Gli interventi locali dopo lo “Sblocca cantieri”

Il decreto-legge n. 32/2019 convertito in Legge n. 55/2019 conosciuto come “Sblocca cantieri” ha introdotto diverse novità nell’ambito dell’edilizia, compreso l’iter delle pratiche per gli interventi nelle zone sismiche.

Come cambiano le pratiche sismiche

Queste novità riguardando soprattutto gli interventi locali e le nuove disposizione normative contengono già le nuove istruzioni su come procedere, ma sono sufficienti? Cosa succede ora nelle regioni dotate di un proprio sistema per la digitalizzazione delle pratiche sismiche?

In questo focus seguiamo l’iter procedurale per gli interventi locali compresa la redazione delle pratiche sismiche in ambito regionale.

Lo “Sblocca cantieri” e gli interventi locali

Come si classificano ora gli interventi locali?

La prima novità introdotta che regge le novità procedurali è la classificazione degli interventi nelle zone sismiche. Lo “Sblocca cantieri” infatti ha modificato l’articolo 93 del Testo Unico Edilizia, ovvero il DPR 380/01, e inserito nello stesso decreto l’art. 94 bis.

Il nuovo art. 94 bis al comma 1 distingue gli interventi tra:

  • interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità
  • interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità
  • interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità

Per capire in quale casistica si rientra è sufficiente riferirsi sempre al comma 1 dell’art.94bis che definisce:

Interventi rilevanti

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration- PGA compresi fra 0,20g e 0,25g);
  2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
  3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

Interventi di minore rilevanza

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità, (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);
  2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
  3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla definizione di interventi rilevanti;
    • le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

Interventi privi di rilevanza

gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Come si semplificano le procedure?

Le novità dello “Sblocca cantieri” riguardano anche il contenuto e la modalità di consegna delle pratiche edilizie che subiscono una notevole semplificazione passando alla comunicazione digitale via PEC. L’art. 65 del DPR 380/01 viene così modificato:

Art. 65 – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

DPR 380/01

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

Novità della L.55/2019 “Sblocca cantieri”
1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC).

DPR 380/01

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Novità della L.55/2019 “Sblocca cantieri”
“identico”

DPR 380/01

3. Alla denuncia devono essere allegati
a) il progetto dell’opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

Novità della L.55/2019 “Sblocca cantieri”
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

DPR 380/01

4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all’atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l’attestazione dell’avvenuto deposito.

Novità della L.55/2019 “Sblocca cantieri”
4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito.

DPR 380/01

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

Novità della L.55/2019 “Sblocca cantieri”
“identico”

Anche l’iter di collaudo viene modificato, in particolare per gli interventi locali, vediamo come.

DPR 380/01

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Novità della L.55/2019 “Sblocca cantieri”
6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, una relazione sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

DPR 380/01

7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

Novità della L.55/2019 “Sblocca cantieri”
“identico”

Novità della L.55/2019 “Sblocca cantieri”
8-bis. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

Anche le pratiche sismiche subiscono delle modifiche importanti attraverso la modifica dell’art. 93 e ancora con il contenuto del nuovo articolo 94.bis, qui di seguito le modifiche.

DPR 380/01

1. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.

Novità della L.55/2019 “Sblocca cantieri”

DPR 380/01

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Novità della L.55/2019 “Sblocca cantieri”

DPR 380/01

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Novità della L.55/2019 “Sblocca cantieri”
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

DPR 380/01

4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

Novità della L.55/2019 “Sblocca cantieri”
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

DPR 380/01

5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

Novità della L.55/2019 “Sblocca cantieri”
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.

L’art. 94 bis aggiunge poi:
Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c) (dell’art.94bis ndr).

Cosa cambia nelle regioni?

Le novità dello “Sblocca cantieri” riguardano il territorio nazionale, ma vengono rimandati negli ambiti regionali le applicazioni operative delle novità.
In particolare dal nuovo art.94bis:

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.

È opportuno poi considerare che in alcune regioni sono operativi dei sistemi informatici per la digitalizzazione delle Pratiche Sismiche. Vediamo cosa è cambiato in queste Regioni per gli interventi locali.

Emilia Romagna

Qui il portale di riferimento per le Pratiche Sismiche è il SIS con applicazioni differenziate in alcuni comuni.Con la DGR n. 924 del 05/06/19 entrata in vigore il 12/06/2019 sono state integrate le disposizioni della DGR n. 828 del 31/05/19, e vengono individuate le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti quali interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità ad esclusione dei casi in cui i medesimi interventi sono comunque soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 11, comma 2 lettere a), b), e c) della LR 19/2008.

In particolare gli interventi di riparazione e gli interventi locali definiti al paragrafo 8.41 del DM 17/01/2018 e specificati al paragrafo C8.4.1 della relativa circolare n. 7/2019 che non riguardano:
• abitati dichiarati da consolidare, di cui all’art. 11 comma 2 lettera a) della LR19/08,
• violazione alle norme tecniche antisismiche, di cui all’art. 11 comma 2 lettera b) della LR 19/08,
• costruzioni di interesse strategico o rilevante, di cui all’art. 11 comma 2 lettera b) LR 19/08
sono assoggettati a deposito ai sensi dell’art. 93 del DPR 380/01 e sottoposti a controllo a campione secondo la normativa regionale vigente.
Su portale SIS è quindi necessario indicare la procedura di deposito e caricare i nuovi moduli:
• MUR_D.2.1_deposito_progetto_MinoreRilevanza
• MUR_D.3.1_Asseverazione di conformita e congruita_minore rilevanza

Lombardia

In Lombardia il portale di riferimento è il MUTA che può avere declinazioni diverse di applicazione di comune in comune attraverso il portale “impresa in un giorno” o attraverso portali comunali dedicati.

Le indicazioni fornite in Regione Lombardia per il Deposito Cementi Armati e per il Deposito Sismico sono le seguenti.La Regione Lombardia ha previsto modulistica unificata che consente contestualmente al deposito sismico di provvedere anche alla denuncia ex art. 65 D.P.R. 380/2001.
L’Ufficio Cementi Armati e Sismica, a seguito del trasferimento ai Comuni delle funzioni regionali di cui agli art. 61, 90 comma 2, 93 comma 1, 94 comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del D.P.R. 380/2001, in esecuzione dell’art. 90 – Sopraelevazioni – del D.P.R. 380/2001 e in applicazione dell’art. 10 della L.R. 33/2015 (come modificata dalla L.R. 15/17), gestisce il campionamento, il controllo delle istanze di deposito sismico. I controlli vengono svolti a campione secondo i criteri dettati dalla D.G.R. X/5001 del 7 aprile 2016. L’esame ha lo scopo di verificare i requisiti di completezza, adeguatezza e congruità nei termini di quanto indicato nell’allegato H del suddetto decreto.
Qualsiasi intervento riguardante elementi strutturali che abbia influenza sulla pubblica incolumità dovrà essere depositato.
Il portale MUTA inoltre per il contesto degli interventi locali avvisa che:
Particolare attenzione deve essere posta agli interventi di minore rilevanza e privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui alle lettere b) e c), comma 1, art.94bis del DPR 380/2001, che ricadono nei comuni in zona sismica 2, per i quali è ora prevista la comunicazione di deposito. Per tali casi, in attesa dell’aggiornamento del procedimento Sismica su MUTA e degli applicativi comunali interoperabili, è necessario seguire la seguente procedura:
• Effettuare l’istanza di autorizzazione, come di consueto, sull’applicativo di riferimento del comune;
• Comunicare tramite PEC al SUE/SUAP del comune competente che l’istanza di autorizzazione è da intendersi valida come comunicazione di deposito ai sensi del comma 4 art. 94bis del DPR380/2001 e dell’art. 6 della LR 33/2015. Dichiarando che l’intervento in oggetto ricade tra quelli di minore rilevanza o privi di rilevanza sopra indicati.

Toscana

La Regione Toscana ha aggiornato il proprio portale per le Pratiche Sismiche PORTOS che arriva alla versione 3.0.
L’aggiornamento è successivo alla DGR 663 del 20 Maggio 2019 con la quale sono state approvate le “Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 3 del Decreto Legge 18 Aprile 2019, n.32”.
Qui le novità illustrate in un evento dedicato per la presentazione delle novità del portale.

Umbria

In Regione Umbria è in completamento l’aggiornamento del portale per la presentazione telematica dei progetti UmbriaSis a seguito della DGR 593 di Maggio 2019.

Il portale di Regione Umbria riporta:NUOVE MODALITÀ PRESENTAZIONE PRATICHE: DEPOSITO – AUTORIZZAZIONE SISMICA – VARIANTI NON SOSTANZIALI – INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA
vedi D.G.R. 593 del 06 Maggio 2019
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 32 del 18/04/2019, sono stati individuati gli interventi rilevanti (oggetto di autorizzazione), gli interventi di minore rilevanza (oggetto di preavviso scritto), gli interventi privi di rilevanza e le varianti non sostanziali.
È stata pertanto modificata la classificazione degli interventi e conseguentemente i GRUPPI e le CATEGORIE e relativi importi per il rimborso forfettario.
Sono state pertanto apportato rapide modifiche al portale UmbriaSis per poter dare immediata esecuzione al processo di semplificazione nelle more della conversione in legge del D.L. 32/2019, in attesa del completamento delle modifiche al portale necessarie per dare completa attuazione ai disposti normativi e della revisione completa della modulistica, si prega di seguire attentamente le seguenti ISTRUZIONI.
I progetti erroneamente presentati come richieste di autorizzazione dopo il 6 maggio 2019 verranno trasformati in deposito previa integrazione del versamento del rimborso forfettario (se dovuto).  Si potrà, successivamente, scaricare dal portale la comunicazione di avvenuto deposito del progetto la quale, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata al momento del caricamento del progetto, costituirà titolo per l’inizio lavori.

Abruzzo

La Regione Abbruzzo ha attivo il portale per la consegna delle Pratiche Sismiche.
Non sono disponibili sul portale indicazioni circa le variazioni previste dallo Sblocca cantieri e non sono stata approvate Delibere Regionali in merito.

Basilicata

La Regione Basilicata ha attivo il portale per la consegna delle Pratiche Sismiche SIS. Non sono disponibili sul portale indicazioni circa le variazioni previste dallo Sblocca cantieri e non sono stata approvate Delibere Regionali in merito.

Sicilia

In Regione Sicilia è da poco operativo il portale PORTOS portale collegato allo sviluppo del portale della Regione Toscana.
Regione Sicilia ha recepito le indicazioni del Decreto “Sblocca cantieri” la DDG 189 del 23 Aprile 2019 aggiornando l’elenco delle opere rilevanti e prive di rilevanza ai fine della pubblica incolumità.

Calabria

La Regione Calabria dispone di un sistema informatico per il deposito e la richiesta di autorizzazione delle pratiche sismiche, il portale SISMI.CA. Il portale è in fase di aggiornamento per un allineamento alle NTC 2018, ma consente comunque la registrazione delle pratiche attraverso una procedura dedicata.
Circa le novità dello “Sblocca cantieri” è in vigore la LR n. 15 del 31/05/2019 che modifica la LR 37/2015 “Procedure per l’esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica”.

Lazio

La Regione Lazio ha attivo il portale per la consegna delle Pratiche Sismiche.
Non sono disponibili sul portale indicazioni circa le variazioni previste dallo Sblocca cantieri e non sono stata approvate Delibere Regionali in merito.

Cosa chiedono le NTC per gli interventi locali?

Come si evince dalle modifiche al Testo Unico Edilizia per gli interventi locali si semplificano le procedure e si ha pieno riferimento alle Norme Tecniche vigenti. Vediamo nel dettaglio cosa prescrivono le NTC e cosa suggerisce la Circolare 7 del 2019 circa il progetto e la realizzazione di interventi locali.

NTC 2018 cap 8.4.1 – Riparazioni o interventi locali

Riguardano singole parti e/o elementi della struttura […] e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
• ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
• migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
• impedire meccanismi di collasso locale;
• modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

Circolare esplicativa 7/2019 – Riparazioni o interventi locali

• Interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari) o parti di essi.
• Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria.
• La modifica di una parte limitata della struttura (ad es. l’apertura di un vano in una parete, accompagnata da opportuni rinforzi) può rientrare in questa categoria, a condizione che si dimostri che l’insieme degli interventi non modifica significativamente rigidezza, resistenza nei confronti delle azioni orizzontali e capacità di deformazione della struttura.

Con uno sguardo più esteso alla norma è opportuno fare riferimento al naturale contesto di un intervento locale ovvero l’edilizia esistente. Ed è quindi ovvio che le prescrizioni contenute più in generale nel capitolo 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni debbano tutte essere rispettate, dovranno quindi essere riportate in relazione i contenuti previsti dal capitolo 8.5:

  • Analisi storico-critica
  • Rilievo
  • Caratterizzazione meccanica dei materiali
  • Livelli di conoscenza e fattori di confidenza
  • Azioni

Un esempio di intervento locale

Qui di seguito analizziamo un esempio di intervento locale progettato con il Modulo RINFORZI di TRAVILOG.
L’esempio riguarda l’apertura di un vano in una parete portante in muratura.
L’obiettivo progettuale è quello di far si che l’intervento non modifichi il comportamento globale della struttura e di garantire la sicurezza dell’opera.

Schema di montaggio ed esecuzione di una cerchiatura

La prima fase progettuale riguarda le geometrie e i materiali esistenti, per la caratterizzazione della muratura esistente sono utili i suggerimenti riportati nella Circolare 7 del 2019 al capitolo C8.3.
Definiti i dati della parete in muratura è utile capire quali sono i carichi che gravano sulla parete in cui realizzare il foro.

Geometrie e materiali per il progetto di una cerchiatura con TRAVILOG

Nella scelta costruttiva della cerchiatura è opportuno effettuare alcune scelta di carattere progettuale ed esecutivo:

  • quale materiale impiegare,
  • quale schema statico utilizzare per l’analisi, a questa scelta corrispondo altre scelte come il tipo di connessione da realizzare e se scegliere un comportamento plastico o elastico della cerchiatura,
  • se impiegare profili accoppiati,
  • che tipo di connessione realizzare, soprattutto alla base della cerchiatura.
Progetto della cerchiatura e delle connessioni con TRAVILOG

Completata la fase di progetto è opportuno verificare le capacità del sistema parete-cerchiatura affinché l’intervento ideato sia davvero un intervento locale. Per fare questo è necessario

  • il ripristino della rigidezza della parete in muratura,
  • il ripristino delle capacità resistenti della parete in muratura,
  • garantire la capacità in spostamento iniziale della parete in muratura,
  • verificare gli elementi della cerchiatura e delle connessioni con il resto della struttura.
Verifica della cerchiatura e delle connessioni con TRAVILOG

Completato il progetto è necessario qualificare le proprie valutazioni e garantire le prestazioni dell’opera in accordo con le Norme Tecniche per le Costruzioni. Redigere la relazione tecnica dell’intervento locale richiede quindi il controllo del metodo di valutazione e dei risultati ottenuti che vanno opportunamente inseriti nel contesto di valutazione tipico degli interventi sull’edilizia esistente e normato dalle quadro normativo che abbiamo trattato in questo focus.

Relazione tecnica di intervento locale redatta con TRAVILOG

TRAVILOG è il software BIM per il calcolo strutturale e il progetto antisismico degli edifici ed effettua tutte le verifiche i passaggi necessari al progetto e alla verifica degli interventi locali analizzati in questo focus.

Intervenire sull’edilizia esistente è molto frequente nell’attività professionale ed è un’opportunità da cogliere anche grazie al bonus Ristrutturazioni e al Sismbonus.

TRAVILOG è pienamente conforme alla normativa di riferimento in materia di progetto di nuove costruzioni e di ristrutturazioni edilizie, consente così di cogliere tutti gli incentivi fiscali disponibili per interventi locali, ristrutturazione di singole unità e di condomini, calcolando la classe di rischio sismico prima e dopo l’intervento.


Prova TRAVILOG per il progetto dei rinforzi

Ingegnere civile dedicato al calcolo strutturale, svolge l’attività di analista strutturale per lo sviluppo di codici di calcolo strutturali.
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