Cantieri e Coronavirus: aperti o pronti a ripartire!

“L’Italia non si ferma”. Con questa frase il 14/03/2020 il presidente del consiglio Giuseppe Conte annuncia che governo, sindacati e Confindustria hanno siglato il “Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Per far fronte all’emergenza sanitaria causata dall’epidemia per Coronavirus, l’Italia è costretta a frenare il suo motore economico e produttivo ma non si ferma. Non completamente.

Introduzione

Il DPCM 1° aprile 2020 proroga fino al 13 aprile le misure restrittive per il contenimento del contagio previste dal DPCM 22 marzo 2020 e dal DM 25 marzo 2020. Con questi decreti alcune realtà proseguono le proprie attività attuando le indicazioni previste dal Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro mentre altre si preparano a ripartire per esser subito operative con tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire le attività in sicurezza.

Anche i cantieri edili rallentano: alcuni rimangono aperti e continuano a operare, altri cantieri invece sono costretti a chiudere i cancelli. È ormai evidente che dovremo convivere a lungo con questo virus e dovremo modificare rapidamente le nostre abitudini in modo da poter svolgere le attività in sicurezza per la salute nostra e di chi ci circonda.

Questo tempo di sospensione allora diventa fondamentale per prepararsi a ripartire più consapevoli dei rischi cui siamo esposti nei cantieri.

Con questo focus proponiamo di fare il punto sulla realtà edile al tempo del Coronavirus:

  • quali cantieri possono continuare le attività?
  • quali strumenti adottare per farsi trovare pronti quando le attività di tutti i cantieri riprenderanno?
  • POS e PSC di cantiere devono essere aggiornati?

Vediamo inoltre quali strumenti offre SCHEDULOG, il software per la sicurezza nei cantieri, per fronteggiare la diffusione del contagio da Coronavirus in edilizia.


PROVA GLI STRUMENTI DI SCHEDULOG PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

I cantieri edili al tempo del Coronavirus

Cantieri aperti e cantieri chiusi per Coronavirus: facciamo il punto

Il DPCM 1° aprile 2020 proroga al 13 aprile le disposizioni del DPCM 22 marzo 2020 aggiornate con il DM 25 marzo 2020. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 (detto Coronavirus), sull’intero territorio nazionale sono adottate misure urgenti di contenimento del contagio che prevedono, tra le altre misure, la sospensione di tutte le attività non incluse nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.

Le attività sono identificate mediante un codice ATECO e l’elenco vigente è stato aggiornato con il DM 25 marzo 2020 “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2020.

Nell’ambito del settore delle costruzioni, il Decreto ferma i cantieri edili ‘ordinari’ ovvero quelli che non rivestono carattere di urgenza identificabili dai codici ATECO:

  • 41-Costruzione di edifici. Rientrano in questa categoria i cantieri per la costruzione di nuovi edifici sia residenziali che non residenziali nonché le attività di sviluppo di progetti immobiliari ;
  • 43.1-Attività di demolizione e preparazione del cantiere edile inclusi i lavori di sistemazione del terreno, trivellazioni e perforazione.
  • 43.3-Attività di completamento e finitura degli edifici. Rientrano in questa categoria tutte i lavori di intonacatura e stuccatura; posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili; rivestimenti di pavimenti e muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri e altre attività non specializzate di opere edili.
  • 43.9-Altri lavori specializzati di costruzione. E’ inclusa la realizzazione di coperture, pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne, noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione.

Restano invece aperti i cantieri identificati dai codici ATECO:

  • 42-Ingegneria Civile all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, i cantieri per la costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni; sono escluse le costruzioni di opere idrauliche (codice ATECO 42.91), le attività per la lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione (codice ATECO 42.99.09) e altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile (codice ATECO 42.99.01);
  • 43.2 Attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione.

Per tutti i cantieri che restano operativi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto con Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili’, disponibile dal 20 marzo sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un protocollo che contiene indicazioni pratiche da mettere in atto nei cantieri per garantire a tutti i soggetti presenti di non essere contagiati o di non diffondere il contagio qualora siano portatori asintomatici del Coronavirus.Nel successivo paragrafo entriamo nel dettaglio delle misure previste nel Protocollo; a questo punto ci chiediamo se queste indicazioni e procedure non siano necessarie anche in futuro.

Probabilmente dovremo tener in considerazione l’esistenza del Coronavirus ancora a lungo. Le attività dei cantieri riprenderanno certamente prima che sia disponibile un vaccino in grado di tutelare in particolare i soggetti più deboli della popolazione. E’ allora questo il tempo per prepararsi a ripartire puntando sulla formazione e predisponendo tutte quelle misure  necessarie al contenimento del rischio di contagio del virus anche per i cantieri futuri.

Locandina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i cantieri aperti.

Locandina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i cantieri aperti.

Certamente. Una delle principali responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è proprio quella di adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, e di verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. Il ruolo del CSE si spinge fino alla sospensione delle attività in caso di pericolo grave ed imminente.

A tal proposito citiamo l’art. 92 del Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (TU 81/2008):

Art.92 D.Lgs. 81/08 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione: b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; […]
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Una situazione di emergenza sanitaria e sociale come quella che stiamo vivendo per l’epidemia da Coronavirus richiede disposizioni specifiche per garantire la salute non solo di chi opera all’interno del cantiere ma anche di chi potrebbe essere a sua volta contagiato. La situazione è complessa e per questo devono essere messe in campo tutte le misure che riducano i contatti al minimo e diminuiscano le possibilità di contagio. Queste misure devono rientrare sia nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che nel Piano Operativo di Sicurezza (si veda nel seguito) sicuramente per i cantieri in attività. 

I cantieri che oggi sono fermi invece riprenderanno le attività presto, ma è quantomeno prevedibile che le misure di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus saranno necessarie ancora per parecchio tempo per evitare un nuovo acuirsi dell’emergenza. E’ quindi fondamentale non farsi trovare impreparati.

Come adeguare dunque il PSC di cantiere?

Quali misure prevedere per svolgere le attività in sicurezza anche in presenza di Coronavirus?

Le troviamo elencate nel protocollo siglato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali il 19 marzo 2020: ‘Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili’.

Una delle prime raccomandazioni citate è proprio riferita alle attività dei cantieri: 

“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili”
Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio; 

Si tratta di indicazioni che i datori di lavoro devono applicare per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità degli ambienti. Queste misure consentono di mantenere aperti i cantieri in sicurezza e nello stesso tempo contengono la diffusione del contagio da Coronavirus.

Vediamole in 8 punti.

Protocollo di sicurezza anti-contagio da Coronavirus di SCHEDULOG

Un protocollo in 8 punti per fronteggiare la diffusione del Coronavirus nei cantieri

Prima ancora di entrare nello specifico delle misure precauzionali da adottare nei cantieri, il protocollo richiama la necessità di rispettare le restrizioni vigenti per decreto, ovvero la sospensione delle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate.

Si richiede inoltre di adottare protocolli di sicurezza anti-contagio e strumenti di protezione individuale laddove non sia possibile, in relazione alle operazioni da eseguire, rispettare la distanza interpersonale di un metro quale principale misura di contenimento. In ogni caso è necessario limitare al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere.

Fermo restando queste raccomandazioni di base, ecco le principali misure di precauzione per punti (estratte dal documento riassuntivo del MIT ‘Regole per il contenimento della diffusione del covid19 nei cantieri edili’). 

  1. INFORMAZIONE. Il datore di lavoro è chiamato ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere sulle misure di contenimento del contagio da Coronavirus attraverso appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. A nessuno è consentito l’accesso al cantiere se la temperatura corporea misurata è superiore ai 37,5°; in queste condizioni le persone devono essere isolate e devono seguire le sue indicazioni del medico curante o dell’autorità sanitaria. Non è permesso l’ingresso o la permanenza in cantiere alle persone con sintomi di influenza o in quarantena.
  2. ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI. Per l’accesso di fornitori esterni al cantiere si devono prevedere procedure specifiche che limitino il contatto tra le persone. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non è loro consentito accedere ai locali chiusi comuni del cantiere. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.
  3. IGIENE E SANIFICAZIONE IN CANTIERE. Il datore di lavoro ha il compito di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni del cantiere, compresi i mezzi d’opera e quelli a noleggio. Per il personale è obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle proprie mansioni in cantiere.
  4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Tutto il personale è obbligato a rispettare il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1m. Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.
  5. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI). L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi del cantiere deve avvenire in maniera contingentata, prevedendo la  ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta e il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone.
  6. RIORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE. Sono favorite le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, per una riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni, anche attraverso la turnazione dei lavoratori, con l’obiettivo di diminuire i contatti.
  7. SORVEGLIANZA SANITARIA. La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale e perché può intercettare possibili casi sospetti del contagio. Inoltre l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori è fondamentale per evitare la diffusione del contagio;
  8. ESCLUSIONE DALLE PENALI PER RITARDI NEI LAVORI. Infine il protocollo individua nel dettaglio le ragioni di emergenza da Coronavirus al fine di escludere le penali per tutte le imprese che abbiano accumulato ritardi o inadempimenti rispetto ai termini contrattuali.

Logical Soft ha predisposto un documento contenente le procedure di sicurezza da adottare nei cantieri per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Il documento può essere allegato o integrato al PSC di cantiere direttamente da SCHEDULOG, il software per la gestione della sicurezza dei cantieri. SCHEDULOG include inoltre un ampio archivio di dispositivi di protezione individuali specifici per contrastare la diffusione del Coronavirus (guanti in lattice, mascherine chirurgiche, maschere facciali filtranti..).

È disponibile inoltre una pratica Check list che consente al CSE di mantenere il controllo della sicurezza in cantiere, verificando in sede di sopralluogo che tutte le misure precauzionali siano attuate correttamente.

Archivio dei DPI di SCHEDULOG per proteggere dal contagio da Coronavirus

Le maschere per proteggere le vie respiratorie dal contagio da Coronavirus nei cantieri

Quando si parla di dispositivi di protezione individuale nei confronti del Coronavirus, il primo dispositivo a cui pensiamo sono le maschere facciali; le maschere che troviamo in commercio non svolgono però tutte la stessa funzione e rispondono a requisiti sostanzialmente diversi.

Per prima cosa è doveroso distinguere le mascherine tra quelle igieniche, quelle chirurgiche ad uso medico e quelle facciali filtranti. 

Le mascherine igieniche servono per proteggere ciò che si sta producendo, un chip o un alimento per esempio. Non svolgono nessuna funzione di protezione per chi le indossa e nemmeno per chi si trova ad operare a distanze ravvicinate: non ha infatti alcun sistema schermante nei confronti di eventuali microrganismi dispersi in ambiente attraverso naso o bocca.    

Le maschere chirurgiche sono tipicamente composte da 3 strati di tessuto non tessuto (in fibre di poliestere o polipropilene) e filtrano l’aria in uscita proteggendo chi è nelle vicinanze da un eventuale contagio da Coronavirus trasportato da gocce di saliva o secrezioni respiratorie. Non sono in alcun modo protettive nei confronti di chi le indossa che può invece essere a sua volta contagiato. Inoltre non avendo una completa aderenza al viso i microrganismi possono raggiungere  facilmente le vie respiratorie del portatore attraverso gli spazi presenti tra il bordo della maschera e il volto. Queste mascherine dopo circa 2-3 ore si inumidiscono, perdono efficacia e devono quindi essere sostituite. 

Le maschere facciali filtranti invece sono prodotte in conformità alla UNI EN149/2009 e sono realizzate completamente in materiale filtrante assicurando al portatore la necessaria protezione delle vie respiratorie da agenti esterni come può essere il Coronavirus. 

Si distinguono 3 classi di protezione crescente:

FF P1 facciale filtrante con bassa separazione contro le particelle solide (efficienza filtrante minima 78%)
FF P2 facciale filtrante con media separazione contro le particelle solide e liquide(efficienza filtrante minima 92%) 
FF P3 facciale filtrante con alta separazione contro le particelle solide e liquide (efficienza filtrante minima 98%). 

Le maschere facciali filtranti possono essere dotate o meno di valvole di espirazione. Ai fini della protezione da Coronavirus le maschere consigliate sono quelle del tipo FFP2 ed FFP3 e sono da considerarsi come adeguati DPI da adottare in cantiere. Questo tipo di maschera va sostituita dopo 8 ore di uso.

Tutte le maschere filtranti proteggono il portatore perché non consentono al virus di raggiungere le vie respiratorie. Le maschere dotate di valvola di espirazione non proteggono dalla fuoriuscita di particelle e possono quindi consentire il contagio verso l’esterno. 

La scelta della mascherina più opportuna deve avvenire in funzione del rischio di trasmissione di Coronavirus a cui si è esposti o a cui si espone chi lavora nelle vicinanze. Le mascherine chirurgiche non proteggono il portatore ma chi è intorno e devono essere utilizzate da persone positive o potenzialmente positive al Coronavirus. Le mascherine di classe FFP2 e FFP3 devono invece essere utilizzate da chi potrebbe essere contagiato e sono a tutti gli effetti un DPI utilizzabile in cantiere.

Il ‘Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili’ richiede che si utilizzino dispositivi conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, ovvero le maschere FFP2 o FFP3. Alla luce del decreto Cura Italia, data la scarsa disponibilità di maschere filtranti sul mercato, il lavoratore può impiegare in cantiere anche la mascherina chirurgica.

Maschere e protezione da Coronavirus

Coronavirus: come aggiornare il Piano Operativo della Sicurezza?

Come avviene per il PSC anche il POS deve essere aggiornato con le misure precauzionali specifiche per l’emergenza Coronavirus. 

Si tenga presente che il Covid-19 (detto Coronavirus) è un agente patogeno che può a tutti gli effetti rientrare nella categoria degli ‘agenti biologici’. E’ dunque utile far riferimento al Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” del D. Lgs. 81/08 che definisce:

Titolo X – Art.267 D.Lgs. 81/08 – Definizioni

Ai sensi del presente Titolo s’intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.;

Ai sensi del Titolo X del TU 81/08, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio di esposizione ad agenti biologici tenuto conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità in cui ci si trova ad operare. 

In tutte le attività per le quali la valutazione dell’esposizione ad agente biologico evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi al rischio. È tenuto inoltre ad assicurare che i lavoratori dispongano dei dispositivi igienici necessari alla propria pulizia, che abbiano in dotazione indumenti di lavoro e protettivi che vengano tolti quando si lascia la zona di cantiere, conservati separatamente dagli altri indumenti, e disinfettati. Infine cura che i  dispositivi di protezione individuale ove non siano mono usosiano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione.

Un utile riferimento per il rischio legato specificatamente al Coronavirus è il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Il protocollo indica le principali misure organizzative, di prevenzione e protezione che l’impresa deve adottare nello specifico cantiere in cui si trova ad operare.

Le principali misure previste per contrastare la diffusione del contagio di Coronavirus corrispondono a quanto abbiamo riportato per il PSC. Le elenchiamo in estrema sintesi:

  • Il Datore di lavoro forma e informa i lavoratori riguardo ai rischi legati al contagio da Coronavirus specialmente per le attività che non garantiscano assenza di contatto o distanza di sicurezza da altri operatori.
  • Nello svolgimento delle proprie attività i lavoratori devono mantenere la distanza di sicurezza  di almeno 1 metro l’uno dall’altro.
  • Nei casi eccezionali in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza di 1 m, devono essere indossati DPI (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) e maschere filtranti del tipo FFP2 o FFP3 (UNI EN 149:2009). In assenza di tali dispositivi le attività devono essere sospese.
  • Devono essere disponibili soluzioni detergenti per l’igiene delle mani e devono essere date indicazioni specifiche per il lavaggio. 
  • Deve essere garantita la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle aree comuni (bagni e mensa) e di svago.
  • E’ necessario prevedere il cambio di indumenti all’ingresso e all’uscita del cantiere.
Chec-klist di SCHEDULOG per il controllo della sicurezza anti-contagio

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Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio, con specializzazione in Geotecnica e Difesa del Territorio e svolgo attività professionale presso la software house Logical Soft.
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  • Categoria dell'articolo:covid 19