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15 giu 2010 - Certificatori pugliesi senza obbligo di formazione abilitativa |
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Accolto dal Tar della Puglia, il ricorso degli Ordini degli Ingegneri: ai progettisti pugliesi sarà possibile rilasciare l'Attestato di Certificazione Energetica senza l'obbligo di frequentare un corso specifico che abiliti all'iscrizione in un apposito elenco di certificatori.
La sentenza di riferimento è la 2426 dell'11/06/2010, nella quale si accoglie il ricorso degli Ordini degli Ingegneri di Lecce, Foggia, Bari e Taranto, contro la Delibera 2272 del 24/11/2009 in cui si prevede che l'abilitazione per i certificatori pugliesi al rilascio dell'ACE, sia subordinata alla frequenza di un corso specifico ed al superamento di un esame. Contestualmente all'esito positivo, la Delibera definisce un apposito elenco di certificatori abilitati di durata quinquennale, alla scadenza del quale è necessario rinnovare nuovamente il superamento dell'esame.
Oggetto della contestazione da parte degli Ordini, è la violazione del Dlgs 192/2005 e il Dlgs 118/2008 e l'ingerenza della Regione nelle competenze statali: secondo il Tar, spetta unicamente alla legislazione statale creare nuovi profili professionali ed istituire un registro particolare. Aver introdotto alcuni requisiti professionalizzanti per il rilascio di un certificato comporta quindi la creazione di una nuova figura professionale: la norma regionale è stata dunque dichiarata incostituzionale.
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25 mag 2010 - Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici: in arrivo la nuova direttiva comunitaria |
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Sarà pubblicata a giorni sulla Gazzetta Ufficiale della UE la nuova direttiva comunitaria sul rendimento energetico in edilizia.
La nuova direttiva contiene il quadro generale, a cui gli Stati membri dovranno adeguarsi, per il calcolo della prestazione energetica degli edifici: la metodologia di calcolo dovrà essere determinata sulla base delle caratteristiche termiche dell'edificio e delle sue divisioni interne, degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di condizionamento, di illuminazione, e sulla base dell'orientamento dell'edificio, dei sistemi solari passivi ecc.. Ovviamente, il calcolo della prestazione energetica dovrà essere differenziato sulla base della tipologia dell'edificio (abitazioni monofamiliari, condomini, uffici, scuole, ecc..).
La nuova direttiva prevede, inoltre, che vengano preparati dei piani nazionali finalizzati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e disciplina la certificazione energetica. Per edificio ad energia quasi zero si intende un edificio ad altissima prestazione energetica, per il quale il fabbisogno energetico è molto basso o quasi nullo e dovrebbe essere coperto in misura significativa da fonti rinnovabili.
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27 apr 2010 - Detrazioni 55%: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate |
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L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 21/E del 23 Aprile 2010 ha fornito delle delucidazioni per l'ottenimento delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. Per usufruire della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, il contribuente deve inviare all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i documenti relativi agli interventi effettuati. L'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilit&agave; di detrarre il 55% delle spese connesse alla sostituzione dei portoni di ingresso, a condizione però che essi siano dei serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati e che siano rispettati i valori di trasmittanza limite richiesti per la sostituzione delle finestre. Per quanto concerne la questione della cumulabilità del bonus del 55% con altri contributi: l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che non è possibile cumulare, per lo stesso intervento, la detrazione del 55% con altri edifici. Infine, è concessa la possibilità di rettificare, anche oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa destinata all'ENEA.
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26 apr 2010 - Trasmittanza termica dei vetri: anticipati di 6 mesi i valori limite previsti dal Dlgs 311/2006 |
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I limiti di trasmittanza termica dei vetri previsti dal Dlgs 311/2006, riferiti al rendimento energetico in edilizia, sono stati anticipati dal 01-01-2011 al 01-07-2010. La suddetta modifica è stata introdotta dal Dlgs 56/2010 che modifica il Dlgs 115/2008, il Dlgs 192/2005 e il Dlgs 311/2006. Qui di seguito vengono sintetizzati, suddivisi per zona climatica, i valori di trasmittanza termica dei vetri (in W/m2K) in vigore dal 01-07-2010:- zona A: 3,7
- zona B: 2,7
- zona C: 2,1
- zona D: 1,9
- zona E: 1,7
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15 apr 2010 - Regione Puglia: è possibile per i professionisti essere accreditati per svolgere l'attività di certificatori energetici |
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Dopo l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n.10/2010 per la certificazione energetica degli edifici, anche in Puglia, a partire dal 12 aprile scorso, per i professionisti è possibile inoltrare la domanda per essere accreditati ed iscritti nell'Elenco Regionale dei Certificatori Energetici.
La procedura di accreditamento e di iscrizione è esclusivamente telematica e viene effettuata attraverso il portale www.sistema.puglia.it.
Le categorie che possono essere incluse nell'elenco dei certificatori sono: ingegneri, architetti, agronomi, chimici, geometri, periti industriali, periti agrari, tecnici di amministrazioni pubbliche e di società private che operano come Energy manager.
Per quanto concerne i requisiti: esperienza almeno triennale attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine o Collegio professionale o degli enti di appartenenza in almeno due di queste attività: progettazione dell'isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, gestione energetica di edifici ed impianti; certificazione e diagnosi energetica. In caso non fossero presenti tali requisiti, è possibile essere accreditati seguendo un corso di formazione di 80 ore e superando l'esame finale.
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