Gli interventi locali dopo il ‘Decreto Sisma’

Il decreto-legge n. 123/2019 convertito in Legge n. 156/2019 e definito anche come “Decreto Sisma” prosegue  e perfeziona il processo di modifica delle pratiche edilizie iniziato dallo “Sblocca cantieri”, introducendo quindi ulteriori novità nell’ambito dell’edilizia, compreso l’iter delle pratiche per gli interventi nelle zone sismiche.

Come cambiano le pratiche sismiche

Continuano quindi le novità per interventi locali e le nuove disposizione normative contengono già le nuove istruzioni su come procedere. Così come è avvenuto per lo “Sblocca cantieri”, è ora necessario un completo allineamento delle regioni dotate di un proprio sistema per la digitalizzazione delle pratiche sismiche.

In questo focus analizziamo le modifiche introdotte dal “Decreto Sisma” in particolare per gli interventi locali compresa la redazione delle pratiche sismiche in ambito regionale.

Gli interventi locali dopo il "Decreto Sisma"
Gli interventi locali dopo il “Decreto Sisma”

PROVA TRAVILOG PER IL PROGETTO DEI RINFORZI

Come cambia la classificazione degli interventi locali?

Le principali novità introdotte sono le nuove specifiche circa la classificazione degli interventi nelle zone sismiche. Il “Decreto Sisma” prosegue nella modifica dell’articolo 93 del Testo Unico Edilizia, ovvero il DPR 380/01, e ridefinisce il contenuto dell’art. 94 bis.

L’art. 94 bis al comma 1 distingue gli interventi tra:

  • interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità
  • interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità
  • interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità

Il “Decreto Sisma” er capire in quale casistica si rientra è sufficiente riferirsi sempre al comma 1 dell’art.94bis che definisce:

interventi rilevanti

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);
  2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle localita’ sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita’ (zone 3 e 4);
  3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle localita’ sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita’ (zone 3 e 4);

interventi di minore rilevanza

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità, (zona 2, limitatamente a valori di accelerazioni ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);
  2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
  3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla definizione di interventi rilevanti;
    • le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

interventi privi di rilevanza

  1. gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Cosa cambia nelle regioni?

Le novità del “Decreto Sisma” riguardano il territorio nazionale, ma vengono rimandati agli ambiti regionali le applicazioni operative delle novità. In particolare dal nuovo art.94bis:

Art.94-bis

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.

È opportuno poi considerare che in alcune regioni sono operativi dei sistemi informatici per la digitalizzazione delle Pratiche Sismiche. Vediamo cosa è cambiato in queste Regioni per gli interventi locali a valle dello ‘Sblocca cantieri’ e del “Decreto Sisma”:

EMILIA ROMAGNA

Qui il portale di riferimento per le Pratiche Sismiche è il SIS con applicazioni differenziate in alcuni comuni.

Con la DGR n. 924 del 05/06/19 entrata in vigore il 12/06/2019 sono state integrate le disposizioni della DGR n. 828 del 31/05/19, e vengono individuate le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti quali interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità ad esclusione dei casi in cui i medesimi interventi sono comunque soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 11, comma 2 lettere a), b), e c) della LR 19/2008.

art. 11, comma 2 lettere a), b), e c) della LR 19/2008

In particolare gli interventi di riparazione e gli interventi locali definiti al paragrafo 8.41 del DM 17/01/2018 e specificati al paragrafo C8.4.1 della relativa circolare n. 7/2019 che non riguardano:
• abitati dichiarati da consolidare, di cui all’art. 11 comma 2 lettera a) della LR19/08,
• violazione alle norme tecniche antisismiche, di cui all’art. 11 comma 2 lettera b) della LR 19/08,
• costruzioni di interesse strategico o rilevante, di cui all’art. 11 comma 2 lettera b) LR 19/08
sono assoggettati a deposito ai sensi dell’art. 93 del DPR 380/01 e sottoposti a controllo a campione secondo la normativa regionale vigente.
Su portale SIS è quindi necessario indicare la procedura di deposito e caricare i nuovi moduli:
• MUR_D.2.1_deposito_progetto_MinoreRilevanza
• MUR_D.3.1_Asseverazione di conformita e congruita_minore rilevanza

LOMBARDIA

In Lombardia il portale di riferimento è il MUTA che può avere declinazioni diverse di applicazione di comune in comune attraverso il portale “impresa in un giorno” o attraverso portali comunali dedicati.

Le indicazioni fornite in Regione Lombardia per il Deposito Cementi Armati e per il Deposito Sismico sono le seguenti.

La Regione Lombardia ha previsto modulistica unificata che consente contestualmente al deposito sismico di provvedere anche alla denuncia ex art. 65 D.P.R. 380/2001.
L’Ufficio Cementi Armati e Sismica, a seguito del trasferimento ai Comuni delle funzioni regionali di cui agli art. 61, 90 comma 2, 93 comma 1, 94 comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del D.P.R. 380/2001, in esecuzione dell’art. 90 – Sopraelevazioni – del D.P.R. 380/2001 e in applicazione dell’art. 10 della L.R. 33/2015 (come modificata dalla L.R. 15/17), gestisce il campionamento, il controllo delle istanze di deposito sismico. I controlli vengono svolti a campione secondo i criteri dettati dalla D.G.R. X/5001 del 7 aprile 2016. L’esame ha lo scopo di verificare i requisiti di completezza, adeguatezza e congruità nei termini di quanto indicato nell’allegato H del suddetto decreto.
Qualsiasi intervento riguardante elementi strutturali che abbia influenza sulla pubblica incolumità dovrà essere depositato.
Il portale MUTA inoltre per il contesto degli interventi locali avvisa che:
Particolare attenzione deve essere posta agli interventi di minore rilevanza e privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui alle lettere b) e c), comma 1, art.94bis del DPR 380/2001, che ricadono nei comuni in zona sismica 2, per i quali è ora prevista la comunicazione di deposito. Per tali casi, in attesa dell’aggiornamento del procedimento Sismica su MUTA e degli applicativi comunali interoperabili, è necessario seguire la seguente procedura:
• Effettuare l’istanza di autorizzazione, come di consueto, sull’applicativo di riferimento del comune;
• Comunicare tramite PEC al SUE/SUAP del comune competente che l’istanza di autorizzazione è da intendersi valida come comunicazione di deposito ai sensi del comma 4 art. 94bis del DPR380/2001 e dell’art. 6 della LR 33/2015. Dichiarando che l’intervento in oggetto ricade tra quelli di minore rilevanza o privi di rilevanza sopra indicati.

TOSCANA

La Regione Toscana ha aggiornato il proprio portale per le Pratiche Sismiche PORTOS che arriva alla versione 3.0.
L’aggiornamento è successivo alla DGR 663 del 20 Maggio 2019 con la quale sono state approvate le “Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 3 del Decreto Legge 18 Aprile 2019, n.32”.
Qui le novità illustrate in un evento dedicato per la presentazione delle novità del portale.

UMBRIA

Umbria
In Regione Umbria è in completamento l’aggiornamento del portale per la presentazione telematica dei progetti UmbriaSis a seguito della DGR 593 di Maggio 2019.

Il portale di Regione Umbria riporta:

NUOVE MODALITÀ PRESENTAZIONE PRATICHE: DEPOSITO – AUTORIZZAZIONE SISMICA – VARIANTI NON SOSTANZIALI – INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA
vedi D.G.R. 593 del 06 Maggio 2019

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 32 del 18/04/2019, sono stati individuati gli interventi rilevanti (oggetto di autorizzazione), gli interventi di minore rilevanza (oggetto di preavviso scritto), gli interventi privi di rilevanza e le varianti non sostanziali.
È stata pertanto modificata la classificazione degli interventi e conseguentemente i GRUPPI e le CATEGORIE e relativi importi per il rimborso forfettario.
Sono state pertanto apportato rapide modifiche al portale UmbriaSis per poter dare immediata esecuzione al processo di semplificazione nelle more della conversione in legge del D.L. 32/2019, in attesa del completamento delle modifiche al portale necessarie per dare completa attuazione ai disposti normativi e della revisione completa della modulistica, si prega di seguire attentamente le seguenti ISTRUZIONI.
I progetti erroneamente presentati come richieste di autorizzazione dopo il 6 maggio 2019 verranno trasformati in deposito previa integrazione del versamento del rimborso forfettario (se dovuto).  Si potrà, successivamente, scaricare dal portale la comunicazione di avvenuto deposito del progetto la quale, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata al momento del caricamento del progetto, costituirà titolo per l’inizio lavori.

ABRUZZO

La Regione Abbruzzo ha attivo il portale per la consegna delle Pratiche Sismiche.
Non sono disponibili sul portale indicazioni circa le variazioni previste dallo Sblocca cantieri e non sono stata approvate Delibere Regionali in merito.

BASILICATA

La Regione Basilicata ha attivo il portale per la consegna delle Pratiche Sismiche SIS. Non sono disponibili sul portale indicazioni circa le variazioni previste dallo Sblocca cantieri e non sono stata approvate Delibere Regionali in merito.

SICILIA

In Regione Sicilia è da poco operativo il portale PORTOS portale collegato allo sviluppo del portale della Regione Toscana.
Regione Sicilia ha recepito le indicazioni del Decreto “Sblocca cantieri” la DDG 189 del 23 Aprile 2019 aggiornando l’elenco delle opere rilevanti e prive di rilevanza ai fine della pubblica incolumità.

CALABRIA

La Regione Calabria dispone di un sistema informatico per il deposito e la richiesta di autorizzazione delle pratiche sismiche, il portale SISMI.CA. Il portale è in fase di aggiornamento per un allineamento alle NTC 2018, ma consente comunque la registrazione delle pratiche attraverso una procedura dedicata.
Circa le novità dello “Sblocca cantieri” è in vigore la LR n. 15 del 31/05/2019 che modifica la LR 37/2015 “Procedure per l’esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica”.

LAZIO

La Regione Lazio ha attivo il portale per la consegna delle Pratiche Sismiche.
Non sono disponibili sul portale indicazioni circa le variazioni previste dallo Sblocca cantieri e non sono stata approvate Delibere Regionali in merito.

Cosa chiedono le NTC per gli interventi locali?

Si semplificano quindi le procedure e si ha pieno riferimento alle Norme Tecniche vigenti. Vediamo nel dettaglio cosa prescrivono le NTC e cosa suggerisce la Circolare 7 del 2019 circa il progetto e la realizzazione di interventi locali.

NTC 2018 cap 8.4.1 – Riparazioni o interventi locali
Riguardano singole parti e/o elementi della struttura […] e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
• ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
• migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
• impedire meccanismi di collasso locale;
• modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

Circolare esplicativa 7/2019 – Riparazioni o interventi locali

• Interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari) o parti di essi.
• Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria.
• La modifica di una parte limitata della struttura (ad es. l’apertura di un vano in una parete, accompagnata da opportuni rinforzi) può rientrare in questa categoria, a condizione che si dimostri che l’insieme degli interventi non modifica significativamente rigidezza, resistenza nei confronti delle azioni orizzontali e capacità di deformazione della struttura.

Con uno sguardo più esteso alla norma è opportuno fare riferimento al naturale contesto di un intervento locale ovvero l’edilizia esistente. Ed è quindi ovvio che le prescrizioni contenute più in generale nel capitolo 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni debbano tutte essere rispettate, dovranno quindi essere riportate in relazione i contenuti previsti dal capitolo 8.5:

  • Analisi storico-critica
  • Rilievo
  • Caratterizzazione meccanica dei materiali
  • Livelli di conoscenza e fattori di confidenza
  • Azioni

Un esempio di intervento locale

In questo focus dedicato alle novità già introdotte dallo ‘Sbocca cantieri’ analizziamo un esempio di intervento locale progettato con il Modulo RINFORZI di TRAVILOG.
L’esempio riguarda l’apertura di un vano in una parete portante in muratura.
L’obiettivo progettuale è quello di far si che l’intervento non modifichi il comportamento globale della struttura e di garantire la sicurezza dell’opera.

TRAVILOG è il software BIM per il calcolo strutturale e il progetto antisismico degli edifici ed effettua tutte le verifiche i passaggi necessari al progetto e alla verifica degli interventi locali analizzati in questo focus.

Intervenire sull’edilizia esistente è molto frequente nell’attività professionale ed è un’opportunità da cogliere anche grazie al bonus Ristrutturazioni e al Sismbonus.

TRAVILOG è pienamente conforme alla normativa di riferimento in materia di progetto di nuove costruzioni e di ristrutturazioni edilizie, consente così di cogliere tutti gli incentivi fiscali disponibili per interventi locali, ristrutturazione di singole unità e di condomini, calcolando la classe di rischio sismico prima e dopo l’intervento.


PROVA TRAVILOG PER IL PROGETTO DEI RINFORZI

Ingegnere civile dedicato al calcolo strutturale, svolge l’attività di analista strutturale per lo sviluppo di codici di calcolo strutturali.
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