Come calcolare il 30% dei lavori al 30 settembre 2022

Le unifamiliari che raggiungono il 30% dei lavori al 30 settembre possono optare per la proroga della scadenza del Superbonus 110 al 31 dicembre 2022. Attenzione che in questo caso non stiamo parlando di SAL, ma di lavori. Come si calcola quindi questo 30%? Analizziamo i riferimenti normativi e gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate su questo tema e capiamo come calcolare il 30% dei lavori al 30 settembre 2022.

Come calcolare il 30% dei lavori, non SAL, al 30 settembre 2022
Come calcolare il 30% dei lavori, non SAL, al 30 settembre 2022

Calcolare il 30% dei lavori per il Superbonus delle unifamiliari secondo il comma 8bis dell’art. 119

La condizione di raggiungimento del 30% al 30 settembre si trova all’interno del comma 8bis dell’art. 119, ma attenzione non è un SAL! Partiamo proprio da questo comma per capire come calcolare il 30% al 30 settembre 2022.

È possibile detrarre le spese sostenute entro il 31 dicembre “[…] a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell‘intervento complessivo”.
La condizione non fa riferimento a dei pagamenti. Tuttavia fatture e bonifici rappresentano il modo più semplice per dimostrare la realizzazione dei lavori.

Il 30% dei lavori effettuati si calcola sul valore dell’intervento complessivo, dove rientrano tutte le opere di miglioramento sismico e di efficientamento energetico. Anche le opere non agevolate potrebbero rientrare. A supporto di tale indicazione troviamo l’interpello 791/2021e la successiva specificazione della quarta FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

Sei in regola con le scadenze per le unifamiliari?

Quali indicazioni fornisce l’interpello 791/2021 per calcolare il 30% dei lavori?

L’interpello 791/2021 risponde alla domanda di un istante. Il quesito riguarda un edificio costituito da più unità su cui si realizzano opere di miglioramento sismico e interventi non incentivabili per i quali si vuole accedere al solo Super Sismabonus.

Nella risposta dell’AdE si definisce l’intervento complessivo:

“Al riguardo, si rileva che, stante la formulazione della norma, ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60 per cento dell’intervento “complessivo”, tale percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici.”

Nel successiva FAQ dell’AdE si ripropone l’interpretazione dell’interpello 791/2021 e dice quanto segue:

“ Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. In tale contesto si precisa pertanto che, stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus

Quindi, dall’analisi dei riferimenti precedenti, l’interpretazione più cautelativa dice che: nel valore dell’intervento complessivo si considerano tutti gli interventi assoggettati al Superbonus (efficientamento energetico e di miglioramento  sismico). Inoltre, vi è la possibilità di includere gli interventi non agevolati (espressione dell’8bis art 119). A sostegno di tale possibilità è utile consultare la risposta del MEF all’interrogazione parlamentare del 21 giugno 2022 (da qui, pagina 73):

“[…] Nel computo della predetta percentuale, « possono essere compresi anche i lavori non rientranti nel Superbonus”.

Secondo questa ultima disposizione è quindi possibile scegliere se calcolare il 30% dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 in due modi diversi:

  • considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus,
  • oppure includere anche altri lavori, esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile

E quando si usa invece il SAL?

Per completezza, dato che il termine del 30 settembre non richiede formalmente un SAL, vediamo cosa intende per SAL. Inoltre, vedremo dove è richiesto dall’Agenzia delle Entrate e dai riferimenti normativi.

Lo stato di avanzamento dei lavori mantiene la sua natura contabile di pagamento intermedio secondo contratto. Per quanto riguarda la definizione dei SAL, nel caso di interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico, è utile analizzare l’interpello dell’Agenzia delle Entrate 53/2022 che si può raggiungere da qui:

“[…] come nel caso di specie, sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile”.

I tre commi della L77/2020 dell’Agenzia delle Entrate

L’Ade arriva a questa conclusione riferendosi a tre commi della L77/2020.

Comma 1bis art 121:

“L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”.

I commi 13 e 13 bis dell’art 119 esprimono la necessità che le due distinte tipologie di interventi, efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, richiedano differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.

Per quanto riguarda la fatturazione è strettamente necessario che le fatture si distinguano in funzione dei bonus a cui le lavorazioni fatturate fanno riferimento.

Conclusione

Per calcolare il 30% dei lavori o dello stato di avanzamento lavori usiamo sempre, come unità di misura, le fatture e i bonifici.

Tornando alle unifamiliari, entro il 30 settembre bisogna avere effettuato il 30% dei lavori. In questo computo possono quindi rientrare tutti i lavori effettuati per l’intervento con Superbonus nel suo complesso:  le opere di miglioramento sismico, di efficientamento energetico ed anche le opere non agevolate.

Quando serve il SAL? Il SAL si usa solo in caso di cessione del credito e sconto in fattura. Questo significa che, per presentare domanda all’istituto bancario, occorre presentare fatture e bonifici che attestino il 30% dei lavori strettamente collegati al Superbonus, distinguendo tra interventi di Super Ecobonus e di Super Sismabonus.

Vale a dire che si deve attestare, attraverso i pagamenti, di avere raggiunto almeno il 30% dei lavori di efficientamento energetico ed il 30% delle opere di miglioramento sismico. Le opere non agevolabili non rientrano pertanto nel computo del SAL.

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Ingegnere civile dedicato al calcolo strutturale, svolge l’attività di analista strutturale per lo sviluppo di codici di calcolo strutturali.
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