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22 feb 2010 - La Giunta regionale Piemontese ha aggiornato e adeguato l’elenco delle zone sismiche del Piemonte |
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La Giunta regionale Piemontese ha aggiornato e adeguato l’elenco delle zone sismiche del Piemonte.
L'adeguamento, proposto dagli assessori alle Opere pubbliche e Difesa del suolo, Daniele Borioli, e alla Protezione civile, Luigi Sergio Ricca, ha come scopo la riclassificazione del territorio Piemontese. I Comuni sono stati suddivisi sulla base di uno studio realizzato dal Politecnico di Torino in collaborazione con Eucentre di Pavia, in due zone: livello tre, a basso rischio sismico, in cui rientrano 409 Comuni: 115 nella provincia di Alessandria, 135 di Cuneo, 126 nella provincia di Torino (compresi i 40 prima a media pericolosità) e 29 in quella di Verbania; livello quattro, a rischio molto basso, per gli altri 797.
Inoltre, sono entrate in vigore definitivamente le nuove norme tecniche per le costruzioni. Le norme si applicano indistintamente a tutte le costruzioni, indipendentemente dalla zona di classificazione sismica in cui sono edificate. il periodo transitorio durante il quale era consentito alle Regioni di non introdurre la progettazione antisismica in zona 4 è definitivamente concluso.
Si legge nel sito della Regione Piemonte che: "La riclassificazione si è resa necessaria per garantire un’azione di controllo e mantenere elevati standard in materia di sicurezza e pubblica incolumità che rispondano ai requisiti nazionali. Nei Comuni classificati attualmente in zona 3 si mantengono le procedure di deposito del progetto e le modalità operative in atto, variando le percentuali di applicazione dei controlli, mentre particolare attenzione si è posta per le costruzioni strategiche e rilevanti. Pur mantenendo per tutte l’obbligo della dichiarazione di asseveramento del progettista sul rispetto delle prescrizioni della normativa antisismica, viene ritenuto opportuno, anche se sono zone a bassa sismicità, intensificare i controlli sul progetto e sulla costruzione, ai fini del rispetto della normativa tecnica, campionando una percentuale non inferiore al 40% delle opere da realizzare in zona 3 e non inferiore al 5% per quelle in zona 4."
Nella sezione download del nostro sito puoi scaricare i file in formato PDF della nuova zonazione e le note.
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27 gen 2010 - Detrazione del 55%. Il Governo cambia con un Decreto i limiti di trasmittanza dei serramenti. |
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a punto un decreto che cambia i limiti di trasmittanza termica dei serramenti previsti per il 2010. Per usufruire della detrazione fiscale sarà necessario rispettare i nuovi limiti. Il Decreto accoglie le richieste di Uncsaal, alzando i limiti previsti per le zone E ed F ed abbassando quelli delle zone A e B. La motivazione addotta è quella di evitare di penalizzare una parte dei consumatori costringendoli ad acquistare serramenti con prestazioni troppo elevate.
La nuova tabella dei serramenti è:
| Zona Climatica | Limiti in vigore dal 1° gennaio 2010 (DM 11/03/2008) | Limiti previsti dal nuovo DM | A | 3,9 | 3,7 | B | 2,6 | 2,4 | C | 2,1 | 2,1 | D | 2,0 | 2,0 | E | 1,6 | 1,8 | F | 1,4 | 1,8 |
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08 gen 2010 - CONTO ENERGIA : nuova procedura per la formalizzazione e sottoscrizione delle convenzioni |
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Apprendiamo dal sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che dal giorno 11 gennaio 2010 il GSE adotterà una nuova procedura di formalizzazione e sottoscrizione delle Convenzioni in Conto Energia. Lo scopo è agevolare l’iter burocratico di concessione dell’incentivo previsto ai sensi del D.M. 28 luglio 2005, D.M. 6 febbraio 2006 e D.M. 19 febbraio 2007.
Le attività che il Soggetto Responsabile (SR) dell’impianto è chiamato a compiere per la stipula della convenzione secondo le nuove regole sono:- accesso alla sezione “Convenzioni” del portale dedicato alla richiesta degli incentivi (https://applicazioni.gse.it) utilizzando username e password in proprio possesso;
- selezione dell’impianto per cui si sta richiedendo l’attivazione della convenzione, utilizzando l’apposito menù di ricerca (se in fase di richiesta dell’incentivo non fossero stati inseriti i dati del rappresentante legale relativo a tale pratica o i riferimenti bancari del SR, l’applicazione consentirà di farlo);
- consultazione del testo della convenzione che regola il rapporto contrattuale per l’erogazione dell’incentivo, relativa all’impianto selezionato (dopo aver cliccato sul tasto “Dettagli”);
- accettazione del contenuto della convenzione:
- nel caso in cui non si rilevassero delle anomalie deve selezionare l’opzione “SI” presente a fine schermate e premere il tasto “Conferma”;
- nel caso in cui si rilevassero delle anomalie o si volessero presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, il SR deve selezionare l’opzione “NO” presente a fine schermata e premere il tasto “Conferma”. In tale modo si aprirà un’apposita scheda che consentirà al SR di segnalare le difformità o anomalie rilevate; solo dopo la comunicazione da parte del GSE dell’avvenuta risoluzione delle anomalie il SR potrà passare all’attività di cui al punto 4.1;
- stampa e sottoscrizione della “Dichiarazione di accettazione” della convenzione (tale dichiarazione sostituisce la precedente procedura che prevedeva la stampa e la sottoscrizione dell’intera convenzione da parte del SR);
- invio al GSE della Dichiarazione di accettazione sottoscritta, con allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del SR (si ricorda che in assenza della fotocopia del documento del SR la convenzione non verrà attivata) all’ indirizzo:
- Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.Viale M. Pilsudski 92 00197 – Roma riportando sulla busta la dicitura: "Incentivazione impianti fotovoltaici - Dichiarazione di accettazione della convenzione – n. pratica/impianto _________” (inserire il numero presente sullaComunicazione della tariffa incentivante per l'impianto fotovoltaico).
A seguito della ricezione della suddetta documentazione il GSE procederà all’attivazione della convenzione e renderà disponibile al SR, nella sezione "Convenzioni" del portale, la copia in formato elettronico con firma digitalizzata del proprio legale rappresentante.
Per richiedere informazioni e/o ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il numero verde del GSE 800.89.69.79 o inviare una e-mail all'indirizzo chiarimenti.fotovoltaico@gse.it
Fonte: GSE
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08 gen 2010 - CENED+: il prossimo 11 gennaio sarà disponibile la versione 1.0.4 del software |
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Il prossimo 11 gennaio sarà disponibile la versione 1.0.4 del software CENED+, aggiornata secondo le specifiche del DDG 14006 del 15/12/2009. Le disposizioni del DDG diventeranno operative a partire dal 15 gennaio 2010.
Nel DDG 14006/2009 vi sono precisazioni in merito alle disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici e modifiche al DDG n. 5796 dell’11 giugno 2009.
Fra le novità rilevanti, viene chiarito che ”l’autodichiarazione prevista ai sensi del punto 9/ ali' Allegato A (articolo 3/ comma 1)/ al Decreto 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", con cui il proprietario dichiara che l/edificio oggetto di compravendita è di classe energetica G ed i costi per la gestione energetica dello stesso sono molto alti, non sostituisce l/attestato di certificazione energetica prevista da Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni. La norma statale, infatti, si applica solo nelle Regioni che non si sono dotate di proprie norme in materia.”
Al punto numero 2 si legge che “Gli attestati di certificazione energetica hanno una validità temporale di 10 anni, che non viene meno in caso di aggiornamento delle disposizioni regionali per l'efficienza energetica in edilizia”.
Il provvedimento ricorda che, nel paragrafo E.2 del Dg 5796/2009 si prevede l’obbligo del Soggetto certificatore di “verificare, attraverso uno o più sopralluoghi, lo congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione di cui sopra e lo stato di fatto dell’edificio”. Tale disposizione – precisa la DDG 14006/2009 – non obbliga il certificatore “ad accedere a tutti i subalterni che compongono l’immobile, ma ad assumersi la responsabilità di assicurare la congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione progettuale e lo stato di fatto dell'edificio oggetto di certificazione”.Qualora sia impossibile accedere a tutti i subalterni, il certificatore, salvo elementi manifestamente diversi da quelli rilevati, potrà supporre che le caratteristiche al contorno dei subalterni non accessibili siano identiche a quelle dei subalterni rilevati.
Al punto numero 5, si legge che In relazione agli interventi di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, per i quali la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra 1'1.9.2007 e il 25 ottobre 2009, i Soggetti certificatori possono redigere l'attestato di certificazione secondo il modello di cui ali' Allegato C della DGR VIl1/5773, utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto n. 15833 del 13.12.2007..
Per approfondire il Decreto è disponibile nella sezione download del nostro sito.
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07 gen 2010 - Fonti rinnovabili obbligatorie dal 1° gennaio per le nuove costruzioni |
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Nella Finanziaria 2008 era stabilito che, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti edilizi dovevano prevedere, per i nuovi edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Per i Comuni, la Finanziaria fissava al 1° gennaio 2009 la scadenza per la modifica dei regolamenti, ma successivamente, la L. 14/2009 (conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe”) aveva spostato il termine al 1° gennaio 2010.
Più precisamente, nella Finanziaria 2008 si legge: «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».
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07 gen 2010 - Sul sito dell’agenzia delle entrate è stato pubblicato il software per la compilazione della comunicazione per i lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta. |
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Sul sito dell’agenzia delle entrate è stato pubblicato il software per la compilazione della comunicazione per i lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta. Nel sito dell’Agenzia si legge che “Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21/12/2009 (Pubblicato il 22/12/2009) sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta.
Sempre dal sito apprendiamo che dal 30 dicembre 2009 è disponibile il software da utilizzare per trasmettere i dati relativi ai soli interventi, che danno diritto alla detrazione del 55%, i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta.A partire dal 4 gennaio 2010, la comunicazione , che riguarda le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, potrà essere trasmessa in via telematica.
Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, se i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.C’è da notare che la comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né con riferimento ai periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.
I contribuenti che vogliono avvalersi della detrazione devono trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati relativi agli interventi effettuati attraverso il sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it
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02 dic 2009 - Regione Puglia: in arrivo un regolamento regionale per la certificazione energetica |
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E' in arrivo anche in Puglia un regolamento per la certificazione energetica degli edifici; tale norma specificherà i requisiti professionali e i criteri di accreditamento delle figure professionali abilitate alla certificazione energetica e alle ispezioni degli impianti termici e di condizionamento.
Dalla bozza provvisoria del suddetto regolamento si deduce che:- per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si dovrà fare riferimento alla Linee Guida Nazionali del D.M. 26-06-2009;
- ogni edificio nuovo o ristrutturato dovrà essere dotato di attestato di certificazione energetica;
- per gli edifici pubblici o adibiti a uso pubblico, la certificazione è obbligatoria in caso di stipula o di rinnovo dei contratti di gestione degli impianti termici o di climatizzazione;
- saranno abilitati all'attività di certificazione energetica i tecnici, sia dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, in possesso dei seguenti requisiti: laurea in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, forestali e ambientali, diploma di geometra, perito industriale o agrario, abilitazione alla professione e iscrizione all'Ordine o Collegio professionale; sarà ammessa anche la laurea in chimica e iscrizione all'Ordine.
Inoltre, verrà anche richiesta la competenza, da dimostrarsi secondo le modalità descritte nel regolamento, nella progettazione dell'isolamento termico e degli impianti di climatizzazione, nella gestione energetica di edifici e impianti e nella certificazione e diagnosi energetica.
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16 nov 2009 - Il Ministero del Lavoro ha chiarito l'interpretazione dell'articolo 90, comma 11, del Testo Unico sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Correttivo (D.Lgs 106/2009). |
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La circolare ministeriale chiarisce che "A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106 (modifiche al TU sicurezza), l'articolo 90, comma 11, dispone quanto segue:
«La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti al permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100 mila.
In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.»"
Il decreto correttivo ha escluso l'obbligo, a carico del committente o del responsabile dei lavori, di designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e il coordinatore per la progettazione nel caso di lavori privati non soggetti al permesso a costruire e di importo inferiore a 100 mila euro.
In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
La circolare del Ministero spiega che la norma è volta a consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l'esecuzione dei lavori in cantieri non particolarmente complessi, nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all'unica figura del coordinatore per l'esecuzione.
La circolare continua dicendo che in tali casi il coordinatore per l'esecuzione svolge tutte le funzioni che l'articolo 91 del Testo Unico attribuisce al coordinatore per la progettazione, anche perché si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell'opera e, quindi, l'articolo 90, comma 3, del Testo Unico prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.
Anche per i lavori non soggetti a permesso di costruire e con importo inferiore a 100 mila euro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione per consentire la realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche quando tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione.
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