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02 feb 2012 - Fonti rinnovabili: le novità per la Regione Piemonte
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Il 30 gennaio la regione Piemonte ha approvato due delibere in materia di energia. I provvedimenti della Giunta regionale si sono concentrati sulle fonti rinnovabili e la biomassa. Nell’ambito delle fonti rinnovabili sono state definite le indicazioni per il procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Nel testo si pone l’accento sul conciliare le esigenze di semplificazione delle linee guida nazionali con le politiche di tutela del territorio e dell’ambiente piemontese. In particolare si definisce l’iter procedurale, la documentazione, gli oneri istruttori e le garanzie finanziarie, per dare uniformità alle autonomie delle province. Sul fronte delle biomasse il provvedimento individua le aree ed i siti non idonei all’installazione ed all’esercizio di impianti alimentati da biomasse, relativamente alle filiere dei combustibili ligno-cellulosici, liquidi e del biogas, con lo scopo di conciliare la tutela del paesaggio, dell’ambiente, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con lo sviluppo e la valorizzazione delle energie rinnovabili. Tra i siti dichiarati non idonei sono stati inseriti anche i candidati a patrimonio mondiale dell’Unesco ed i possedimenti dell’Ordine Mauriziano, i Comuni che presentano le peggiori criticità sotto il profilo della qualità dell’aria, le aree agricole più fertili e quelle con elevato carico zootecnico, i boschi da seme, gli impianti di arboricoltura finanziati con fondi comunitari, le zone soggette a fenomeni di grave di dissesto idraulico e idrogeologico.
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30 gen 2012 - Decreto sulle liberalizzazioni: per i professionisti meno vincoli burocratici, ma anche più concorrenza e trasparenza.
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Il decreto per la crescita (DL 24/01/2012 n. 1) punta su sviluppo economico, competitività e trasparenza, abolendo le tariffe professionali, obbligando ad emettere un preventivo scritto degli oneri professionali ed agevolando l'accesso dei giovani alla libera professione. In particolare, in materia di professioni regolamentate nel sistema ordinistico, il decreto legge abroga le tariffe minime ed obbliga il professionista ad informare il cliente, anche in forma scritta, riguardo il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili, già al momento del conferimento dell'incarico professionale. Per facilitare l'accesso dei giovani alle professioni, si stabilisce che il tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
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20 gen 2012 - Sicurezza: nuovi accordi sulla formazione. |
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Dal 26 gennaio 2012 entreranno in vigore i nuovi accordi per la formazione di coloro che svolgono compiti di protezione e prevenzione: lavoratori, dirigenti, preposti, e datori di lavoro. Sono due i provvedimenti che entreranno in vigore a fine gennaio: l’Accordo n.221 del 21/12/2011 direttamente rivolto ai lavoratori e l’Accordo n.223 del 21/12/2011 indirizzato ai datori di lavoro., n. 8. I due attesi provvedimenti della Conferenza Stato-Regioni definiscono contenuti e modalità di realizzazione dei corsi di formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti, nonché dei datori di lavoro che intendano svolgere direttamente il servizio di prevenzione e protezione, in attuazione del Testo Unico 81/2008, artt. 34 e 37, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 11/01/2012. Nella prima fase di entrata in vigore degli accordi è previsto uno stadio transitorio come indicato al punto 10, Accordo 221 per i lavoratori ed al punto 11, Accordo 223 per i datori di lavoro. Nel periodo transitorio i soggetti non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione indicati dai nuovi accordi a patto che abbiano frequentato regolarmente i corsi di formazione previsti dal TU 81: per i lavoratori si tratta dei primi 12 mesi, mentre per i datori di lavoro è previsto un transitorio per i primi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
Accordo 221 21/12/2011 Accordo 223 21/12/2011
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22 lug 2011 - Omissioni nella trasmissione del DURC: nessuna sanzione penale prevista |
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La Sentenza 21780/2011 della Corte Suprema di Cassazione fa il punto sulle eventuali sanzioni per la mancata trasmissione del DURC. La sentenza scaturisce da un caso reale di ricorso in ordine alla precedente responsabilità penale affermata dal Tribunale di Firenze. La Corte Suprema indica che la violazione contestata si riferisce ad un adempimento di carattere amministrativo che non riguarda la condotta di trasformazione del territorio. Il DURC è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Il DURC nasce come strumento per l’osservazione delle dinamiche lavorative, consentendo il monitoraggio dei dati riguardanti le imprese appaltanti e subappaltanti. Quanto indicato nei termini di legge non ha nulla in comune con il governo del territorio. Nell’art. 90, comma 10, del TU 81/2008 si legge: in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. In questa espressione si riconosce il carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria già indicata per la violazione dell’art. 90, comma 9 - lett. e), dall’art. 157, lett. e), del medesimo D. Leg.vo 81/2008. In base a questi riferimenti il legislatore, dunque, non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC.
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