamo di seguito i principali settori che hanno visto anticipare la riapertura dell’attività e le relative indicazioni di sicurezza.

  • Professioni commerciali e produttive: in attesa della piena ripresa si consente il “risanamento” e la manutenzione di esercizi alberghieri e ricettivi con specifico riferimento agli stabilimenti balneari e della lavorazione delle pelli. Questi settori posso riaprire nel rispetto delle stesse disposizioni di sicurezza precauzionali previste nei cantieri “per quanto compatibili in relazione alle mansioni da svolgere” e contenute nell’Allegato 1 alla stessa disposizione.
  • Servizi di ristorazione: vengono riaperti pub, bar, gastronomie, ristoranti, gelaterie e pasticcerie con consegna a domicilio e prenotazione telefonica/on line. Per questi impieghi è stato redatto un protocollo di sicurezza specifico contenuto nell’Allegato 2. Tra le misure di sicurezza più significative segnaliamo, oltre a quelle di sanificazione dell’ambiente di lavoro, l’obbligo di visita medica ad ogni dipendente da eseguire prima che si riprenda la frequentazione del luogo di lavoro e che attesti l’assenza di infezioni alle vie respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse, dispnea.
  • Cartolerie e librerie: nell’Allegato 2 introdotto nel punto precedente si fa riferimento alla presenza di persone all’interno dei negozi in base alla superficie e all’obbligo di mantenere una distanza interpersonale di 1,80 m.
  • Molte regioni si stanno mettendo in moto per rilasciare ordinanze specifiche a tutela del proprio sistema produttivo. Diventa quindi fondamentale monitorare con costanza le ordinanze della propria regione poiché in alcuni casi le misure possono discostarsi anche fortemente da quelle imposte a livello nazionale.

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Consulente TERMOLOG, docente corsi efficienza energetica.
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Laurea in Ingegneria civile indirizzo geotecnico e mi occupo di assistenza tecnica per i software Logical Soft.
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  • Categoria dell'articolo:covid 19