FAQ n°: 001

Quali sono le condizioni introdotte dal TU 81/08 per la nomina del CSP e del CSE?

L’articolo 90 del TU in materia di sicurezza riporta gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori. La nomina dei coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione è un obbligo del committente, quale soggetto per conto del quale viene realizzata l’opera, o nel campo degli appalti pubblici, soggetto titolare di potere decisionale o di spesa relativo alla gestione dell’appalto. Qualora il committente deleghi al responsabile dei lavori i compiti stabiliti, è demandato al progettista in fase di progettazione ed al direttore lavori in fase di esecuzione, lo svolgimento di compiti compresi nel titolo IV del TU 81/08.

Art 90
1
. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.[…]

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il
coordinatore per la progettazione.(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il committente o il responsabile dei lavori)
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il committente o il responsabile dei lavori)
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il committente o il responsabile dei lavori).[…]
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Per riassumere quindi, l’entità che discretezza la nomina o meno del coordinatore è effettivamente la compresenza di più imprese in cantiere: questo significa che non è prevista la designazione di CSP o di CSE qualora i lavori siano svolti da un’unica impresa.
Dove sono programmati interventi che coinvolgono più di un’impresa è fatto obbligo nominare in qualsiasi caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Per la fase progettuale l’articolo 90 al comma 11 stabilisce la discriminante dei lavori privati non soggetti a permesso di costruire: la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione non è imposta qualora i lavori non siano soggetti a titolo abilitativo alla costruzione, oppure siano caratterizzati da un importo inferiore ai 100 mila euro.
Si ricorda che il comma 11 è introdotto dalla Legge 88 del 7 luglio 2009 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”.
Al contrario di quanto era stato definito nei precedenti decreti legislativi in materia di sicurezza quali il D.Lgs 494/96 e successive modifiche, non è più imposto il numero di risorse presenti in cantiere, quantificate in uomini giorno: la soglia dei 200 uomini giorno non è più da stimarsi come soglia minima per l’effettiva designazione dei coordinatori.

Il decreto correttivo 106 del 3 agosto 2009 introduci gli atti sanzionatori alla mancata nomina dei coordinatori ed in conseguenza alla mancata redazione del Piano di sicurezza e coordinamento.
Scopri tutte le FAQ

Seguici su: